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Statuto Anci Molise (rtf)
STATUTO
ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI MOLISANI Via Roma, n.64 CAMPOBASSO
INDICE
TITOLO I Costituzione, denominazione e sede
Art. 2 Scopi
Art. 3 Soci
Art. 4 Organi
Art. 5 Assemblea Regionale
Art. 6 Comitato Direttivo
Art. 7 Presidente
Art. 8 Revisore dei Conti
Art. 9 Ufficio
di Presidenza
Art.10 Conferenza dei Presidenti
Art.11 Ineleggibilità, sospensione e
decadenza
Art.12 Struttura
amministrativa
Art.13 Segretario
Art.14 Patrimonio – Finanziamento
Art.15 Esercizio finanziario
Art.16 Approvazione
e modificazione dello Statuto
Art.17 Unificazioni
associazioni autonomie locali
Art.18 Disposizioni varie
Art.19 Scioglimento dell’Associazione
Art.20
TITOLO I STRUTTURA
Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E’ costituita l’Associazione
Regionale Comuni del Molise
L’Associazione opera nello spirito
ed in conformità del presente Statuto nonché dello Statuto Nazionale
dell’A.N.C.I. ed ha sede in Campobasso.
Le norme del presente Statuto
tengono in debito conto la peculiarità, la specificità e la tradizione dei
Comuni della Regione Molise, aventi, nella totalità, piccole dimensioni
demografiche.
Art. 2 SCOPI
L’Associazione Regionale:
1.
Opera per dare piena attuazione al riconoscimento delle
autonomie locali sancito dalla Costituzione della Repubblica, tutela l’autonomia
dei Comuni nei confronti dello Stato e della Regione, rappresenta le istanze e
gli interessi dei Comuni nell’ambito territoriale della Regione.
2.
Promuove l’unità nell’iniziativa e nella partecipazione
alla gestione dei poteri locali, elabora una politica fondata su un programma di
sviluppo economico-sociale-civile e culturale, ed attua tutte le iniziative
necessarie per l’unificazione ed il coordinamneto delle attività di tutte le
associazioni delle autonomie esistenti nel territorio.
3.
Promuove il coordinamento delle attività amministrative
degli associati; studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e
sociale della Regione; mantiene collegamenti operativi di studio con la Regione
Molise, con la Provincia di Campobasso ed Isernia, con le UU.SS.LL., con i
Consorzi Industriali e con tutti gli organi periferici dello Stato, delle
Associazioni regionali e nazionali degli enti locali esistenti nella Regione
Molise.
4.
Promuove convegni e dibattiti, pubblica studi ed atti.
5.
In
particolare:
-
Rappresenta
gli interessi dei Comuni Molisani nei confronti della Regione, e d’intesa con
l’Associazione Nazionale, nei confronti dello Stato;
-
Promuove
e coordina lo studio e la soluzione di problemi che interessano i Comuni
Molisani;
-
Interviene,
anche con propri rappresentanti, in tutte le sedi ove si discutono o si
amministrano interessi dei Comuni che investono, anche indirettamente i Comuni
stessi;
-
Presta
consulenza ed assistenza ai soci che lo richiedono;
-
Promuove iniziative per diffondere la conoscenza delle
istituzioni comunali.
Art. 3 SOCI
Sono
soci dell’Associazione tutti i Comuni Molisani, le loro strutture operative e
forme associative, le Unità Socio Sanitarie Locali che abbiamo formalmente
inviato delibera di adesione all’ANCI ed in regola per gli ultimi due anni con
il versamento dei contributi fissati dagli organi dell’Associazione.
L’adesione si intende a tempo
indeterminato salvo recesso.
Il recesso, deve essere comunicato
all’associazione con lettera raccomandata a.r. entro il 31 ottobre di ogni
anno, deve essere assunto con formale
atto deliberativo dell’organo competente ed ha effetto a partire dal giorno 1
dell’anno successivo L’associato che per due anni consecutivi non paga i
contributi sociali decade da socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo,
previa diffida da inviare al rappresentante legale dell’ente associato.
I componenti gli organi
dell’Associazione decadono dalla carica qualora l’ente di provenienza sia
decaduto o abbia deliberato il recesso.
Art.4 ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
-
L’Assemblea
Regionale;
-
Il
Comitato Direttivo;
-
Il
Presidente;
-
Il
Revisore dei Conti.
E’ articolazione operativa:
l’Ufficio di Presidenza.
Possono far parte degli organi
regionali solo i componenti elettivi di organi degli Enti soci.
Art.5 L’ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea Regionale è costituita
dai legali rappresentanti degli Enti Associati in regola con il versamento dei
contributi associativi. Di essa fanno parte, senza diritto di voto, i
Consiglieri Nazionali e gli ex Presidenti.
L’Assemblea è convocata dal
Presidente con lettera da inviarsi agli Enti associati almeno 10 giorni prima
dalla data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della
prima e seconda convocazione.
L’Assemblea Regionale:
- può deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno:
· In
prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno i
2/3 degli enti associati;
· In seconda
convocazione, da tenersi almeno a due ore di distanza dalla prima, quando sia
stata verificata la partecipazione di almeno 1/3 degli enti associati;
-
può
deliberare anche su argomenti non comunicati qualora sia registrata la
partecipazione di tutti i rappresentanti o quando nessuno dei presenti si
oppone.
All’atto dell’insediamento il
Presidente Regionale sovrintende alla
elezione di un Presidente e di uno o più vice presidente dell’Assemblea, di
cinque scrutatori e di una Commissione per la verifica dei poteri composta da almeno cinque rappresentanti dei Comuni.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea vengono svolte dal Segretario
dell’Associazione Regionale.
Oltre alla convocazione in forma
ordinaria, l’Assemblea può essere convocata in forma congressuale regionale per
il rinnovo degli organi sociali o per la elezione dei delegati all’Assemblea
Nazionale, nelle forme, tempi e modalità stabilite dall’Associazione Nazionale.
L’Assemblea Regionale può essere
convocata in seduta straordinaria quando il Comitato Direttivo Regionale lo
ritenga necessario oppure lo richiede almeno un quinto dei componenti
l’assemblea stessa.
Art. 6 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è eletto
dall’Assemblea Regionale ed è composto da Amministratori comunali nel numero
fissato dall’Assemblea stessa in un numero che non potrà essere superiore ad un
quinto dei soci che costituiscono l’Associazione.
Il Comitato Direttivo ha
competenza su tutte le materie non espressamente riservate ad altri organi
dell’Associazione ed in particolare:
a) Approva
il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
b) Predispone
documenti di indirizzo per l’attività dell’Associazione;
c) Decide
in ordine alla convocazione dell’Assemblea Regionale;
d) Verifica
l’attuazione delle direttive impartite;
e) Nomina
il Segretario Generale;
f) Nomina
il Revisore dei Conti;
g) Nomina
commissioni speciali.
Il verbale di ogni seduta, redatto
dal segretario Generale, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e deve essere letto ed approvato nella seduta successiva.
Per ogni seduta viene riconosciuto
ai componenti un gettone di presenza la cui misura deve essere stabilita in
sede di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 7 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto
dall’Assemblea Regionale fra i Sindaci o Consiglieri dei Comuni soci.
E’ il rappresentante legale
dell’Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni.
Convoca le Assemblee Regionali
ordinarie, straordinarie e congressuali e convoca e presiede il Comitato
Direttivo.
Partecipa alle sedute degli organi
nazionali di cui fa parte nonché agli incontri della Conferenza dei Presidenti
delle Associazioni Regionali.
Designa uno o più vice Presidenti
e, fra questi, il Vice Presidente Vicario che, in caso di sua assenza od
impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti.
Il Presidente Regionale decade
quando viene a mancare il requisito minimo richiesto per la elezione negli
organi.
La carica di Presidente è
incompatibile con quella di Parlamentare o di Consigliere Regionale.
Se eletto successivamente in tali
cariche decade.
In caso di dimissioni o decadenza,
l’Assemblea Regionale provvede all’elezione del nuovo Presidente entro trenta
giorni. Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo intercorrente al
rinnovo degli organi dell’Associazione.
Art. 8 REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è eletto dal
Comitato Direttivo e deve essere iscritto all’albo dei Revisori dei Conti e
deve essere estraneo all’Associazione.
Esamina il bilancio di previsione
ed il conto consuntivo da portare alla approvazione del Comitato Direttivo.
Deve essere invitato a tutte le
sedute del Comitato Direttivo.
Art. 9 UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza è
costituito dal Presidente, dal vice Presidente e da altri quattro componenti
dal Comitato Direttivo designati dal Comitato stesso.
Propone al Comitato Direttivo per
quanto concerne nomine e designazioni esterne all’Associazione nonché nomine,
decadenze, surrogazioni, cooptazioni relative alla composizione degli organi.
E’ convocato e presieduto dal Presidente
dell’Associazione Regionale.
Art.10 CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Il Presidente dell’Associazione
partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali,
costituita ai sensi dell’art.18 dello Statuto Nazionale, al fine di raccordare
la gestione e l’attività fra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali.
Art.11 INELLEGGIBILITA’, SOSPENSIONE E DECADENZA
Sono ineleggibili a componenti gli
organi dell’Associazione Regionale gli amministratori che siano stati
condannati con sentenza passato in giudicato e sia stata applicata, nei loro
confronti la sanzione dell’interdizione dai pubblici uffici.
Sono spesi dalla carica di
componenti gli organi dell’Associazione se sottoposti, con ordinanza del
giudice, a misure cautelari personali.
Il Comitato Direttivo può
determinare norme di comportamento alle quali ogni amministratore componente
gli organi deve attenersi e le eventuali
sanzioni in caso di inadempienza.
Decadono dalla carica i componenti
che siano stati assenti senza giustificato motivo per oltre tre sedute. La decadenza,
previa diffida comunicata dal Presidente, è dichiarata dallo stesso organo di
appartenenza.
Art.12 STRUTTURA AMMINISTRATIVA
L’Associazione può avvalersi della
collaborazione di personale assunto a tempo indeterminato di personale
distaccato dai Comuni e di personale assunto con contratto di collaborazione
occasionale.
Ogni documentazione inerente l’attività
degli organi è conservata presso gli Uffici dell’Associazione.
In particolare deve essere
assicurata la tenuta:
-
del
libro dei soci;
-
della
raccolta dei verbali delle sedute degli organi;
-
delle
scritture contabili previste dalla legge;
-
del libro
inventario.
Art.13 SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Comitato
Direttivo.
Sovrintende al funzionamento dell’Associazione,
cura l’attuazione delle decisioni assunte dagli organi, predispone i verbali
degli organi di cui è Segretario sottoscrivendoli con il Presidente.
E’ capo del personale a
disposizione dell’Associazione.
Partecipa agli incontri del Coordinamento
dei Segretari Regionali ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell’Associazione
Nazionale.
Cura l’attuazione di deleghe a lui
conferite dagli organi dell’Associazione.
Art.14 PATRIMONIO – FINANZIAMENTO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili
descritto nell’inventario, dai finanziamenti annuali dei soci e da eventuali
somme giacenti presso gli istituti di credito a qualsiasi titolo di godimento
dell’Associazione.
Il finanziamento annuale dell’Associazione
è costituito:
a)
– dai
trasferimenti nazionali;
b)
– da
una quota regionale definita dal Comitato Regionale;
c)
– da
contributi della Regione;
d)
– da
contributi di altri Enti;
e)
– da
altre eventuali entrate.
Art.15
ESERCIZIO
FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si apre il
1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
Entro il mese di dicembre dell’anno
precedente deve essere approvato il bilancio di previsione.
Entro il mese di aprile dell’esercizio
successivo il Revisore dei Conti esamina il conto consuntivo e lo trasmette al
Comitato Direttivo per l’approvazione.
L’impegno e la liquidazione delle
spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del bilancio di previsione
sono disposti dal Segretario. l’impegno delle spese di carattere straordinario
o non ricorrenti è disposto dal Presidente, previa delibera o salvo ratifica del
Comitato Direttivo, nella prima seduta successiva all’impegno di spesa
effettuato.
L’impegno di spese non previste
nel bilancio di previsione sono disposte dal Comitato Direttivo che dovrà
contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento.
Art.16 APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Il presente
Statuto, dopo l’approvazione al Consiglio
Nazionale, è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
alla Assemblea Congressuale Regionale a maggioranza assoluta dei presenti.
Art.17 UNIFICAZIONI ASSOCIAZIONI AUTONOMIE LOCALI
Tutti gli organi dell’Associazione
– nei prossimi quattro anni – sono impegnati a varare iniziative volte a
promuovere, in ambito regionale, l’unificazione delle associazioni delle
autonomie.
Art.18 DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel
presente Statuto valgono le norme dello Statuto dell’Associazione Nazionale,
ove compatibili, e del codice civile.
Art.19 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea Regionale straordinaria
può deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale con la maggioranza
di almeno due terzi dei presenti.
In tal caso l’Assemblea designa un
Commissario liquidatore.
Il Commissario liquidatore dopo
aver provveduto al saldo delle passività, devolve il patrimonio dell’Associazione,
in parti proporzionali, ai soci della Regione Molise.
Art.20
Se l’Assemblea
Congressuale Regionale chiamata ad approvare il presente Statuto verifica che
gli organi in carica non ancora superato il periodo della durata in carica di 4
anni, provvede a prorogarli sino allo svolgimento delle prossime elezioni
amministrative che interessano la maggioranza dei Comuni della Regione Molise.
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRANDE MOLISE” CENTRO
DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SUI MOLISANI NEL MONDO
CAMPOBASSO – VIA ROMA, 64 – TEL.0874 97666
ARTICOLO 1 –
COSTITUZIONE E SEDE
E’
costituita l’Associazione Culturale “GRANDE MOLISE: Centro di Studio e
Documentazione sui Molisani nel Mondo”, con sede presso l’ANCI, via Roma, n.64,
in Campobasso.
La
durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 2 –
SCOPI ISTITUZIONALI
L’Associazione
non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale. Si propone di
perseguire:
-
lo
studio sistematico della storia e antropologia dell’emigrazione molisana, con
acquisizione delle fonti documentarie, archivi, lettere, cimeli e quanto altro
attinente;
-
la
costituzione di un archivio storico documentario, fondato su un progetto di
ricerca etno-storica, finalizzato alla ricostruzione della diaspora;
-
la
pubblicazione di studi e ricerche sull’emigrazione molisana, con particolare
riferimento alla storia e al profilo della presenza molisana nel mondo, ivi
compresa la conoscenza e la diffusione delle storie di vita dei molisani
eccellenti, che hanno onorato ed onorano la terra d’origine;
-
l’organizzazione
di iniziative di interscambio culturale, turistico, socio-economico con le
comunità dei Molisani nel mondo, per la conservazione delle radici
etno-culturali, il comune progresso sociale, lo sviluppo di una cultura e di
un’esperienza di integrazione;
-
la programmazione e la realizzazione di iniziative, eventi
e attività per il perseguimento degli scopi istituzionali, in proprio, per conto
o in collaborazione con enti pubblici e privati;
-
la
progettazione, la realizzazione e la gestione del “Museo dell’Emigrazione
Molisana”, inteso come un sentiero della memoria e dell’identità, con
possibilità di apertura al pubblico, anche su reti virtuali.
ARTICOLO 3 – SOCI
Possono
aderire all’Associazione Culturale “GRANDE MOLISE” gli Enti Locali presenti
nella regione, nonché i soggetti singoli e collettivi che ne condividono gli
scopi e intendono operare per la loro realizzazione.
ARTICOLO 4 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a) L’ASSEMBLEA
DEI SOCI
b) IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
c) IL
PRESIDENTE
d) IL
COMITATO SCIENTIFICO
e) IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA
L’Assemblea
elegge, ogni cinque anni e sotto la presidenza del Presidente immediatamente
uscente, tutto il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Comitato
Scientifico e i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea
è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si
riunisce in via ordinaria una volta l’anno per deliberare sul conto consuntivo
e sul conto preventivo di ciascun esercizio finanziario predisposti dal
Consiglio di Amministrazione e per eleggere il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti e due Revisori dei conti allo scadere del loro mandato.
Si
riunisce in via straordinaria per deliberare sulle modifiche allo statuto e
sullo scioglimento dell’Associazione nonché sulla nomina e sui poteri dei
liquidatori. Il voto di ciascun rappresentante di ente locale equivale a quello
di tre soci.
L’Assemblea
si riunisce, inoltre, ogni volta che ne facciano richiesta i due terzi del
Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti o la
maggioranza dei soci.
Gli
avvisi di convocazione devono essere inviati per lettera almeno sette giorni
prima della data fissata per ciascuna riunione e devono contenere l’ordine del
giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che
deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima.
L’Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano
presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza semplice.
Le
deliberazioni dell’Assemblea devono essere trascritte nell’apposito libro
custodito dal Segretario.
ARTICOLO 6 –
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
-
Presidente
-
Tredici
Consiglieri, di cui almeno sei in rappresentanza degli Enti Locali;
-
Segretario.
Il
Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.
Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare. Le convocazioni vengono fatte con lettera o per
telefono almeno tre giorni prima della data fissata per ciascuna seduta.
Le sedute sono validamente costituite quando siano
presenti la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri alla
gestione dell’Associazione. In particolare il Consiglio:
-
cura
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
-
stabilisce
l’ammontare della quota sociale annuale;
-
redige
i conti consuntivo e preventivo di ciascun esercizio;
-
delibera
sulla stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
-
assume
e licenzia il personale dell’Associazione, fissando le mansioni e le
retribuzioni;
-
determina
l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
nell’ambito di incarichi a favore dell’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
devono essere trascritte nell’apposito libro custodito dal Segretario.
ARTICOLO 7 – PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’Assemblea, a
maggioranza dei voti dei presenti. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio di
Amministrazione.
E’ inoltre il rappresentante legale
dell’Associazione e resta in carica fino alla scadenza.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio
di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci; ha la firma legale libera e
riscuote, da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di ogni natura e a
qualsiasi titolo rilasciandone quietanza; nomina avvocati e procuratori nelle
liti attive e passive riguardanti l’associazione o ad essa affidate dai soci
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque
grado di giurisdizione.
ARTICOLO 8 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da nove membri,
scelti tra esperti riconosciuti in materia di emigrazione.
Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare
i progetti necessari per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.
Esso può fare ogni altra proposta utile allo sviluppo dell’iniziativa culturale
del Centro.
Il Comitato Scientifico è nominato a maggioranza
dei presenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
E’ presieduto da un coordinatore, nominato dal
Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli partecipa alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.
ARTICOLO 9 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da
tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi restano in carica cinque anni e
sono rieleggibili.
Il Collego esercita il controllo sulla gestione
dell’Associazione, riferendone all’Assemblea dei Soci; decide sui conflitti tra
i soci e gli organi dell’Associazione e sovrintende alle operazioni elettorali
interne.
Il Presidente del Collegio, eletto dall’Assemblea,
lo convoca, lo presiede e lo rappresenta in seno al Consiglio di
Amministrazione, alle cui riunioni deve essere obbligatoriamente invitato con
voto consultivo.
Le deliberazioni del collegio, come pure i
risultati delle ispezioni effettuate singolarmente dai Revisori dei Conti,
devono essere trascritte nell’apposito libro custodito dal Segretario.
ARTICOLO 10 – PATRIMONIO
Le entrate dell’Associazione sono
costituite da:
-
da
un fondo iniziale di lire 400.000 (quattrocentomila) costituito da contributo
dei soci fondatori;
-
dai
contributi (annuali o mensili) degli associati;
-
dai
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
-
da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-
da
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
-
da
contributi concessi da Enti Pubblici e privati;
-
dal
ricavato dell’organizzazione di attività sociali;
ARTICOLO 11 –
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
L’esercizio
sociale corrisponde all’anno sociale.
Il
conto consuntivo e il conto preventivo corredati dalle relazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere
depositati nella sede sociale, a disposizione dei soci, almeno 15 giorni prima
dalla data fissata per l’Assemblea alla cui approvazione – che deve avvenire
entro il 120° giorno dalla data di chiusura dell’esercizio – saranno
sottoposti.
ARTICOLO 12 – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE
L’Associazione
si scioglie:
1) per
mancanza di fondi;
2) per mancanza di soci.
L’Associazione
è sciolta, inoltre con deliberazione dell’Assemblea straordinaria,
appositamente convocata, con voto favorevole di almeno 4/5 dei soci. Il
Liquidatore è nominato dall’Assemblea che delibera lo scioglimento e che ne
stabilirà anche gli obblighi e i poteri.
In
caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il suo patrimonio sarà devoluto
ad Enti od Associazioni aventi i medesimi o simili fini che essa si propone,
nei modi all’uopo fissati dall’Assemblea dei soci.
ARTICOLO
13
Per
tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto e nell’Atto
Costitutivo, valgono le norme imposte dal Codice Civile e dalle leggi speciali,
in materia di Associazioni.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’Anno
millenovecentonovantotto, il giorno ventiquattro del mese di dicembre.
INNANZI
A ME
SONO
COMPARSI:
RONGIONE
MICHEL – Presidente ANCI –
sezione Molise
LOMBARDI
NORBERTO
–
Esperto di Storia dell’Emigrazione Molisana
I
comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io notaio sono
certo, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
E’
costituita l’Associazione Culturale denominata “GRANDE MOLISE: Centro Studi e
documentazione dei Molisani nel Mondo”.
ARTICOLO
2
L’Associazione
ha sede regionale in Campobasso, Via Roma, 64.
E’
data facoltà al Consiglio direttivo di istituire sedi secondarie.
ARTICOLO 3
La
durata, gli scopi, l’oggetto, l’organizzazione e il funzionamento
dell’Associazione sono disciplinati dallo Statuto, che i comparenti dichiarano
di avere ampiamente discusso ed approvato in precedenza e che si allega al
presente atto sotto la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO
4
L’esercizio
sociale corrisponde all’anno solare. Il primo esercizio sociale decorre dalla
data di costituzione dell’Associazione e si chiude al 31 dicembre 1998.
La
quota sociale annuale per i soci è di £. 100.000 per l’anno 1998 e di £.
150.000 per l’anno 1999.
ARTICOLO
5
La
firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione spettano al
Presidente del Consiglio Direttivo.
Per
l’anno 1998 viene nominato a tale carica Rongione Michel, che accetta. Lo
stesso viene delegato a compiere tutte le pratiche tendenti a dare piena
operatività allo Statuto.
Per
l’anno 1998 viene nominato coordinatore del Comitato Scientifico Lombardi
Norberto, che accetta.
ARTICOLO
6
Le
spese del presente atto e sue conseguenziali sono a completo carico
dell’Associazione.
Fatto, letto, approvato, sottoscritto.
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