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Elezioni amministrative
Prossima scadenza: 11-05-2013 - Nei 15 giorni precedenti la data della votazione
 
Amministrative 2013
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Prossima scadenza:
Dal 11-05-2013
al 25-05-2013

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione
In questa pagina è possibile accedere all'agenda degli adempimenti elettorali che la normativa vigente dispone a carico degli Enti Locali.
E' sufficiente selezionare dall'agenda sottostante il giorno di interesse per visualizzare gli adempimenti in scadenza.


Dal 01-05-2013 al 06-05-2013
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione
01-05-2013
25° giorno antecedente la data delle elezioni
02-05-2013
24° giorno precedente la data delle votazioni
03-05-2013
23° giorno antecedente la data delle elezioni
Dal 05-05-2013 al 24-05-2013
Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione
06-05-2013
20° giorno antecedente quello della votazione
11-05-2013
Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione
Dal 11-05-2013 al 25-05-2013
Nei 15 giorni precedenti la data della votazione
Dal 16-05-2013 al 25-05-2013
Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione
Dal 18-05-2013 al 25-05-2013
Entro 8° giorno antecedente quello della votazione
21-05-2013
Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione
Dal 21-05-2013 al 26-05-2012
Dal 5° giorno antecedente quello della votazione e per tutta la durata delle operazioni di votazione
23-05-2013
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione
24-05-2013
Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione
25-05-2013
Giorno antecedente quello della votazione
Dal 26-05-2013 al 27-05-2013
Operazioni di votazione
27-05-2013
Dopo le ore 15.00 (chiusura dei seggi)
29-05-2013
2° giorno successivo a quelli della votazione
03-06-2013
Entro sette giorni dalla votazione del primo turno
06-06-2013
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio
Dal 09-06-2013 al 10-06-2013
Giorno della votazione del turno di ballottaggio
Dal 09-06-2013 al 10-06-2013
Giorni della votazione del turno di ballottaggio
12-06-2013
2° giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio
  • Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
    [Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

  • Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
    [Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio.
  • II tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
    [Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio
  • II sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
    [Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

26-09-2013
Quattro mesi dalla data delle consultazioni