D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (1).
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO 1
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 1 determina l’oggetto del decreto legislativo stabilendo che esso consiste nella previsione delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.
Le disposizioni contenute nel decreto, quando non derogate da previsioni legislative speciali, trovano percio’ generale applicazione nella materia.
ARTICOLO 2
2. Sanzioni amministrative. - 1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme
tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la
violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
Le disposizioni dettate nell’articolo 2 hanno carattere fortemente innovativo. Lo stesso, infatti, si compone di quattro commi, ognuno dei quali introduce principi del tutto nuovi che riguardano, rispettivamente, la tipologia delle sanzioni applicabili, la riferibilita’ delle stesse alla persona fisica, la previsione di non produttivita’ di interessi delle sanzioni e, da ultimo, il meccanismo di aggiornamento periodico delle stesse.
1. Il comma 1 configura un’unica sanzione principale, consistente nel pagamento di una somma di denaro ed avente la stessa denominazione di quella contemplata dalla legge n. 689 del 1981 (sanzione pecuniaria), che sostituisce le precedenti sanzioni tipiche (soprattassa e pena pecuniaria). Ad essa si
affiancano le sanzioni accessorie, indicate specificamente nell’art. 21 dello stesso decreto e rispetto alle quali viene riaffermato il principio secondo cui esse possono essere irrogate solamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
La nuova sanzione pecuniaria, in aderenza del resto a quanto stabilito dalla legge delega (art. 3, comma 133, lett. a, legge n. 662 del 1996), puo’ essere determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo, come accadeva per la pena pecuniaria, oppure in misura proporzionale
al tributo cui si riferisce la violazione, come gia’ la soprattassa. Cio’, pero’, non significa che il cambiamento introdotto sia rilevante solo dal punto di vista nominalistico, traducendosi in una mera riduzione numerica delle sanzioni.
Va evidenziato, invece, che la previsione di un’unica tipologia di sanzione pecuniaria e’ estremamente importante anche dal punto di vista sostanziale, in quanto serve a chiarire che la funzione della sanzione tributaria e’ soltanto afflittiva e intimidatoria, ossia di deterrente rispetto alle violazioni, senza che si possa ancora ipotizzare una sua pretesa finalita’ anche risarcitoria.
Non si puo’ dubitare, infatti, che i principi cardine sui quali si fonda il nuovo regime sanzionatorio tributario e che hanno accentuato in maniera netta la colorazione penalistica della nuova sanzione (principio di legalita’, di imputabilita’, di colpevolezza, del favor rei, ecc.) trovano applicazione sia nei casi in cui la stessa debba essere determinata tra un limite minimo e un limite massimo, sia quando la sua misura e’ prefissata direttamente dalla legge.
L’abolizione delle previgenti sanzioni trova conferma nell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 472, il quale stabilisce che il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche’ ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche’ diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e’ sostituito dal riferimento alla sanzione pecuniaria di pari importo.
2. Il comma 2 stabilisce che la sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; fissa, cioe’, il principio di personalita’ della sanzione individuando, quale centro d’imputazione di conseguenze giuridiche, la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo rispetto all’obbligo tributario.
E’ di tutta evidenza la diversita’ rispetto alla regola previgente che addossava in ogni caso al contribuente (rectius: soggetto passivo d’imposta) la responsabilita’ delle violazioni delle norme tributarie.
3. Il comma 3 dispone che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
La norma in questione, se, per un verso, puo’ apparire superflua per quei casi (vedi imposta di registro) in cui l’applicazione degli interessi non era prevista espressamente ma veniva giustificata parificando la natura giuridica della sanzione a quella del tributo (equiparazione ora assolutamente
improponibile), per altro verso, si appalesa necessaria per fugare qualsiasi dubbio in merito all’abrogazione di quelle norme che, invece, stabilivano in maniera esplicita la suddetta applicabilita’, come, per esempio, l’art. 5, comma 11, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di soprattasse relative all’I.V.A. e alle imposte sui redditi.
La nuova regola opera anche retroattivamente, ossia con riguardo alle
violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998, purche’ a tale data non
sia stata ancora irrogata la sanzione, come prescrive l’art. 25, comma 1, del
d.lgs. n. 472. Verificandosi tale ipotesi, non possono piu’ essere applicati
interessi sulle sanzioni, neanche quelli gia’ maturati. Se, invece, l’atto di
irrogazione e’ gia’ stato notificato, gli interessi maturati fino al 31 marzo
1998 restano dovuti, mentre non devono piu’ essere conteggiati ulteriori
interessi.
Si precisa peraltro che la disposizione in commento non riguarda i
casi di dilazione del pagamento nei quali gli interessi perseguono le
finalita’ proprie degli interessi comuni e tendono a rimuovere il danno subito
dall’Erario, rappresentato dalla mancata produttivita’ del denaro e dal costo
del medesimo.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui i soggetti interessati chiedono
di avvalersi di quelle previsioni normative che consentono il pagamento
rateizzato del debito tributario definito ed esigibile, sulle somme
dilazionate si rendono dovuti gli interessi specificamente previsti.
Restano pertanto dovuti, a titolo esemplificativo, gli interessi al
saggio legale sull’importo delle rate successive alla prima previsti
nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, in materia di accertamento
con adesione e di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, e nell’art. 48,
comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 14 del d.lgs.
n. 218 del 1997, in materia di conciliazione giudiziale.
4. Il comma 4 prevede un meccanismo di adeguamento triennale delle misure
delle sanzioni, legato all’eventuale variazione del potere d’acquisto della
moneta, in conformita’ ad analoga previsione gia’ introdotta nell’ordinamento
per l’adeguamento delle sanzioni amministrative in materia di violazioni al
Codice della strada. A tal fine e’ stabilito che, entro il 30 giugno
successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto
con quello del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
ARTICOLO 3. Principio di legalità.
- 1. Nessuno pur essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno pur essere assoggettato a sanzioni per un fatto che,
secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non h ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui h stata commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 3 ha un contenuto piu’ ampio di quanto non dice il titolo.
Il principio di legalita’, infatti, presuppone la necessita’ che la
determinazione dei fatti che costituiscono violazione punibile sia riservata
al legislatore. Con cio’ si esclude in primo luogo l’integrazione analogica
(da riferirsi a casi diversi da quelli considerati dalle norme sanzionatorie),
ferma restando l’ammissibilita’ in linea generale dell’interpretazione
estensiva (riconducibile invece al contenuto intrinseco delle norme stesse).
Il comma 1 dell’art. 3 riguarda, invece, il principio della
irretroattivita’ della norma sanzionatoria che, indubbiamente, si collega a
quello di legalita’ ma e’ distinto da esso. Si tratta del principio fissato
dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione con riferimento alle sanzioni
penali e dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981 per le sanzioni
amministrative e ora espressamente riferito anche alle sanzioni tributarie.
Ne consegue che, come nessuno puo’ essere assoggettato a sanzione
penale o amministrativa se non in forza di una legge entrata in vigore prima
della commissione della violazione, allo stesso modo nessuna violazione della
norma tributaria puo’ dare luogo all’irrogazione della sanzione se la relativa
previsione legislativa non era in vigore al momento in cui essa e’ stata
commessa.
Il principio in parola esclude che possa operare retroattivamente sia
la norma che introduce nuove sanzioni sia quella che rende piu’ onerosa
l’entita’ di una sanzione gia’ esistente.
I commi 2 e 3 introducono nel sistema sanzionatorio tributario il c.d.
principio del favor rei, conseguente all’abolizione dell’opposta regola della
"ultrattivita’" di cui all’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Com’e’ noto, secondo il citato art. 20 le disposizioni sanzionatorie
si applicavano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore,
anche se le stesse fossero state successivamente abrogate o modificate in
senso piu’ favorevole al trasgressore. Tale norma era stata in passato
sospettata di incostituzionalita’ soprattutto perche’ ritenuta in contrasto
con il citato art. 25 della Costituzione. Peraltro la Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 164 del 1974, aveva ritenuto infondata la sollevata
questione, statuendo che il solo principio elevato a rango costituzionale e’
quello della irretroattivita’ della legge penale incriminatrice e non anche
quello della retroattivita’ della legge piu’ favorevole al reo.
Come logica conseguenza dell’abolizione, nel settore sanzionatorio
tributario non penale, della regola dell’ultrattivita’, ad opera dell’art. 29,
il comma 2 dell’art. 3 stabilisce che, salvo diversa previsione di legge,
nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni per un fatto che in base ad una
legge sopravvenuta non costituisce piu’ violazione punibile. Si deve tuttavia
sottolineare che non trattandosi di principio di rango costituzionale (come
statuito dalla citata sentenza) lo stesso puo’ essere derogato dalla legge; il
che potra’ accadere quando previsioni sanzionatorie siano legate a circostanze
eccezionali che ne rendano probabile una limitata efficacia temporale. In tal
caso, infatti, il favor rei si tradurrebbe nell’impunita’ del soggetto, in
grado di prevedere agevolmente l’abrogazione della disposizione sanzionatoria.
Al di la’ dell’ipotesi di deroga legislativa, il principio del favor
rei trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione,
giacche’ colui che ha pagato non puo’ chiedere la restituzione, mentre, anche
in presenza di provvedimento definitivo, non e’ possibile la riscossione delle
somme (ancora) dovute. Tutto cio’, peraltro, a regime. Per le violazioni
commesse anteriormente al 1 aprile 1998, occorre invece tener presente che la
possibilita’ di applicare il principio di cui si discute e’ subordinata
all’esistenza di un procedimento "in corso", come meglio si dira’ in sede di
commento dell’art. 25. Pertanto - e’ bene sottolinearlo - per i provvedimenti
gia’ definitivi alla data suddetta, la previsione del comma 2 non puo’
operare.
Ancora, va precisato che la disposizione di cui al comma 2 trova
applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la
sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorieta’ del comportamento prima
sanzionabile, sia nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale
e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria.
In sintesi, fermo restando quanto detto circa l’impossibilita’ di
applicare l’art. 3 per i procedimenti gia’ definiti alla data del 1 aprile
1998, se diviene lecito un comportamento posto in essere nella vigenza di una
norma che in precedenza lo sanzionava, puo’ accadere che, al momento
dell’abolizione:
a) la sanzione non e’ stata ancora irrogata;
b) la sanzione e’ stata irrogata, ma l’obbligato non ha ancora pagato alcuna
somma;
c) l’obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione in dipendenza di un
provvedimento non ancora definitivo;
d) l’obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione a seguito di
provvedimento definitivo.
Nel primo caso (a) nessuna sanzione puo’ essere irrogata; nel secondo
(b) nessuna somma puo’ essere pretesa; nel terzo (c) la somma versata va
restituita; nel quarto (d) la somma versata non puo’ essere restituita.
Il comma 3 contempla l’ipotesi in cui la sanzione conseguente ad una
determinata violazione sia stata diversamente disciplinata nel tempo. In tal
caso, si applica la legge piu’ favorevole al trasgressore, anche quando la
violazione sia stata commessa nel vigore di una norma che stabiliva una
sanzione piu’ grave.
Questo caso differisce da quello previsto dal comma 2 (dove ci si
trovava di fronte alla sopravvenuta eliminazione della sanzione) perche’ la
sanzione resta, ma e’ piu’ lieve e il trasgressore ha quindi il diritto ad un
ricalcolo della sanzione eventualmente gia’ applicata in modo da corrispondere
quella piu’ favorevole. In questa ipotesi, tuttavia, la definitivita’ del
provvedimento di irrogazione della sanzione impedisce in ogni caso (sia a
regime che per il periodo transitorio) l’applicazione del regime piu’
favorevole, quantunque la sanzione non sia stata ancora pagata.
In sintesi, se viene introdotta una sanzione piu’ mite rispetto a
quella in vigore al momento della violazione, puo’ accadere che:
a) la sanzione non e’ stata ancora irrogata;
b) la sanzione e’ stata irrogata, ma il provvedimento non e’ ancora divenuto
definitivo;
c) la sanzione e’ stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo.
Nel primo caso (a) dovra’ essere irrogata la sanzione piu’ mite; nel
secondo (b) la misura della sanzione dovra’ essere ridotta in conformita’ alla
previsione piu’ favorevole, con diritto alla restituzione di quanto
eventualmente gia’ pagato in eccedenza; nel terzo (c) la sanzione irrogata
secondo l’originaria previsione meno favorevole rimane dovuta.
Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente piu’
favorevole, si ritiene che - in linea di massima - debbano essere utilizzati
gli stessi criteri comunemente seguiti in diritto penale, tenendo peraltro
sempre presente la specificita’ della materia tributaria.
Pertanto, la valutazione della disposizione piu’ favorevole deve
essere fatta in concreto e non in astratto (tenendo, quindi, conto anche delle
circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla
legge), paragonando i risultati che derivano dall’applicazione delle due norme
alla situazione specifica che si presenta all’esame dell’ufficio o ente
impositore.
Ovviamente e’ piu’ favorevole la norma che, in relazione alla singola
violazione autonomamente irrogabile, conduce a conseguenze meno onerose per il
trasgressore. Cosi’, per esempio, nel caso che la nuova legge elevi il massimo
della sanzione, diminuendo nel contempo il minimo, si riterra’ piu’ favorevole
la vecchia legge, se nel caso concreto l’ufficio ritiene di dover applicare il
massimo; si riterra’ piu’ favorevole la nuova, se deve essere applicato il
minimo.
ARTICOLO 4. Imputabilità.
L’articolo 4 richiama il principio per il quale l’irrogazione della
sanzione presuppone che l’autore della violazione abbia, in base ai criteri
indicati nel codice penale, la capacita’ di intendere e di volere. Per gli
articoli 85 e seguenti del codice penale, l’imputabilita’ e’ esclusa nei casi
di infermita’ di mente, ubriachezza e intossicazione da stupefacenti, purche’
determinati da caso fortuito o forza maggiore, tali da escludere, appunto, la
capacita’ di intendere e di volere. L’imputabilita’ non e’ esclusa in tutti i
casi in cui lo stato di incapacita’ e’ dipeso da comportamento volontario o
colposo. Inoltre, non e’ imputabile il minore di quattordici anni.
Come pare evidente, il presupposto dell’imputabilita’, essenziale per
poter addebitare ad un soggetto un comportamento che l’ordinamento considera
negativamente, non dovrebbe dar luogo a problemi applicativi di rilievo
giacche’ in materia tributaria il verificarsi di ipotesi nelle quali si possa
dubitare della capacita’ di intendere e di volere di una persona che abbia
compiuto il diciottesimo anno d’eta’ e’ da ritenere estremamente improbabile.
Le uniche fattispecie concretamente prospettabili possono essere
quelle nelle quali una violazione venga commessa da persona interdetta dopo la
pronuncia di interdizione ovvero da persona che, benche’ non interdetta, si
dimostri essere stata affetta da infermita’ di natura cosi’ grave da escludere
del tutto la capacita’ di intendere e di volere.
Un problema di qualche rilievo anche pratico si prospetta, tuttavia,
per quanto concerne i minori che abbiano compiuto i quattordici anni.
Mentre l’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede
espressamente che non puo’ essere assoggettato a sanzione amministrativa chi
non abbia compiuto diciotto anni al momento in cui ha commesso il fatto,
l’articolo in esame non contiene analoga disposizione, limitandosi a
richiamare le regole penalistiche sulla capacita’ di intendere e di volere
secondo le quali (art. 98 codice penale) colui che ha compiuto i quattordici
anni, ma non i diciotto, e’ imputabile se ha capacita’ di intendere e di
volere. La diversa formulazione della norma rispetto alla previsione contenuta
nella legge n. 689 del 1981 porta a ritenere che in materia di sanzioni
tributarie si debba presumere l’imputabilita’ di colui che ha compiuto i
quattordici anni salva la prova di incapacita’ di intendere e di volere.
Le ipotesi nelle quali si puo’ prospettare la commissione di una
violazione da parte di un minore sono limitate. Infatti, a parte il caso del
minore emancipato che abbia ottenuto dal tribunale l’autorizzazione ad
esercitare un’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 397 del codice civile, e
che, pertanto, e’ pienamente imputabile, si puo’ pensare soltanto a violazioni
di carattere formale compiute nell’esercizio di attivita’ delegabili svolte
alle dipendenze di altri (tenuto conto dell’anticipazione inerente alla
capacita’ di agire stabilita dalla legge 17 settembre 1967, n. 977 rispetto ai
rapporti di lavoro subordinato), anche se e’ altamente improbabile, rispetto
ad un minore, una delega di competenza avente i requisiti necessari per
consentire di individuare nel delegato l’autore della violazione ovvero ai
casi, ragionevolmente prevedibili, in cui un minore incorra nella violazione
di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in relazione ad
acquisti compiuti in esercizi pubblici.
Com’e’ noto, anche se, a rigore, gli acquisti compiuti dal minore sono
invalidi per difetto di capacita’ di agire, essi costituiscono una realta’ del
tutto insopprimibile che, anche in ragione della ordinaria contestualita’ tra
conclusione del contratto ed adempimento, non da’ luogo nella vita di tutti i
giorni all’esercizio dell’azione di annullamento. Di fatto, negli acquisti
correnti, il minore e’ considerato capace ancorche’ a rigore non lo sia in
base alla legge (artt. 2 e 1425 del codice civile) ed e’ quindi logico
ritenere - almeno in via presuntiva - che egli sia anche capace di intendere e
di volere e possa quindi essere considerato imputabile fino a prova contraria.
Non si potrebbe far leva, per contraddire tale soluzione, sul fatto che il
minore, dal punto di vista civilistico, non avrebbe poi la capacita’ di agire
per eseguire validamente il pagamento della sanzione, che dovrebbe invece
essere attuato dal suo rappresentante legale (genitore o tutore) giacche’
l’argomento e’ contraddetto dalla legislazione penale ove e’ certo che
un’ammenda o una multa possono essere inflitte anche al soggetto che non abbia
compiuto i diciotto anni.
Si osserva infine che il problema di cui trattasi non sussiste nei
casi in cui la legge pone in capo ad altri soggetti determinati adempimenti da
eseguire per conto del minore.
Cosi’, per esempio, i genitori sono tenuti a presentare per conto del
minore la dichiarazione dei redditi del minore stesso esclusi dall’usufrutto
legale. Pertanto, in caso di omissione della dichiarazione, la violazione e le
relative sanzioni saranno riferibili ai genitori.
ARTICOLO 5. Colpevolezza. Sostituito dal Dlgs.vo 203/98
- 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell’articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dall’articolo 16, comma 3, e 17 comma 2, e salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L’importo pur essere adeguato ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
3. La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento".
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 5 detta un complesso di regole innovative di grandissimo
rilievo.
1. Il comma 1 riprende la previsione dell’art. 42, ultimo comma, del codice
penale, relativa alla responsabilita’ nelle contravvenzioni, e quella
dell’art. 3, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilendo che,
per quanto concerne le violazioni punite con sanzione amministrativa
tributaria, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Ne deriva che, per potersi avere
responsabilita’, e’ necessario che la violazione sia stata commessa quanto
meno con colpa.
La previsione del secondo periodo del comma 1, che richiama la regola
fissata in ordine alla responsabilita’ professionale nell’art. 2236 del codice
civile, esclude invece che la semplice colpa venga in rilievo al fine di
configurare una violazione punibile a carico del consulente eventualmente in
concorso con il contribuente o con l’autore della violazione, quando
l’attivita’ richiestagli attenga alla soluzione di problemi complessi.
La limitazione della responsabilita’, di conseguenza e per logica
derivazione, non riguarda lo svolgimento, da parte di soggetto investito
eventualmente anche di attivita’ di vera e propria consulenza, di compiti di
carattere esecutivo che non implichino la soluzione di problemi interpretativi
o di compiti complessi. Si puo’ pensare alla negligenza nella tenuta delle
scritture contabili affidate ad un professionista che comporti violazioni di
carattere formale, ancorche’ suscettibili di riflettersi sulla determinazione
o sul pagamento dell’imposta.
In siffatte ipotesi, ove il contribuente, che, ai sensi dell’art. 11,
comma 2, si presume autore delle violazioni in quanto abbia sottoscritto le
dichiarazioni o compiuto gli atti illegittimi, possa positivamente dimostrare
di aver tempestivamente trasmesso al professionista i dati da tradurre nella
contabilita’ a questi affidata, la violazione dovra’ essere addebitata a
quest’ultimo. Per contro, ove il contribuente avesse agito in base ad un
parere tecnico in materia opinabile o particolarmente complessa anche dal
punto di vista dell’interpretazione, la responsabilita’ del professionista non
potrebbe esser ritenuta, se non nel caso in cui l’Amministrazione fosse in
grado di dimostrare che questi aveva agito con dolo o colpa grave.
Per altro verso, si deve rilevare che la limitazione della
responsabilita’ al dolo e alla colpa grave non riguarda soltanto i soggetti
esercenti una libera professione (ragionieri o dottori commercialisti,
consulenti del lavoro, avvocati, ecc.), in ragione del fatto che la consulenza
tributaria costituisce attivita’ non protetta, suscettibile quindi di essere
esercitata indipendentemente dall’iscrizione in un albo professionale ed anche
dalla stipulazione di un vero e proprio contratto d’opera. In particolare,
risponderanno delle violazioni solamente per dolo e colpa grave, ad esempio, i
responsabili delle associazioni di categoria che forniscano ai propri
associati attivita’ di consulenza, ossia attivita’ riconducibili
all’interpretazione delle norme tributarie che si traducano in "problemi di
speciale difficolta’".
Restano invece escluse dalla limitazione della responsabilita’ le
attivita’ della stessa natura compiute dai dipendenti del contribuente quando
il loro svolgimento sia stato loro delegato in modo formale con i requisiti
idonei a trasferire la responsabilita’ presunta addossata dall’art. 11, comma
2, al contribuente medesimo o al suo rappresentante, requisiti dei quali si
trattera’ illustrando l’art. 11.
2. Passando ad esaminare le nozioni di colpa, colpa grave e dolo e muovendo
dalla nozione di colpa, ci si deve riferire in primo luogo alla previsione
dell’art. 43 del codice penale, secondo cui si ha colpa quando l’evento non e’
voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La nozione, adattata alla materia delle sanzioni amministrative
tributarie, implica che sussista colpa ogni qualvolta le violazioni siano
conseguenza di insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione
rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale (negligenza), ovvero di
atteggiamenti o decisioni avventate, assunte cioe’ senza le cautele
consigliate dalle circostanze, nei comportamenti intesi ad adempiere gli
obblighi tributari (imprudenza), ovvero in una insufficiente conoscenza degli
obblighi medesimi che si possa pero’ far risalire ad un difetto di diligenza
in relazione alla preparazione media riferibile ad un soggetto i cui
comportamenti rilevano ai fini fiscali (imperizia).
Occorre precisare, a questo riguardo, che l’imperizia colpevole non e’
soltanto quella di colui che, in relazione all’attivita’ che gli e’ propria,
si deve ritenere in grado di conoscere ed interpretare correttamente la legge,
ma anche quella di colui che, non essendo in grado di curare personalmente
l’adempimento degli obblighi fiscali, e’ pero’ in condizione di rendersi conto
della insufficienza delle sue cognizioni e della necessita’ di sopperire a
tale insufficienza. In ultima analisi, cio’ che si pretende e’ che ciascuno
operi, di persona o ricorrendo all’ausilio di altri, tenendo un comportamento
caratterizzato da diligenza e prudenza.
Nell’analisi del successivo articolo 6 si dara’ conto del confine tra
colpa e comportamento incolpevole; per il momento basti sottolineare che di
fronte alla violazione di una previsione legale e’ lecito, in prima battuta,
presumere che essa risalga, quanto meno, ad un comportamento colposo, salva la
successiva verifica della reale esistenza di colpa ovvero salva la
possibilita’ di individuare l’esistenza di dolo o colpa grave nel corso del
procedimento per l’irrogazione della sanzione.
A questo riguardo, si deve sottolineare che la regola di giudizio non
puo’ essere quella schiettamente civilistica ove, per sottrarsi alle
conseguenze dell’inadempimento, e’ indispensabile fornire la prova di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per non incorrere nella
sanzione tributaria e’ sufficiente invece dimostrare di aver tenuto un
comportamento diligente.
Il fatto che, in presenza di una violazione, sia possibile presumere,
in prima battuta, che essa sia stata determinata da colpa non implica che,
negli atti di contestazione (art. 16) o nei provvedimenti di irrogazione (art.
17, comma 1), l’ufficio o l’ente possano omettere qualsiasi motivazione, anche
se, in mancanza di elementi positivi tali da mettere in luce indizi specifici
che denuncino negligenza, imprudenza o imperizia, essa finira’ per consistere
nell’individuazione della norma violata e dei fatti attribuiti al
trasgressore.
3. I commi 3 e 4 dell’art. 5 delineano, accanto alla nozione di colpa non
definita espressamente e desumibile dai principi generali dell’ordinamento e,
in specie, come si e’ visto, dall’art. 43 codice penale, le nozioni di colpa
grave e di dolo.
Si considera dolosa, la violazione attuata con l’intento di
pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di
ostacolare l’attivita’ amministrativa di accertamento.
Cio’ che rileva in questa nozione e’ la volonta’ dell’autore della
violazione consapevolmente diretta all’evasione, cosicche’ non e’ mai
possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge
tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo. In altre parole,
il dolo cosi’ definito e’ dolo specifico e rimane esclusa ogni possibilita’ di
introdurre nella materia la nozione di dolo eventuale.
Il comma 3 da’ una definizione di colpa grave estremamente
restrittiva, in quanto la connette all’imperizia o negligenza indiscutibili
(non si parla di imprudenza, da considerare assorbita nella nozione di
negligenza) ovvero, avendo riguardo al possibile errore di diritto,
all’impossibilita’ di dubitare ragionevolmente del significato e della portata
della norma violata.
Queste proposizioni definiscono comportamenti caratterizzati da
violazioni palesi sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell’interpretazione
giuridica, tali da comportare, come risulta dalla stessa previsione,
l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari. La
formulazione legislativa, che ribadisce con un’endiadi la necessita’ che
l’inosservanza di obblighi tributari appaia a prima vista e si riferisca a
doveri la cui esistenza e consistenza non possa sfuggire ad alcuno, rende
estremamente difficile individuare in concreto ipotesi di colpa grave.
Nell’ultimo periodo dello stesso comma 3, e’ stato precisato che non
si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad
obblighi di versamento del tributo. Se ne puo’ inferire che costituisca invece
espressione almeno di colpa grave, se non di dolo, l’inadempimento sistematico
ad obblighi di versamento.
Certo e’ che l’intendimento del legislatore, che risulta dalle parole
utilizzate nel comma 3, e’ sicuramente quello di limitare al massimo le
ipotesi di colpa grave cosicche’ questa finisce per costituire uno stato
soggettivo assai prossimo - o meglio contiguo - al dolo, dal quale differisce
soltanto in quanto non vi e’ la possibilita’ di individuare con certezza il
carattere intenzionale della violazione. D’altro canto, come gia’ detto,
l’inosservanza, oggettivamente valutata, deve apparire macroscopica e
appuntarsi su obblighi elementari, violati in forza di un comportamento
senz’altro qualificabile secondo i canoni dell’imperizia o negligenza di
indiscutibile evidenza, ovvero in forza di un’interpretazione contrastante con
una norma del cui significato ed ambito di applicazione non si possa dubitare.
Sia il dolo, sia la colpa grave non possono in alcun caso essere
presunti: l’ufficio o l’ente impositore, se ritengono che una determinata
violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave, devono necessariamente
motivare in maniera specifica il loro convincimento ed indicare gli elementi
probatori che lo determinano. Di fatto, in tali ipotesi, sara’ opportuno,
adottare, come meglio si dira’ poi, il procedimento di irrogazione previsto
dall’art. 16, giacche’ questo consente (o almeno puo’ consentire) gia’ nella
fase amministrativa un esame completo delle difese proposte dall’autore della
violazione (e dagli eventuali coobbligati).
4. La distinzione tra colpa da un lato e colpa grave e dolo dall’altro, ha
importanza fondamentale anche in relazione alle previsioni del comma 2
dell’art. 5. Ed infatti, la responsabilita’ dell’autore della violazione che
non coincida con il soggetto contribuente e non abbia tratto da essa diretto
vantaggio, e’ limitata alla somma di cento milioni quando la violazione e’
commessa con colpa e non, appunto, con dolo o colpa grave.
La disposizione ha carattere complesso, cosicche’ e’ necessario
chiarirne con esattezza la portata. Essa riguarda, come si deduce dall’art.
11, comma 1, le persone fisiche che abbiano commesso una violazione tributaria
in qualita’ di dipendenti, rappresentanti legali e negoziali di una persona
fisica nell’adempimento del loro ufficio o mandato, ovvero in qualita’ di
dipendenti, rappresentanti o amministratori, anche di fatto, di societa’,
associazioni od enti, con o senza personalita’ giuridica, nell’adempimento
delle loro funzioni o incombenze.
La ratio della norma e’ quella di limitare la responsabilita’ di quei
soggetti che non traggano direttamente vantaggio dalla violazione, vantaggio
che si determina in favore del soggetto contribuente, sia esso persona fisica,
societa’, associazione o ente. Siffatta ratio comporta che le qualificazioni
con le quali l’autore della violazione e’ individuato nell’art. 11, comma 1,
debbano essere interpretate in maniera estensiva. Cosi’ la nozione di
dipendente non include solamente il lavoratore subordinato propriamente detto,
ma tutti coloro che si trovano nella condizione di agire nell’interesse del
contribuente ed in rapporto di fatto assimilabile a quello di lavoro
subordinato quali, ad esempio, il socio lavoratore di societa’ cooperativa
ovvero il lavoratore in rapporto di dipendenza con una societa’ capogruppo,
addetto a mansioni di rilevanza fiscale proprie di una societa’ controllata o
collegata.
Per identita’ di ragione, il riferimento al diretto vantaggio tratto
dall’autore della violazione, che impedisce l’operare della limitazione della
responsabilita’, va interpretato restrittivamente. Si deve trattare di un
vantaggio che si traduce immediatamente nel patrimonio del soggetto: tale non
e’, quindi, quello che potrebbe derivare all’amministratore, al socio o al
dipendente titolare di quote o azioni della societa’ dall’eventuale incremento
dei dividendi o delle quote di utile connesso al vantaggio fiscale conseguito
dalla societa’ medesima in dipendenza dalla violazione. In buona sostanza, il
riferimento al diretto vantaggio espresso nell’art. 5 sta ad indicare,
semplicemente, che l’autore della violazione per fruire della limitazione
della responsabilita’ non deve di fatto coincidere con il soggetto
contribuente.
L’ambito oggettivo della limitazione viene individuato dal riferimento
alla sanzione determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni
degli articoli 7, comma 3, e 12. Per comprendere il significato di tale
individuazione, occorre tenere presente l’unificazione della sanzione
risultante dall’art. 12 ossia dalle regole sulla continuazione che, nel nuovo
regime, comportano l’irrogazione di una sanzione unica per tutte le violazioni
riferite anche a piu’ tributi ed a piu’ esercizi d’imposta, legate fra loro
dal vincolo della progressione (art. 12, comma 2).
Poiche’ si deve aver riguardo, appunto, alla sanzione cosi’ unificata
e determinata inoltre con riferimento all’art. 7, comma 3, - tenendo cioe’
conto dell’eventuale recidiva - il limite di cento milioni coprira’ tutte le
violazioni di carattere sostanziale (incidenti, cioe’, sull’ammontare o sul
pagamento del tributo) commesse dalla persona, anche se riferite a piu’
esercizi e a piu’ tributi facenti capo ad un unico ente impositore, fino al
momento in cui la continuazione sia stata interrotta dalla constatazione delle
violazioni.
In sostanza, il limite di cento milioni operera’ per tutte le
violazioni di carattere sostanziale commesse dall’autore delle violazione fino
al momento della loro constatazione ancorche’ esse non siano state constatate
e/o contestate, ma vengano individuate, eventualmente per iniziativa dello
stesso autore, anche in epoca successiva a quella della constatazione, della
contestazione e della stessa irrogazione di una sanzione per alcune soltanto
delle violazioni.
Si faccia il caso in cui, in esito alla constatazione avvenuta nel
2002 di violazioni riguardanti infedelta’ delle dichiarazioni ai fini
I.R.P.E.F. ed I.V.A. relative alle annualita’ 1998 e 1999, venga irrogata una
sanzione unica ai sensi dell’art. 12, commi 2, 3 e 5, e che l’autore della
violazione riferisca di aver commesso le medesime violazioni anche nella
dichiarazione relativa all’annualita’ 2000 (violazione commessa quindi nel
2001). In tal caso, l’ufficio, se ed in quanto ritenga di provvedere al nuovo
accertamento e alla contestazione della violazione per l’anno 2000, dovra’
rideterminare la sanzione unica tenendo conto della continuazione ulteriore e
il limite di cento milioni operera’ rispetto alla maggior sanzione cosi’
determinata. Nel caso in cui sia stata gia’ corrisposta la somma relativa alla
sanzione in precedenza determinata in somma inferiore a lire cento milioni e
sia applicabile il limite previsto dall’art. 5, comma 2, potra’ essere
pretesa, dall’autore delle violazioni continuate, soltanto la differenza fino
a concorrenza di quest’ultimo ammontare. Se, invece, la sanzione
precedentemente determinata raggiungeva o superava i cento milioni e questi
sono stati gia’ corrisposti, null’altro puo’ essere preteso, salva la
responsabilita’ dei soggetti obbligati in via solidale ai sensi dell’art. 11.
ARTICOLO 6. Cause di non punibilità.
- 1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è
responsabile quando l’errore non è determinato da colpa.
Inserito dal Dlgs.vo 203/98
Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso non si considerano colpose le valutazioni conseguenti a valutazioni estimative ancorchè relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.
2. Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non h stato eseguito per fatto denunciato all’autorit` giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’art. 6 delimita la nozione di colpa contemplando espressamente
ipotesi di esclusione della responsabilita’ per mancanza dell’elemento
soggettivo indispensabile per fondarla.
1. Il comma 1 prende in considerazione l’errore sul fatto, che si verifica
quando il soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da quello
vietato dalla norma sanzionatoria: reputa, ad esempio, di redigere una
dichiarazione di successione completa e fedele in quanto ignora l’esistenza di
determinati beni nell’asse ereditario.
Rispetto ad esso, e quindi alla falsa rappresentazione della realta’
che interviene nel processo formativo della volonta’ dell’agente, l’art. 6,
comma 1, esclude la responsabilita’ quando l’errore non e’ determinato da
colpa. Il fattore discriminante e’ quindi costituito dalla causa dell’errore
medesimo. Se esso dipende da imprudenza, negligenza o imperizia, non rileva ai
fini dell’esclusione della responsabilita’, ma se il trasgressore ha osservato
la normale diligenza nella ricostruzione della realta’, l’errore in cui e’
incorso esclude la colpa richiesta dal precedente articolo 5. Per contro - si
ribadisce - l’errore evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, quella
cioe’ che si puo’ ragionevolmente pretendere dal soggetto agente, non
influisce sulla punibilita’.
2. L’ultimo periodo del comma 1 delimita, per altro verso, la nozione di
colpa.
La previsione secondo la quale rilevazioni e valutazioni eseguite nel
rispetto della continuita’ dei valori di bilancio e secondo corretti criteri
contabili e corretti criteri di stima non si traducono mai in violazioni
punibili potrebbe apparire del tutto ovvia. Il significato che le si puo’
attribuire, in concreto, e’ quello di rendere non sanzionabili, ad esempio, le
violazioni consistenti in inosservanza del principio di competenza temporale
nella determinazione del reddito d’impresa, ossia l’errata imputazione ad un
esercizio, piuttosto che ad un altro, di costi o ricavi determinati,
sempreche’ siano stati applicati corretti principi contabili e sia stata
rispettata la continuita’ dei valori di bilancio.
La seconda parte del periodo prevede, invece, una soglia di
punibilita’ nel caso in cui siano state eseguite valutazioni estimative errate
e quindi che una violazione sia in astratto configurabile. La norma preclude,
infatti, la punibilita’ di tali violazioni, escludendo che queste possano
considerarsi colpose se il valore dichiarato differisce da quello accertato in
misura non eccedente il 5 per cento. Si deve sottolineare che la soglia opera
anche rispetto alle operazioni straordinarie disciplinate nel d. lgs. 8
ottobre 1997, n. 358.
3. Il comma 2 affronta la questione dell’errore di diritto che viene ritenuto
rilevante, tale cioe’ da escludere la colpa, quando le violazioni sono
determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito
di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono nonche’ da
indeterminatezza delle richieste di informazioni e dei modelli per la
dichiarazione e per il pagamento.
Anche rispetto all’errore di diritto, quindi, rileva il carattere
incolpevole, che la disposizione in esame connette in primo luogo
all’obiettiva incertezza sul significato della legge. Si deve reputare che
sussista incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali
da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato
momento, l’individuazione certa di un significato determinato. Una tale
situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie assai spesso
complesse e non univoche, si puo’ verificare, ad esempio, in presenza di leggi
di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento
interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori.
Una seconda ipotesi, formulata espressamente nell’articolo in esame,
attiene alla possibilita’ che l’autore della violazione sia stato indotto in
errore da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per
la dichiarazione ed il pagamento. La ratio della previsione non differisce da
quella gia’ considerata: si tratta ancora di attribuire rilievo ad un errore
non determinato da colpa, ma la norma pone qui l’accento sull’esigenza che la
pubblica amministrazione si comporti in maniera chiara e leale ponendo il
cittadino in condizioni di comprendere senza difficolta’ cio’ che gli si
domanda. Le richieste di informazioni, percio’, dovranno essere quanto piu’
possibile circostanziate, puntuali e leggibili, in modo da non ingenerare
giustificati dubbi di interpretazione.
E’ da ritenere, poi, che quantunque si parli espressamene soltanto di
richieste di informazioni e di modelli per la dichiarazione e per il
pagamento, il principio eserciti efficacia in tutti i casi in cui, anche con
atti o comportamenti di diversa natura, gli uffici dell’amministrazione
finanziaria o gli enti impositori inducano in errore (seppur
involontariamente) o comunque disorientino i contribuenti.
La previsione riprende il contenuto dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del
1992 e di altre settoriali disposizioni gia’ presenti nell’ordinamento, ma
abbraccia un ambito piu’ vasto, attribuendo il potere di non applicare le
sanzioni, oltre che al giudice tributario, anche agli uffici e al giudice
ordinario (anche fuori dai casi nei quali questi opera come giudice
dell’impugnazione nell’ambito del processo speciale tributario) e con
riferimento a fattispecie ulteriori rispetto a quelle in precedenza
contemplate. Esprime quindi una disciplina generale ed organica della materia
capace di sostituirsi a tutte le disposizioni previgenti (art. 15 delle
Disposizioni sulla legge in generale).
4. Anche il comma 4, che stabilisce il principio per il quale l’ignoranza
della legge tributaria non ha rilevanza a meno che si tratti di ignoranza
inevitabile, disciplina una particolare ipotesi di errore di diritto
richiamando, nella materia, il principio fissato nell’art. 5 del codice
penale, tenendo pero’ conto del principio risultante dalla sentenza 24 marzo
1988 n. 364 della Corte costituzionale. L’ignoranza inevitabile della legge si
risolve infatti in errore di diritto e la norma esprime l’ipotesi estrema
nella quale - al di fuori dei casi considerati nel comma 2, gia’ esaminati -
siffatto errore rileva ai fini delle sanzioni tributarie. Presupposto
dell’ignoranza inevitabile e’ tuttavia, in conformita’ al pacifico
orientamento giurisprudenziale formatosi a proposito dell’art. 5 del codice
penale, che nessun rimprovero, neppur di leggerezza, possa esser mosso
all’autore della violazione per aver egli fatto tutto il possibile per
uniformarsi alla legge.
5. Il comma 3 contempla le ipotesi di omesso pagamento del tributo determinato
da fatto illecito altrui e disciplina, percio’, in modo piu’ ampio le
fattispecie che gia’ formano oggetto della legge 11 ottobre 1995, n. 423,
modificata, da ultimo, dall’art. 15 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Rispetto ad essa, la nuova norma di carattere generale non si limita a
prendere in considerazione la condotta illecita di dottori commercialisti,
ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti
iscritti negli appositi albi, ma si riferisce a qualsiasi terzo e quindi, in
particolare, a ogni altro soggetto cui venga conferito mandato dal
contribuente, dal responsabile o dal sostituto d’imposta.
L’art. 6, comma 3, non abroga la legge 11 ottobre 1995, n. 423, che
disciplina compiutamente il procedimento e che pertanto rimane in vigore e
puo’ essere adesso applicata anche rispetto ai nuovi soggetti.
Si precisa peraltro che la responsabilita’ per sanzione a carico del
contribuente, sostituto o responsabile d’imposta non e’ esclusa nel caso in
cui il mandato avente oggetto l’esecuzione del pagamento sia stato conferito a
soggetto non affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza, vi sia stata,
cioe’, una culpa in eligendo. Questa indagine non e’ necessaria nelle ipotesi
specificamente indicate dalla legge 11 ottobre 1995, n. 423 che considera
esclusivamente il mandato conferito a professionisti iscritti in appositi
albi. In ogni altra ipotesi, invece, la responsabilita’ potra’ essere esclusa
solo se il conferimento del mandato non sia inficiato da culpa in eligendo (si
pensi, nel caso di incarico conferito ad un dipendente dell’imprenditore, alla
scelta di soggetto che appaia non affidabile).
Si deve ritenere che la disposizione in rassegna si possa applicare
anche ad ipotesi nelle quali il fatto illecito penalmente rilevante del terzo
non presuppone il conferimento di un mandato, anche se i casi prospettabili
sono di difficile realizzazione. Si puo’ pensare, per esempio, al dipendente
della banca alla quale viene conferita la delega per il pagamento che si
appropri della somma corrispondente al tributo distruggendo l’atto di delega.
Inoltre, la formulazione dell’art. 6, comma 3, non presuppone, ai fini
dell’esclusione della responsabilita’ per sanzione, la condanna del terzo, ma,
come si e’ gia’ detto, si devono ritenere applicabili le previsioni
procedimentali dettate dalla legge 11 ottobre 1995, n. 423, quelle cioe’
concernenti la sospensione della riscossione della sanzione e l’eventuale
"commutazione" a carico del terzo responsabile.
E’ il caso di richiamare, rispetto alla disciplina in esame,
l’osservazione espressa nella relazione ministeriale di accompagnamento allo
schema del decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri in data 10
aprile 1997, ove si afferma che la norma sottende l’impossibilita’ di deleghe
a terzi estranei all’organizzazione propria dell’impresa e che non abbiano
veste di rappresentanti volontari o legali, diverse da quelle concernenti il
versamento del tributo, cosi’ da sollecitare la sorveglianza degli obbligati
sull’esecuzione del pagamento ad altri rimesso. Il che tuttavia non esclude,
secondo quanto si e’ gia’ detto a proposito dell’art. 5, comma 1, la
responsabilita’ personale del consulente ove questi abbia agito con dolo o
colpa grave ovvero, nelle ipotesi gia’ indicate e rispetto all’esecuzione di
obblighi "materiali", abbia agito con colpa.
6. Il comma 5 prende in considerazione, quale ulteriore causa di esclusione
dell’elemento soggettivo dell’illecito, la forza maggiore, mentre e’ stato
ignorato il caso fortuito, difficilmente ipotizzabile nella materia e che, in
ogni caso, si tradurrebbe in mancanza dell’elemento soggettivo (colpa o dolo)
indispensabile per configurare una violazione punibile.
Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che
determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si
puo’ ipotizzare un’interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi
naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento puo’
essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che
impedisca l’esecuzione dell’adempimento dovuto, la causa di forza maggiore
viene di solito accertata con apposito decreto.
ARTICOLO 7. Criteri di determinazione della sanzione.
- 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione pur essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia in corso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all’accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa pur essere ridotta fino alla metà del minimo.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
1. Il comma 1 dell’art. 7 prevede che nella determinazione quantitativa della
sanzione si debba aver riguardo, in primo luogo, alla gravita’ della
violazione, per giudicare della quale si puo’ anche far riferimento alle
caratteristiche della condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per
l’attenuazione o l’eliminazione delle conseguenze e, per altro verso, alla
personalita’ del trasgressore e alle sue condizioni economiche sociali. La
previsione ripropone, sostanzialmente, la regola prevista dall’art. 11 della
legge n. 689 del 1981.
La gravita’ della violazione puo’ quindi essere desunta sia
dall’entita’ quantitativa del tributo la cui riscossione e’ impedita o messa
in pericolo, entita’ che peraltro e’ logico raffrontare alla proporzione fra
imposta evasa ed imposta complessivamente dovuta, sia alle caratteristiche
della condotta, dolosa o piu’ o meno gravemente colposa, e alle modalita’ piu’
o meno insidiose della condotta con particolare riguardo anche al
comportamento successivo del soggetto agente. Si faccia, per esempio, il caso
di colui che, pur non potendo piu’ fruire degli abbattimenti della sanzione
connessi al ravvedimento (art. 13), porti spontaneamente a conoscenza
dell’amministrazione l’infrazione commessa.
Valutata la gravita’ della violazione sulla base dei criteri dianzi
enunciati, si dovra’ tenere conto, nella determinazione della sanzione, anche
della personalita’ dell’autore della violazione e delle sue condizioni
economiche e sociali. E’ ovvio che il peso della sanzione e’ minore quanto
maggiori sono le disponibilita’ economiche di colui al quale viene inflitta e,
nei limiti del possibile, occorre avere riguardo a tale constatazione per non
nascondere dietro all’eguaglianza formale un’iniquita’ sostanziale.
La personalita’ del trasgressore, ai sensi del comma 2, puo’ essere
desunta anche dai suoi precedenti fiscali. A tal fine saranno considerati gli
elementi rilevabili dalle contestazioni eseguite e dalle informazioni
disponibili al Sistema informativo.
2. Il comma 3 contempla l’istituto della recidiva (specifica infratriennale).
Prevede, infatti, che la sanzione possa essere aumentata fino alla meta’ nei
confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in altra violazione della
stessa indole.
Devono considerarsi della stessa indole non solo le violazioni delle
stesse disposizioni ma anche quelle di disposizioni diverse che presentino
pero’ profili di sostanziale identita’ per la natura dei fatti che le
costituiscono e dei motivi che le determinano.
A titolo esemplificativo, si puo’ pensare ad una prima infrazione
consistente in una dichiarazione infedele rilevante ai soli fini delle imposte
dirette (indebita deduzione di una quota di ammortamento) e ad una successiva
infrazione consistente in una infedele dichiarazione ai fini I.V.A.: benche’
le disposizioni violate siano diverse, pare evidente la sostanziale identita’
delle due violazioni.
Si tenga presente che, come meglio si dira’, secondo un principio di
diritto penale, la recidiva e’ compatibile con la continuazione. Ne consegue
che, prima di procedere all’unificazione della sanzione ai sensi dell’art. 12
del decreto, la sanzione determinata per la violazione intervenuta in un
secondo momento puo’ essere previamente aumentata ai sensi dell’art. 7,
comma 3. Per fare un esempio, se il contribuente ha commesso una violazione
per infedele dichiarazione relativa all’esercizio 1995 e un’identica
violazione relativa a due diversi periodi d’imposta, la sanzione determinata
per la seconda violazione puo’ essere aumentata fino alla meta’ in
considerazione della recidiva e poi, qualora risulti piu’ grave, essere
nuovamente aumentata dalla meta’ al triplo in relazione alle previsioni
dell’art. 12, comma 5.
Si evidenzia infine che, ai fini della recidiva, non rilevano le
violazioni regolarizzate spontaneamente ai sensi dell’art. 13 e quelle
definite ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2 o in dipendenza di
adesione all’accertamento.
3. L’ultimo comma dell’art. 7 prevede, in via di eccezione, che qualora
concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra
l’entita’ del tributo e la sanzione, questa puo’ essere ridotta fino alla
meta’ del minimo. La previsione deriva dall’art. 1 del decreto ministeriale 1
settembre 1931 anche se e’ formulata in termini maggiormente generici. Essa
costituisce, secondo l’espressa e chiara dizione legislativa, una facolta’ di
carattere del tutto eccezionale.
ARTICOLO 8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
La natura schiettamente afflittiva ed intimidatoria propria della
nuova sanzione amministrativa tributaria, comporta che, come la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 7 della legge n. 689 del 1981, anch’essa non
sia trasmissibile agli eredi.
L’intrasmissibilita’ opera indipendentemente dal fatto che la sanzione
sia stata gia’ irrogata con provvedimento definitivo. Anche in questo caso il
credito si estingue con la morte dell’autore della violazione.
E’ appena il caso di rilevare che, come meglio sara’ chiarito in sede
di commento all’art. 11, comma 7, la sopravvivenza dell’obbligazione solidale
sorta in capo al contribuente alla morte dell’autore della violazione, nulla
ha a che fare con il principio di intrasmissibilita’.
9. Concorso di persone. - 1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
1. L’articolo introduce nel sistema delle sanzioni tributarie la regola
penalistica del concorso di persone nel reato (art. 110 del codice penale),
gia’ recepita per le sanzioni amministrative dall’art. 5 della legge n. 689
del 1981.
La disciplina del concorso di persone nel reato, com’e’ noto, ha per
oggetto le fattispecie nelle quali la condotta penalmente rilevante e’ posta
in essere da piu’ soggetti: cio’ non solo nell’ipotesi in cui ciascun correo
realizza compiutamente il fatto - reato (ad es. tutti i complici compiono un
furto), ma anche quando ciascuno di essi, ponendo in essere una sola frazione
di quel fatto, non sarebbe punibile perche’ non ha integrato la condotta
tipica prevista dalla norma (ad esempio Tizio si limita a fornire a Caio uno
strumento da scasso, con il quale quest’ultimo compie l’effrazione della porta
di un’abitazione, mentre Sempronio si impossessa dei preziosi in essa
contenuti). Appunto per evitare vuoti di tutela, l’ordinamento penale prevede
- attraverso la combinazione della norma generale sul concorso di persone e
della norma speciale incriminatrice del singolo reato - la punibilita’ di
chiunque concorre, cioe’ partecipa fattivamente mediante il proprio contributo
causale, alla realizzazione di un qualsiasi reato, pur non realizzandolo
compiutamente con la propria condotta.
Elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono:
1) una pluralita’ di soggetti agenti;
2) la realizzazione di una fattispecie di reato;
3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;
4) l’elemento soggettivo.
Quanto al primo elemento, e’ ovvio che per aversi concorso deve
sussistere una pluralita’ di partecipanti. E’ importante invece sottolineare
che non rilevano affatto eventuali cause di non punibilita’ relative a uno o
piu’ dei compartecipi: in altri termini, se uno di essi non e’ imputabile (ad
esempio per minore eta’ o per incapacita’ di intendere e di volere), non per
questo il concorso viene meno. Va inoltre ricordato che il concorso puo’
essere necessario o eventuale, a seconda che la norma incriminatrice della
fattispecie monosoggettiva richieda oppure no, per la realizzazione del fatto
- reato, la partecipazione fattiva di piu’ soggetti: cosi’ sono reati a
concorso necessario, ad esempio, la rissa, la corruzione, il duello.
Il secondo elemento riguarda la realizzazione di una fattispecie di
reato. Come gia’ detto, nella disciplina del concorso non rileva che la
condotta punita sia posta in essere da tutti i concorrenti, essendo
sufficiente la realizzazione c. d. frazionata di tale condotta, purche’
sussista l’elemento del contributo di ciascuno di essi. Per il diritto penale,
inoltre, e’ sufficiente che sia realizzato un fatto - reato punibile e tale e’
anche il delitto tentato.
In ordine al terzo elemento, si ricorda che il contributo del
concorrente puo’ esplicarsi sia a livello materiale sia a livello psicologico.
Nella prima forma, il contributo ricorre quando la condotta (anche omissiva)
dell’agente facilita, agevolandola o rinforzandola, la condotta degli altri
concorrenti: in altre parole non e’ necessario che il contributo sia
condizionante, cioe’ sia tale che in sua assenza il reato non si sarebbe
compiuto, ma occorre che abbia in concreto permesso la sua realizzazione,
anche se il reato avrebbe potuto essere realizzato in altro modo (ad esempio,
e’ determinante ai fini della responsabilita’ a titolo di concorso la condotta
del concorrente che consegna allo scassinatore, gia’ fornito di strumenti
sicuramente adatti all’apertura di una cassaforte, la chiave della cassaforte
medesima, se di essa viene fatto uso per l’apertura). Il contributo puo’
essere fornito anche sotto forma di partecipazione psichica (c. d. concorso
morale), facendo sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente
ovvero rafforzando quello gia’ maturato: le condotte possono essere varie
(suggerimento, consiglio, mandato, ecc.), ma per assumere rilievo devono aver
quantomeno agevolato, mediante una effettiva influenza sull’atteggiamento
psichico dell’autore materiale, la realizzazione del reato.
Il quarto elemento richiesto per la sussistenza del concorso e’ quello
soggettivo: la condotta del concorrente, infatti, deve essere animata dalla
piena consapevolezza di contribuire, con la propria partecipazione, alla
realizzazione di un reato. La consapevolezza di partecipare con altri non e’
necessario che sussista originariamente (c. d. previo concerto); essa puo’
anche sopravvenire nel corso dello svolgimento del comportamento. Cosi’
configurato, l’elemento soggettivo richiesto e’ quello doloso, non ritenendosi
configurabile, in assenza di una specifica previsione legislativa, prevista
invece in via generale per i reati colposi (art. 42, secondo comma, c.p.), una
responsabilita’ a titolo di colpa nel reato concorsuale doloso. Il diritto
penale, inoltre, ammette anche la cooperazione colposa (art. 113 c.p.), che
viene integrata allorche’ nel delitto (sono percio’ escluse le
contravvenzioni) l’evento e’ cagionato dalla cooperazione di piu’ persone: si
tratta dei casi nei quali i concorrenti sono consapevoli di collaborare, con
la propria condotta, all’altrui azione materiale (beninteso senza volerne la
realizzazione, perche’, altrimenti, sussisterebbe l’elemento soggettivo
doloso), consapevoli del carattere colposo di quest’ultima. Anche nella
cooperazione colposa, al pari del concorso, vengono incriminate condotte - in
questo caso di violazione di norme a contenuto cautelare - che di per se’ non
costituiscono reato.
2. Cio’ detto in merito ai tratti fondamentali dell’istituto, occorre ora
considerare la sua disciplina in campo tributario. Per la sussistenza del
concorso nella violazione di norme tributarie e’ necessaria la contemporanea
sussistenza dei quattro elementi suddetti, con i seguenti adattamenti.
Quanto alla pluralita’ di soggetti agenti, non risultando sussistere
ipotesi di illeciti tributari a concorso necessario, si configurano sempre
ipotesi di concorso eventuale, sicche’ dovra’ valutarsi con particolare
attenzione il contributo fornito da ciascun concorrente nella realizzazione
dell’illecito.
In ordine alla perpetrazione della violazione, va ricordato che
quest’ultima dovra’ essere compiutamente realizzata, poiche’ non esiste
l’istituto della violazione amministrativa tentata, a somiglianza del delitto
tentato.
Relativamente all’apporto causale del concorrente sembra di poter dire
che esso potra’ configurarsi con maggiore frequenza nella forma della
partecipazione psichica, soprattutto mediante suggerimenti o consigli, che in
quella dell’apporto materiale, astrattamente ipotizzabile in casi
numericamente residuali (quali, ad esempio, l’emissione di documentazione
fiscale irregolare per consentire la formazione di una dichiarazione
infedele). Cio’ che va adeguatamente accertato riguardo questo elemento, si
sottolinea, e’ la concreta capacita’ di favorire - nell’una o nell’altra forma
che esso puo’ assumere - la violazione della norma tributaria. E’ il caso di
precisare che l’esame del contributo causale nella forma della partecipazione
psichica assume peculiare rilievo nel caso (non infrequente) del contribuente
che sostiene di aver agito secondo le indicazioni fornitegli da esperto del
settore. In proposito, si rammenta che l’art. 5, comma 1, del decreto
legislativo in commento con riguardo all’attivita’ di consulenza tributaria
prevede la punibilita’ della violazione "solo in caso di dolo o colpa grave,
quando al consulente e’ richiesta la soluzione di problemi di speciale
difficolta’", cosi’ esplicitando un principio immanente nella riforma e
affermato, con norma di generale portata, nell’articolo 2236 del codice
civile. Nell’ipotesi considerata, ferma restando la responsabilita’ del
contribuente, a meno che non possa applicarsi la disciplina dell’autore
mediato prevista dall’articolo 10, la responsabilita’ a titolo di concorso del
soggetto che ha fornito l’indicazione sussiste solo quando questi, trattandosi
di consulente, nel fornire la soluzione a quesiti di speciale difficolta’ (da
valutare caso per caso), abbia istigato il contribuente stesso o sia stato con
lui d’accordo per violare la norma tributaria (dolo) ovvero versi in colpa
grave.
Per quanto attiene, infine, all’elemento soggettivo, quantunque la
norma in commento non richiami la regola dettata dall’articolo 113 del codice
penale sulla cooperazione nel delitto colposo, e’ da ritenere che sussista ad
essa un implicito riferimento, desumibile dall’articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo, il quale presuppone l’irrogazione di sanzioni diverse
anche per violazioni commesse con colpa lieve. Tenendo conto, tuttavia, che la
cooperazione colposa, anche in diritto penale, e’ prospettabile in rare
ipotesi, sara’ assai difficile individuare in concreto fattispecie nelle quali
possa venire in considerazione. Si puo’ pensare al caso in cui due o piu’
coamministratori di una societa’ affidano a persona non qualificata la tenuta
della contabilita’ sociale allo scopo di contenere la relativa spesa, ponendo
cosi’ in essere una situazione nella quale e’ prevedibile il verificarsi di
irregolarita’ suscettibili di tradursi, poi, in violazioni della normativa
tributaria (ad esempio, infedele dichiarazione).
Ricorrendo gli elementi sopra illustrati, si e’ in presenza di una
violazione commessa in concorso da piu’ persone, per la quale vale il
principio, di impronta penalistica, tot capita tot penae: ciascun coautore
dell’illecito e’ soggetto ad una sanzione. In cio’ sta uno degli elementi
maggiormente innovatori della riforma, che abbandona il criterio della
responsabilita’ in solido (per il quale l’adempimento dell’obbligazione del
pagamento della sanzione pecuniaria da parte di uno dei coobbligati libera
tutti gli altri) stabilito dalla normativa previgente (articolo 11 della legge
n. 4 del 1929).
Si rileva in proposito che l’entita’ della sanzione irrogata puo’
essere diversa per i vari concorrenti, atteso che nella sua determinazione in
concreto si dovra’ tener conto di elementi - indicati nell’articolo 7 - che
esaltano l’eventuale differente grado di responsabilita’ (condotta di ciascun
soggetto; opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze; personalita’
desunta anche dai precedenti fiscali).
Va inoltre osservato che il procedimento di irrogazione deve
riguardare ciascuno dei coautori, come si ricava dall’articolo 16, nel quale
si fa riferimento al "trasgressore": cio’ implica una personalizzazione
dell’atto di contestazione, che, per ciascun concorrente, dovra’ indicare i
fatti a lui attribuiti, gli elementi probatori a sostegno della contestazione,
le norme che si assumono da lui violate. La pluralita’ di soggetti coinvolti
nel procedimento potra’ comportare una diversificazione degli esiti
(definizione agevolata, produzioni difensive, trasformazione dell’atto di
contestazione in atto di irrogazione, prevalenza della tutela giurisdizionale
rispetto a quella amministrativa), senza reciproche influenze fra gli atti.
3. La seconda parte della norma in esame deroga a quanto sinora detto. Quando
la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati
in solido piu’ soggetti, viene irrogata una sola sanzione ed il pagamento di
uno di essi libera tutti gli altri, salvo l’esercizio del diritto di regresso.
Cio’ in quanto, di regola, le norme tributarie impongono obblighi ad un solo
soggetto (contribuente, responsabile, sostituto d’imposta o terzo che si trova
in un particolare rapporto con il contribuente); in casi specifici, al
contrario, l’obbligo tributario e’ posto a carico, solidalmente, di piu’
soggetti, per cui ciascuno di essi e’ in grado di adempiere con effetto
liberatorio per gli altri. In questi casi, l’applicazione del principio sopra
illustrato, comportando l’irrogazione di una pluralita’ di sanzioni in
ipotesi di violazione comunque unica, si risolverebbe in una forma del tutto
ingiustificata di locupletazione per l’erario: cosi’, ad esempio, l’omessa
presentazione della dichiarazione ai fini della imposta di successione da
parte dei coeredi determinerebbe l’irrogazione di una pluralita’ di sanzioni
per l’inadempimento di un obbligo che e’ correttamente assolto dalla condotta
di uno solo degli obbligati.
La previsione, in relazione al fatto che il comportamento omissivo nel
quale si esprime la violazione e’ riferibile a piu’ soggetti tutti egualmente
obbligati, comporta un trattamento piu’ favorevole di quello che deriverebbe
dall’applicazione della regola del concorso penalistico.
Nella generalita’ dei casi, la struttura dell’infrazione (o, meglio,
della serie di infrazioni omissive parimenti riferibili ai vari obbligati)
fara’ si che non si pongano problemi di graduazione della sanzione giacche’ le
singole violazioni presenteranno eguale gravita’. E’ tuttavia possibile che
risultino all’ufficio caratteristiche della condotta, ovvero della
personalita’ o condizioni economiche e sociali ovvero recidiva specifica
infratriennale di taluno degli obbligati, in modo che, rispetto a questi,
appaia determinabile una sanzione diversa (piu’ lieve o piu’ grave) rispetto a
quella irrogabile agli altri.
In tali situazioni, ai fini della concreta quantificazione dell’unica
sanzione, si dovra’ tener conto delle caratteristiche della condotta e della
personalita’ che ne comportano la determinazione nella misura piu’ elevata.
Infatti, la regola seguita dal legislatore (unificazione della sanzione da
irrogare ad una pluralita’ di soggetti) che considera "collettiva" la
violazione e ne ripartisce la conseguenza repressiva nell’ambito del "gruppo",
comporta anche che la violazione medesima assuma la connotazione impressale
dal comportamento piu’ grave, assunto come dato che la caratterizza.
ARTICOLO 10. Autore mediato.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 10 introduce nel sistema delle sanzioni tributarie la disciplina, propria del diritto penale, dell’autore mediato. Tale e’ chi strumentalizza altro soggetto, non imputabile o non punibile per qualsiasi causa, rendendolo esecutore materiale del reato. In diritto penale la
normativa sull’autore mediato trova la sua sede tanto nell’ambito delle
disposizioni sul concorso di persone (articoli 111 e 113, secondo comma,
c.p.), quanto in specifiche previsioni riguardanti l’elemento soggettivo o
l’imputabilita’ (articoli 46, 48, 54, terzo comma, 86 c.p.). Invero, ferma
restando la fattispecie concorsuale in presenza di una pluralita’ di
concorrenti del reato, e’ prevista la punibilita’, con pena aumentata, del
solo autore mediato, mentre l’esecutore materiale va esente da pena, essendo
valutata la sua partecipazione criminosa alla stessa stregua di un qualsiasi
mezzo impiegato dal soggetto agente per la realizzazione del reato. Si applica
tale disciplina quando altri e’ stato determinato al reato in virtu’ di
costringimento fisico o psichico, di inganno, di provocazione dello stato di
incapacita’ di intendere e di volere.
La norma in commento prevede disposizioni ricalcate su quelle penali,
senza peraltro disporre l’aggravamento della sanzione per l’autore mediato.
Essa si apre con la clausola di salvezza dell’applicazione dell’articolo 9,
riguardante il concorso di persone. A ben vedere, pero’, piu’ che di salvezza
dovrebbe parlarsi, come per il codice penale, di deroga a tale norma, dal
momento che viene stabilita la punibilita’ di uno solo dei concorrenti nella
violazione.
Cio’ precisato, e’ il caso di rilevare come alcuni dei principi
richiamati dal diritto penale hanno in campo tributario un rilievo quasi
esclusivamente teorico. E’ assai difficile, infatti, ipotizzare una violazione
tributaria che venga posta in essere in dipendenza di violenza o minaccia,
ovvero da persona incapace, che obbedisca alla soggezione altrui.
Maggior rilievo puo’ avere, invece, l’ipotesi nella quale la
violazione sia commessa da alcuno che sia indotto in errore incolpevole; si
puo’ prospettare l’ipotesi del soggetto che viene indotto dal parere di un
professionista qualificato a tenere un comportamento in violazione della legge
tributaria.
Ovviamente, perche’ la responsabilita’ si possa ravvisare solo in capo
al professionista - sempre nei limiti stabiliti dall’articolo 5, comma 1,
ultima parte del decreto legislativo - e’ necessario, da un lato, che non si
possa addebitare al contribuente una culpa in eligendo e, dall’altro, che il
comportamento del professionista sia stato tale da escludere l’esistenza di un
qualsiasi dubbio, in modo da mettere il contribuente medesimo in condizione
di ritenere del tutto conforme alla legge il comportamento che gli e’ stato
suggerito: in ultima analisi, appunto, tale da determinare un errore
incolpevole secondo quanto si e’ spiegato in commento agli articoli 5 e 6.
Un’ulteriore, particolare ipotesi di applicazione della disciplina
dell’autore mediato potrebbe ravvisarsi nei casi di dichiarazione infedele del
reddito di partecipazione ai fini I.R.P.E.F. posta in essere, sulla scorta del
reddito erroneamente dichiarato da una societa’ a base personale, dal socio
non amministratore di quest’ultima, il quale nonostante ripetute richieste di
esaminare la documentazione contabile della societa’ (ai sensi degli articoli
2261, secondo comma, 2293 o 2320, ultimo comma, del codice civile) non sia
stato posto in condizione di verificare in nessun modo l’esattezza della
dichiarazione sociale. In tal caso dell’infedelta’ della dichiarazione del
reddito di partecipazione potrebbe considerarsi responsabile il socio
amministratore che abbia presentato la dichiarazione sociale, contenente i
dati erronei, capace a sua volta di trarre in errore, non colpevole, il socio
non amministratore.
ARTICOLO 11. Responsabili per la sanzione amministrativa.
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione h commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione e, nel caso in cui siano state
irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l’obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la violazione non h commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel limite previsto dall’articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 h limitata all’eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società,
l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell’autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorchè avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell’ente indicati nel comma 1.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
1. Si e’ visto come il carattere punitivo ed intimidatorio della sanzione
comporti che essa venga irrogata sempre ad una persona fisica.
E’ pero’ possibile che la persona fisica autrice della violazione non
si identifichi con il contribuente e non si giovi percio’ direttamente degli
effetti economici che da essa conseguono, effetti che si producono invece nel
patrimonio del soggetto contribuente. Si pensi ai casi del rappresentante
legale o negoziale di una persona fisica, ovvero dell’amministratore,
dipendente o rappresentante, di una societa’, associazione od ente.
In queste ipotesi, benche’ la sanzione, per se stessa considerata,
debba essere riferita all’autore della violazione, la legge configura
un’obbligazione autonoma di carattere civile a carico del contribuente, sia
esso una persona fisica, un ente o un soggetto collettivo, in relazione al
fatto che la violazione e’ stata commessa nell’interesse di quest’ultimo e i
suoi effetti si sono riversati positivamente sul suo patrimonio. Il comma 1
dell’art. 11 stabilisce, infatti, che ove una violazione abbia inciso sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, ferma la responsabilita’ per la
sanzione del suo autore (non contribuente), a questa si aggiunga
un’obbligazione civile solidale che fa’ capo, appunto, al contribuente.
La natura solidale di tale obbligazione risulta espressamente dalla
modifica apportata all’art. 11, comma 1, dal decreto correttivo n. 203 del 5
giugno 1998, ma, gia’ dal testo originario di tale articolo ed anche dal testo
degli articoli 16 e 17, si evinceva con certezza l’inesistenza di un qualsiasi
beneficio di escussione in favore del contribuente e quindi il vincolo di
solidarieta’ con l’autore della violazione.
La previsione traduce nella materia delle violazioni tributarie il
principio risultante dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981. Legge che, a sua
volta, ha trasferito nel campo delle sanzioni amministrative le ipotesi di
obbligazioni civili per l’ammenda e per la multa disciplinate dagli articoli
196 e 197 del codice penale, ampliandone l’operativita’ in quanto non e’
presupposta l’insolvenza dell’autore della violazione.
Viene cosi’ realizzato anche in seno al diritto tributario un sistema
che risponde concretamente all’esigenza di far gravare sul soggetto
contribuente le conseguenze patrimoniali dei fatti commessi dai dirigenti e
dai rappresentanti, fatti che, di regola, vengono posti in essere in
attuazione della volonta’ e della politica dell’impresa e che comunque si
concretano in un vantaggio economico per questa.
2. E’ il caso di puntualizzare quali siano i soggetti non contribuenti che
possono divenire autori delle violazioni di carattere sostanziale alle quali
consegue la nascita dell’obbligazione solidale di natura civile.
Si parla in primo luogo del rappresentante legale o negoziale di una
persona fisica in adempimento del suo ufficio o del suo mandato. Per la prima
ipotesi si puo’ pensare ai genitori esercenti la patria potesta’ sul figlio
minore ovvero al tutore; per la seconda al direttore generale o all’institore
di un imprenditore individuale ovvero, ancora, al dipendente investito di
compiti in materia tributaria che sia titolare, come meglio subito si dira’,
di una competenza propria rilevante ai fini tributari.
Quanto alle societa’, associazioni od enti, l’autore della violazione
potra’ identificarsi, secondo le previsioni statutarie o le attribuzioni di
competenza deliberate dall’assemblea, nel presidente del consiglio di
amministrazione o del comitato esecutivo o comunque nell’organo cui compete la
rappresentanza, ovvero nell’amministratore unico o nel consigliere delegato
alla sottoscrizione di atti aventi rilevanza fiscale o nella persona che
esercita di fatto le funzioni di amministrazione. Potra’ altresi’
identificarsi, ove venga fornita la prova richiesta dall’art. 11, comma 2,
anche in dipendenti della societa’ o dell’ente preposti, con competenza
propria ed autonomo potere decisionale, al compimento di attivita’ rilevanti
ai fini della determinazione del tributo (si trattera’ generalmente di
dirigenti).
E’ opportuno a questo riguardo chiarire che la qualita’ di autore
della violazione non inerisce al soggetto che materialmente ponga in essere
comportamenti che determinino la commissione della violazione medesima se tali
comportamenti non costituiscono espressione di una determinazione autonoma del
soggetto medesimo. Cosi’ l’errore commesso da un dattilografo o da un
terminalista nella trascrizione di dati rilevanti ai fini della determinazione
di un elemento del reddito non comporta una sua responsabilita’ per la
violazione formale o sostanziale che ne consegua. Autore della violazione,
almeno di regola, sara’ il soggetto cui compete l’organizzazione ed il
controllo sullo svolgimento dei compiti inerenti alla tenuta della
contabilita’, si identifichi questi con lo stesso imprenditore, con il
contribuente, ovvero con un dipendente investito di siffatta competenza.
Analoghe considerazioni si devono riproporre rispetto ai dipendenti,
rappresentanti ed amministratori di enti e societa’ con la precisazione che
puo’ aver rilievo al di la’ del dato formale anche l’esercizio di fatto delle
funzioni di amministrazione.
3. Il comma 2 presume che autore della violazione sia colui che ha
sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi. La previsione intende facilitare
l’attivita’ degli uffici in modo da non imporre indagini talvolta estremamente
difficili e neppure necessarie. In presenza della presunzione, in quanto le
violazioni di carattere sostanziale fanno generalmente capo a soggetti
precisamente individuati dalla legge tributaria (si pensi a coloro che devono
sottoscrivere le varie dichiarazioni d’imposta), i problemi concernenti
l’individuazione dell’autore della violazione non dovrebbero comportare
particolari difficolta’.
E’ fatta salva, tuttavia, la prova contraria, il che significa che il
soggetto cui la violazione viene addebitata puo’ dar prova che la competenza
inerente al compimento dell’attivita’ illegittima non gli apparteneva (si
ricorda a questo riguardo che l’art. 20, comma 2, prevede la proroga di un
anno del termine di decadenza per l’esercizio del potere di contestazione ed
irrogazione in funzione specifica di questa eventualita’).
La prova non e’ legata a forme particolari e, indipendentemente da
quanto risulta eventualmente dall’atto costitutivo, dallo statuto o da
contratti formalmente stipulati, e’ possibile che assuma rilevanza l’esercizio
di fatto di mansioni che comportino autonoma competenza in materia tributaria,
purche’ tali circostanze vengano concretamente dimostrate. E’ bene precisare,
cioe’, che per poter spostare la responsabilita’ per la sanzione su soggetto
diverso da quello indicato nell’art. 11, comma 2, occorre che sia data prova
dell’esistenza di una delega di funzioni che abbia il carattere
dell’effettivita’ e cioe’ che attribuisca al delegato un potere decisionale
reale insieme ai mezzi necessari per poter svolgere in autonomia la funzione
delegata e che, inoltre, la delega risponda ad esigenze reali
dell’organizzazione aziendale e venga conferita a soggetto idoneo allo
svolgimento delle mansioni.
4. Affrontando il tema del rapporto esistente fra la responsabilita’ per
sanzione propria dell’autore della violazione e l’obbligazione civile facente
capo al contribuente, e’ indispensabile tener conto della distinzione fissata
nell’art. 5 fra violazioni commesse con dolo e colpa grave e violazioni
semplicemente colpose.
Iniziando l’esame da queste ultime, e’ il caso di prendere in
considerazione immediatamente il comma 5 dell’art. 11, per il quale il
pagamento della sanzione e, ove siano state irrogate sanzioni diverse, il
pagamento di quella piu’ grave da chiunque eseguito, estingue tutte le
obbligazioni: quella relativa all’autore della violazione e quella solidale
facente capo al contribuente.
Trattandosi di violazione commessa con colpa non grave e’ possibile,
quando la sanzione sia stata irrogata in somma eccedente i cento milioni, che
il pagamento venga eseguito nei limiti di tale somma dall’autore della
violazione; in tal caso l’obbligazione solidale del contribuente sopravvive
per l’eccedenza. Quando, invece, il pagamento sia stato eseguito dal
contribuente e’ salvo, ai sensi del comma 1, il diritto di regresso nei
confronti dell’autore della violazione ma, come risulta dal comma 6, il
contribuente puo’ rinunciarvi. La facolta’ di rinuncia, non espressamente
menzionata, risulta, infatti, compresa nella facolta’ di assumere il debito
che configura l’accollo da parte del contribuente. In mancanza di qualsiasi
specificazione, si deve ritenere che siffatto accollo possa essere posto in
essere in qualsiasi momento con l’unica condizione che la violazione non sia
caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave.
Si deve adesso prendere in esame il rapporto tra obbligazione solidale
del contribuente ed obbligazione per sanzione nei casi in cui la violazione
sia caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave. Ai sensi del comma 1 anche in
queste ipotesi l’adempimento dell’obbligazione solidale estingue
l’obbligazione per sanzione. Cio’ risulta dalla previsione del diritto di
regresso non essendo possibile ammettere che l’autore della violazione rimanga
anche obbligato al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione nei
confronti dell’ente impositore. La differenza rispetto all’ipotesi gia’
esaminata e’ che non sembra legittima una rinuncia al diritto di regresso,
anche se il suo effettivo esercizio non puo’ evidentemente essere imposto.
Il comma 3 prevede che nell’ipotesi in cui vengano irrogate sanzioni
di diverso ammontare nei confronti di piu’ coautori della violazione (in
concorso o cooperazione colposa) l’obbligazione solidale del contribuente sia
pari alla sanzione piu’ grave. Conseguentemente, come gia’ si e’ detto,
perche’ l’obbligazione solidale si estingua occorre, ai sensi del comma 4, che
il pagamento riguardi, appunto, l’obbligazione piu’ grave. Se, per esempio,
sono state irrogate ai coautori della violazione rispettivamente la sanzione
di settanta e di cento milioni, l’obbligazione solidale del contribuente si
estinguera’ solo con il pagamento di cento milioni.
Resta da dire che nei casi di dolo o colpa grave non vi puo’ essere
liberazione di tutti i coautori della violazione nei confronti dell’ente
impositore. La liberazione si avra’ solo e nei limiti in cui uno di essi
subisca il regresso da parte del contribuente, giacche’ il limite della
responsabilita’ per sanzione e’ segnato soltanto dal fatto che il coautore
della violazione, ancorche’ commessa con dolo o colpa grave, non puo’ essere
costretto a pagare due volte.
5. Il comma 7 dell’art. 11 prevede che la morte dell’autore della violazione,
anche se avvenuta prima dell’irrogazione della sanzione, non estingue
l’obbligazione civile del contribuente. Questa previsione conferma la natura
dell’obbligazione civile imposta al soggetto nel cui interesse e’ stata in
ultima analisi commessa la violazione e che di questa si e’ giovato, giacche’
il sorgere dell’obbligazione si connette al vantaggio patrimoniale del
contribuente, non eliso dalla morte dell’autore della violazione.
La situazione differisce radicalmente da quella degli eredi
dell’autore della violazione nel cui patrimonio non si producono direttamente
gli effetti favorevoli conseguenti alla violazione, effetti che riguardano
solamente il patrimonio dell’autore.
Il vantaggio indiretto che gli eredi potrebbero mediatamente
conseguire e’ tuttaffatto diverso dal vantaggio immediato che consegue il
contribuente per effetto della violazione.
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione) sostituito dal Dlgs.vo 203/98
1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu’ grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu’ azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu’ violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu’ tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l’aumento, quella piu’ grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi d’imposta diversi la sanzione base e’ aumentata dalla meta’ al triplo.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo’ essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo’ stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.";
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 12, dedicato al "concorso di violazioni e continuazione",
esprime, nella logica del nuovo sistema, una previsione cardine, rispondendo,
tra l’altro, alle esigenze emerse nel vigore dell’art. 8 della legge n. 4 del
1929 (espressamente abrogato dall’art. 29 del decreto in esame) e dell’art.
48, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (abrogato anch’esso in termini
espressi dall’art. 16 del d.lgs. n. 471).
Le previsioni contemplate nell’articolo in commento si applicano anche
a tutti i procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998, ai sensi
dell’art. 25, comma 2.
1. Il comma 1 disciplina il concorso formale e materiale di violazioni,
disponendo, anzitutto, l’obbligo di applicare un’unica sanzione, seppur
congruamente elevata nell’ammontare secondo lo schema del cumulo giuridico.
In particolare, si ha concorso formale quando con una sola azione od
omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione
(concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono
violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso
formale eterogeneo).
E’ il caso, ad esempio, della mancata registrazione dei ricavi sul
libro giornale, che, se non emendata in sede di dichiarazione, rileva ai fini
dell’I.R.P.E.F. o dell’I.R.P.E.G. e dell’I.L.O.R., oppure dell’infedele
determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli spettacoli,
rilevante anche per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si ha concorso materiale, invece, quando con piu’ azioni od omissioni
si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso
materiale omogeneo).
Si immagini, ad esempio, l’omessa o errata indicazione del codice
fiscale in sede di dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, oppure l’omessa o inesatta indicazione
reiterata nel tempo di alcuni elementi identificativi del contribuente sugli
scontrini o sulle ricevute fiscali o sui documenti di trasporto obbligatori.
Pertanto, il regime del cumulo giuridico si applica non solo se -
similmente a quanto previsto dall’art. 81, comma 1, del codice penale, e
dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 - la condotta si esaurisce
in un’unica azione od omissione, ma anche se essa si concretizza in piu’
azioni od omissioni (concorso materiale) che violano una medesima disposizione
di legge, purche’ esse si connettano ad obblighi di carattere formale, non
incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla
liquidazione anche periodica del tributo.
Cosi’, ad esempio, se nella compilazione di documenti fiscali
obbligatori (fatture, ricevute o scontrini fiscali, ecc.), il contribuente
omette di indicare il numero di partita I.V.A. e l’omissione interessa piu’
documenti emessi anche in tempi diversi, si deve applicare un’unica sanzione
corrispondente a quella prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del
1997. In questo caso, infatti, le condotte omissive si esprimono in diverse
violazioni formali della medesima disposizione, punibili, in forza del comma
1, con un’unica sanzione aumentata nell’ammontare.
Dalla lettura congiunta dei commi 1 e 2, si deduce come, mentre il
regime del concorso formale e’ suscettibile di abbracciare tutte le tipologie
di violazioni che si esauriscono in un’unica azione o omissione, quello del
concorso materiale comprende solo le violazioni che si possono definire
formali, ossia e come gia’ detto, non idonee ad incidere sulla determinazione
dell’imponibile o liquidazione anche periodica del tributo. Le violazioni
sostanziali possono invece rientrare nella previsione del comma 2 qualora si
possa configurare, rispetto ad esse, il vincolo della progressione, mentre, in
caso diverso, danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di
esse. Ai fini dell’applicazione di un’unica sanzione, il comma 1
dell’articolo in commento prevede che la sanzione connessa alla violazione
piu’ grave deve essere aumentata da un quarto al doppio.
Al riguardo si precisa che per "violazione piu’ grave", tenuto conto
dell’orientamento ormai pacifico della giurisprudenza e della dottrina penale,
si intende quella che in concreto comporta l’applicazione della sanzione piu’
grave. Gli uffici e gli enti locali, di conseguenza, devono determinare, in
prima battuta, la sanzione base, vale a dire - come gia’ sottolineato - quella
connessa alla violazione piu’ grave, e poi applicare su di essa l’aumento da
un quarto al doppio.
Qualora, tuttavia, le violazioni formali rilevanti ai fini del
concorso materiale si riferiscano a piu’ periodi d’imposta o rilevino ai fini
di piu’ tributi erariali (ovvero di piu’ tributi di altro ente impositore), la
sanzione base cui riferire l’aumento anzidetto e’ quella connessa alla
violazione piu’ grave, aumentata, rispettivamente, dalla meta’ al triplo
(comma 5) e di un quinto (comma 3).
In relazione a quest’ultima previsione, si sottolinea come essa trovi
applicazione separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi che fanno
capo ad altro ente.. Di conseguenza, in presenza di violazioni che rilevano
sia ai fini di tributi erariali che ai fini di uno o piu’ tributi locali (si
faccia il caso di I.R.P.E.F. e I.C.I.), non e’ possibile l’applicazione di
un’unica sanzione, ma devono essere determinate distinte sanzioni dall’ufficio
e dall’ente locale competenti.
Nell’individuazione della connotazione propria all’entrata e quindi al
fine di qualificare la stessa come tributo locale o tributo erariale, e’
necessario tener presente, anzitutto, che la distinzione sottesa dal comma 4
si appunta sul procedimento di determinazione in concreto e di irrogazione
della sanzione, il cui potere e’ accordato agli uffici o enti competenti per
l’accertamento del tributo cui la violazione si riferisce (art. 16, comma 1).
Ne discende che, per la qualificazione anzidetta, occorre avere riguardo al
soggetto titolare del potere corrispondente, indipendentemente dal fatto che
l’ente beneficiario dell’entrata coincida o meno con quello preposto
all’accertamento.
Le precisazioni finora compiute valgono, con i necessari adattamenti,
anche per la disciplina della progressione (comma 2), atteso che il comma 4
rinvia, in ordine all’applicazione dell’istituto, non solo al comma 1
(concorso), ma anche e per l’appunto, al comma 2 (progressione).
Gli uffici dell’amministrazione finanziaria, pertanto, applicheranno
l’istituto ove le violazioni rilevino anche ai fini di tributi non erariali,
per i quali gli stessi sono titolari della potesta’ di accertamento. Va da se’
che se piu’ violazioni riguardanti uno o piu’ tributi locali sono fra loro in
vincolo di progressione, la determinazione di una sanzione unica verra’
attuata dall’ente impositore, ovviamente in relazione ai tributi suoi propri.
Riassumendo, al fine di pervenire alla determinazione della sanzione
base (cui riferire poi l’aumento previsto dal comma 1) si dovra’, a seconda
dei casi, procedere come segue:
a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d’imposta e riguardano
un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella piu’ grave;
b) se le violazioni interessano piu’ tributi e un solo periodo d’imposta, la
sanzione base e’ quella piu’ grave aumentata di un quinto;
c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per piu’ periodi
d’imposta, la sanzione base e’ quella piu’ grave aumentata dalla meta’ al
triplo;
d) se, infine, le violazioni coinvolgono piu’ tributi e piu’ periodi
d’imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la
sanzione piu’ grave e aumentando poi il risultato dalla meta’ al triplo.
Ricavata la sanzione base, si dovra’ procedere ad elevare la stessa da
un minimo di un quarto ad un massimo del doppio, tenendo tuttavia presente che
la sanzione non puo’ essere irrogata in misura superiore a quella risultante
dal cumulo materiale delle pene previste per le singole violazioni, stante
l’espresso divieto formulato in tal senso dal comma 7 dell’articolo in
commento.
2. Il comma 2 prevede che soggiace alla stessa sanzione prevista dal comma 1
chi, anche in tempi diversi, commette piu’ violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione
dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
Anche la progressione quindi comporta l’applicazione di un’unica
sanzione secondo lo schema del cumulo giuridico: le singole violazioni, nella
logica propria dell’istituto, infatti, non rilevano come tali, rimanendo
assorbite, in funzione dell’unitarieta’ del fine cui obiettivamente tendono,
nella violazione piu’ grave.
La norma, in aderenza ai criteri stabiliti dalla legge delega n. 662
del 1996, si ispira all’art. 81, comma 2, del codice penale e riprende in
larga misura anche la disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, della legge
n. 689 del 1981 e dall’art. 8, comma 2, della legge n. 4 del 1929.
Considerate, tuttavia, le peculiarita’ del procedimento tributario ed
in particolare del procedimento istruttorio inerente all’accertamento delle
violazioni e dei poteri conferiti agli organi cui e’ demandata l’applicazione
in concreto delle sanzioni, l’articolo in commento non riproduce la nozione di
disegno criminoso propria della norma penale e neppure la nozione di medesimo
disegno contemplata nella legge n. 689 del 1981 o quella di medesima
risoluzione prevista dalla legge n. 4 del 1929, ma vi sostituisce una nozione
oggettiva, svincolata da accertamenti sull’elemento soggettivo. Si tratta di
una scelta in qualche misura obbligata in considerazione del fatto che la
riproduzione in seno alla materia tributaria della nozione prevista
dall’art.81, comma 2, del codice penale, avrebbe fortemente limitato
l’operativita’ dell’istituto, frustrando le finalita’ sue proprie e la logica
garantista e agevolativa che presiede al principio del cumulo giuridico.
L’idea di disegno criminoso o semplicemente di disegno parrebbe, infatti,
presupporre un elemento soggettivo riconducibile alla nozione di dolo, non
necessario per la punibilita’ con sanzione amministrativa.
La disposizione, per questi motivi, scolpisce una nozione propria al
diritto tributario, caratterizzata dalla convergenza obiettiva di piu’
trasgressioni rispetto alla determinazione dell’imponibile o alla liquidazione
anche periodica del tributo, escludendo dal suo ambito solo le violazioni di
omesso versamento. Per la norma, quindi, cio’ che rileva e’ la commissione di
violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della
loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro
progressione da comportamento prodromico ad evasione.
A titolo esemplificativo, si possono richiamare le ipotesi di
violazioni per omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili
con successiva presentazione di dichiarazione infedele oppure quelle di
violazioni inerenti alla mancata emissione, reiterata nel tempo, di scontrini
fiscali, all’omessa registrazione delle operazioni sul registro dei
corrispettivi ed infine all’infedele dichiarazione.
Rispetto alle imposte sui redditi e all’I.V.A., il pregiudizio cui la
norma si riferisce si realizza, normalmente, con la commissione delle
violazioni di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele
dichiarazione, atteso che queste, nella fisiologia del procedimento, sono
quelle che chiudono la catena delle violazioni. Di conseguenza, le violazioni
funzionali o prodromiche a quelle ora richiamate - quali, ad esempio, quelle
di omessa o irregolare tenuta della contabilita’, ovvero di omessa o
irregolare fatturazione e registrazione o di omessa o infedele emissione di
scontrini o ricevute fiscali - non saranno sanzionate come tali, ma rimarranno
assorbite nella violazione coincidente, per l’appunto e almeno nella
generalita’ dei casi, con quella inerente alla omessa presentazione della
dichiarazione o all’infedelta’ della stessa, atteso che a queste violazioni
corrispondono le sanzioni piu’ gravi.
Si ipotizzi la contestazione della violazione per infedele
dichiarazione con liquidazione di un’imposta sul reddito inferiore di lire 20
milioni a quella accertata e al contempo la contestazione della violazione per
irregolare tenuta della contabilita’ rilevante soltanto ai fini di tale
imposta. Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, la violazione per
irregolare tenuta della contabilita’ e’ punita con sanzione compresa fra 2 e
15 milioni di lire, mentre quella per infedele dichiarazione e’ stabilita
dall’art. 1 dello stesso decreto fra il 100 e il 200 per cento della maggiore
imposta e quindi, nel caso, fra 20 e 40 milioni. La sanzione piu’ grave, in
questa ipotesi, non potra’ che coincidere con quella prevista per la
violazione di infedele dichiarazione, cosicche’ la sanzione relativa alla
irregolare tenuta della contabilita’ rimarra’ assorbita (salva l’applicazione
degli aumenti).
Non si puo’ tuttavia escludere che, pur in presenza di dichiarazione
infedele o di omessa dichiarazione, la sanzione piu’ grave coincida, anziche’
con quella propria a queste violazioni, con quella inerente a violazioni
antecedenti. Si ipotizzi, riprendendo l’esempio, un’omissione della
dichiarazione e che non siano dovute imposte: l’art. 1 dianzi citato prevede
la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni elevabile fino a 4 milioni nei
confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In tal
caso la violazione piu’ gravemente sanzionata e’ quella relativa
all’irregolare tenuta delle scritture e non quella inerente alla violazione
per omessa dichiarazione.
Se normalmente il "pregiudizio" si realizza, come si e’ ora osservato,
con l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione, ovvero con l’errata
liquidazione del tributo, puo’ accadere che prima della commissione di queste
vengano constatate violazioni prodromiche (la constatazione delle violazioni,
ai sensi del comma 6, interrompe la continuazione). In simili circostanze, le
regole stabilite dal comma 2 si devono ritenere ugualmente applicabili, ma
limitatamente, com’e’ ovvio, alle violazioni compiute fino alla data della
constatazione.
3. A mente del comma 6, il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione delle violazioni.
Atteso che la constatazione rappresenta, per cosi’ dire, un minus
rispetto alla contestazione e alla irrogazione, e’ di tutta evidenza come
l’effetto contemplato nella norma in commento si produca non solo con la
notificazione o consegna del processo verbale di constatazione quale atto
posto a chiusura della verifica, dell’ispezione o del controllo, ma anche con
la notificazione dell’atto o provvedimento proprio dell’ufficio o dell’ente
locale secondo le previsioni degli articoli 16 e 17.
L’effetto interruttivo, quindi, si realizza con la notificazione o
consegna:
- del processo verbale di constatazione;
- dell’atto di contestazione di cui all’art. 16, comma 2;
- dell’avviso di irrogazione delle sanzioni contestuale all’avviso di
accertamento o rettifica del tributo di cui all’art. 17, comma 1;
- della cartella di pagamento prevista dal comma 3 dell’art. 17.
E’ possibile infatti che le violazioni non vengano constatate con atto
autonomo e distinto da quello di contestazione o di irrogazione: si pensi, ad
esempio, al ritardo nell’esecuzione di qualsiasi adempimento di carattere
formale. In tali casi il primo atto compiuto dall’ufficio non puo’ che essere
la notificazione dell’atto di contestazione (o di irrogazione), alla quale,
pertanto, si deve riferire l’effetto interruttivo del concorso e della
continuazione.
L’interruzione si ispira all’esigenza di impedire l’unificazione delle
sanzioni una volta che l’autore abbia potuto rendersi conto, a seguito
dell’intervento dell’amministrazione, di essere incorso nella violazione.
Essa, quindi, opera rispetto al futuro, mentre tutte le violazioni pregresse
devono essere unificate secondo le regole previste dall’articolo in commento e
tale unificazione puo’ essere pretesa dall’autore indipendentemente dal fatto
che la contestazione si riferisca soltanto ad alcune delle violazioni
commesse. Per fare un esempio, se sono state commesse piu’ violazioni formali
di una medesima disposizione anche in tempi diversi e l’ufficio contesta nel
1998 una violazione commessa nel 1994, il concorso opera rispetto a tutte le
violazioni compiute anche negli anni successivi e fino alla data di
notificazione dell’atto di contestazione.
Inoltre l’interruzione, determinando la "frammentazione" della catena
delle violazioni, opera solo sul piano della loro progressione temporale. Di
conseguenza, se le violazioni constatate attengono a tributi diversi, la
notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni riferito a violazioni
relative ad uno solo di questi non impedisce l’applicazione della regola del
cumulo giuridico rispetto alle violazioni inerenti ad altri tributi.
Si ipotizzi, ad esempio, che nel processo verbale di constatazione
siano evidenziate violazioni relative all’omessa fatturazione e registrazione
o alla mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali, alla irregolare
tenuta della contabilita’ in ordine alla mancata registrazione dei ricavi sul
libro giornale corrispondenti alle operazioni non fatturate e, infine,
all’infedele dichiarazione annuale dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi. Se
l’ufficio I.V.A. notifica avviso di rettifica, irrogando, al contempo, la
sanzione secondo la previsione dell’art. 12, comma 2, per omessa fatturazione
e registrazione di operazioni imponibili e infedelta’ della dichiarazione
annuale, la notificazione dell’avviso medesimo non impedisce l’applicazione di
un’unica sanzione da parte dell’ufficio delle imposte dirette per cio’ che
concerne le violazioni relative alle imposte sui redditi valutate
unitariamente con quelle gia’ sanzionate dall’ufficio I.V.A., se ed in quanto
riunibili secondo il vincolo del pregiudizio scolpito dal comma 2.
Gli uffici competenti per l’accertamento dei singoli tributi,
pertanto, devono tener conto, eventualmente anche su indicazione dell’autore
delle violazioni o dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1,
dell’esistenza di violazioni tali da inserirsi in una progressione, cosi’ da
determinare l’entita’ delle pene avuto riguardo alla catena delle violazioni
unitariamente considerata. Cosi’, riprendendo l’esempio da ultimo prospettato,
l’ufficio distrettuale delle imposte dirette terra’ conto dell’incidenza delle
violazioni gia’ sanzionate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rispetto
alla determinazione dell’imponibile o liquidazione delle imposte di propria
competenza (I.R.P.E.F., I.R.P.E.G,. I.L.O.R.). Esso, pertanto, sulla base
delle notizie in suo possesso e valutato anche il contenuto del processo
verbale di constatazione eventualmente posto a fondamento della rettifica,
determinera’ le sanzioni tenuto conto, da un lato, che le violazioni inerenti
all’omessa registrazione dei ricavi sul libro giornale si connettono alla
violazione di omessa fatturazione e registrazione delle fatture secondo le
previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, e, da un altro ed in ogni caso, che la
violazione piu’ grave, in una valutazione unitaria della progressione, e’
rappresentata normalmente da quella inerente all’infedelta’ della
dichiarazione dei redditi.
A differenza dell’art. 8 della legge del 1929, l’art. 12 rende
obbligatoria l’applicazione di una sola sanzione (seppur congruamente
elevata), sia che le violazioni rilevino per uno o piu’ tributi, sia che esse
riguardino uno o piu’ periodi d’imposta.
Si ribadisce, come gia’ si e’ avuto occasione di precisare commentando
l’art. 7, che l’istituto della continuazione opera anche al di la’ delle
violazioni constatate e contestate purche’ quelle ulteriori che vengano a
conoscenza dell’ente impositore siano anteriori all’atto che ne consacra la
constatazione ancorche’ siano state commesse in epoca successiva a quella in
cui sono state commesse le violazioni gia’ contestate. Si faccia l’esempio di
un verbale di constatazione redatto in data 30 dicembre 1997 nel quale siano
state constatate violazioni riferite agli esercizi 1994 e 1995,
successivamente contestate con l’atto previsto dall’art. 16. Ove risultino in
seguito violazioni legate da vincolo di continuazione commesse nel 1996,
dovra’ comunque esser determinata una sanzione unica che tenga conto anche di
queste ultime.
E’ essenziale tener conto che la continuazione come il concorso
presuppongono che tutte le violazioni siano state commesse da uno stesso
autore. La determinazione di un’unica sanzione non e’ mai prospettabile quando
violazioni sia pur astrattamente connesse nelle forme dianzi illustrate siano
state poste in essere da persone fisiche diverse.
In ogni caso, come gia’ detto per il concorso, la sanzione irrogata (o
irrogabile) non puo’ essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale
delle sanzioni previste per le singole violazioni (comma 7).
Non e’ fuor di luogo soggiungere che la determinazione in concreto
degli aumenti disposti dai commi 1, 2 e 5 e’ rimessa all’apprezzamento
dell’organo deputato all’accertamento ai sensi dell’art. 16, comma 1, il quale
dovra’ valutare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, e nei limiti delle notizie a
sua disposizione, la personalita’ del trasgressore e la pericolosita’ e
gravita’ del comportamento, tenuto conto sia degli anni d’imposta coinvolti
nella continuazione, sia del criterio di proporzionalita’ tra entita’ della
sanzione astrattamente irrogabile e gravita’ delle violazioni e del danno
prodotto.
Si sottolinea, per l’importanza che questo aspetto riveste anche per
l’applicazione delle regole sul concorso gia’ esaminate, che la valutazione si
dovra’ esprimere in una motivazione adeguata, avuto riguardo alle prescrizioni
dell’art. 16, comma 2 e dell’art. 17, comma 1, che impongono, a pena di
nullita’ dell’atto di contestazione ovvero dell’avviso di accertamento
contestuale, l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della
sanzione.
Si osserva, da ultimo, come l’istituto della continuazione sia
perfettamente compatibile con quello della "recidiva", disciplinato dal comma
3 dell’art. 7, essendo senz’altro possibile che la catena della violazioni
valutabile secondo i principi consacrati nell’art. 12 comprenda "violazioni
della stessa indole" reiterate nel tempo.
Di conseguenza, seguendo l’orientamento espresso in materia penale
dalle SS. UU. della Corte di Cassazione nella sentenza 17 ottobre 1996,
n. 9146, alla sanzione corrispondente alla violazione base si potra’ operare,
prima, l’aumento disposto dall’art. 7, comma 3, e poi quelli previsti
dall’art. 12. Cosi’, ad esempio, se nell’anno 1998 vengono contestate, in
relazione agli anni 1995 e 1996, violazioni per irregolare tenuta della
contabilita’ e per infedelta’ delle dichiarazioni rilevanti ai fini
dell’I.R.P.E.G. e dell’I.L.O.R., alla sanzione corrispondente alla violazione
piu’ grave si potra’ applicare l’aumento fino alla meta’ disposto dall’art. 7,
comma 3, e dopo quello previsto dall’art. 12, comma 3 e quello disposto dal
comma 5 (le violazioni, infatti, nell’esempio proposto, riguardano al contempo
piu’ tributi e piu’ periodi d’imposta).
4. Il comma 8 reca disposizioni finalizzate a coordinare l’istituto della
continuazione con le previsioni dettate dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in
tema di accertamento con adesione e di rinuncia all’impugnazione, con quelle
contemplate nell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di
conciliazione giudiziale, e con quelle degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472
concernenti la definizione agevolata delle sanzioni.
Relativamente all’istituto dell’accertamento con adesione, il primo
periodo del comma 8 stabilisce che, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni
sulla determinazione di una sanzione unica nel caso di progressione si
applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta.
Viene quindi sostanzialmente salvaguardata la regola fissata
nell’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997, secondo la quale, a
seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi
oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta si applicano nella misura
di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Per ciascun tributo oggetto dell’adesione sara’ determinata un’unica
sanzione per tutte le violazioni ad esso riferite nell’ambito del periodo
d’imposta interessato dalla definizione.
In pratica, la continuazione assorbira’ esclusivamente le sanzioni
inerenti alle violazioni prodromiche in rapporto di progressione con quella
piu’ grave.
La riduzione ad un quarto sara’ rapportata all’ammontare delle
sanzioni determinato, con riferimento a ciascun tributo, nella misura minima
prevista in applicazione dei criteri indicati nell’art. 12, commi 1 e 7
(misura minima prevista per la violazione piu’ grave aumentata di un quarto,
non superiore comunque al cumulo materiale delle sanzioni minime previste per
le singole violazioni).
Quanto alla rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento o di
liquidazione (art. 15 del d.lgs. n. 218), alla conciliazione giudiziale
(art. 48 del d.lgs. n. 546) e alla definizione agevolata delle sanzioni
(artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472), il secondo periodo del comma 8 stabilisce
che la sanzione base su cui operare le riduzioni nelle misure previste dalle
singole norme deve essere determinata in attuazione delle regole sulla
progressione nei limiti delle sanzioni previste per le violazioni indicate
nell’atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione.
Cosi’, ad esempio, se nell’atto di contestazione notificato
dall’ufficio delle imposte dirette (od anche nell’avviso di accertamento
contestuale a quello di irrogazione per il quale si intende rinunciare
all’impugnazione o nell’atto gia’ impugnato avanti alle commissioni tributarie
per il quale si sperimenta il procedimento di conciliazione della
controversia) sono indicate violazioni relative a piu’ periodi d’imposta ma
inerenti solo alle imposte sui redditi, la riduzione ad un quarto opera sulla
sanzione unica determinata in forza della progressione limitatamente alle
violazioni indicate nell’atto anzidetto, quantunque le stesse violazioni
possano rilevare anche ai fini di altri tributi. In altre parole, poiche’ le
violazioni contestate, nell’esempio proposto, interessano piu’ periodi
d’imposta, la sanzione sulla quale operare la riduzione dovra’ essere
determinata in forza del comma 5 dell’art. 12 (progressione per violazioni
concernenti piu’ periodi d’imposta), mentre non si dovra’ tener conto del
fatto che le medesime violazioni rilevano ai fini di piu’ tributi. La scelta,
d’altro canto, si giustifica se si tiene conto che il trasgressore, mediante
gli istituti richiamati, ottiene un considerevole abbattimento della sanzione
e, con l’estinzione della lite, non si espone ai rischi propri della
soccombenza in fase processuale.
L’espressione "la sanzione ... non puo’ stabilirsi" utilizzata nella
previsione in esame non implica che, nei casi sopraindicati, la sanzione debba
essere rideterminata dall’amministrazione con provvedimento autonomo, giacche’
gli abbattimenti premiali sono stabiliti per legge con riferimento al
contenuto del provvedimento di contestazione o di irrogazione connesso al
provvedimento di accertamento ed operano quindi automaticamente, ma sta
soltanto a significare che la progressione applicata appunto con tali
provvedimenti non puo’ essere estesa, con successivo provvedimento, a
violazioni non indicate negli atti medesimi.
L’autore delle violazioni coperte dai procedimenti premiali non
potrebbe, cioe’, pretendere di sottrarsi ad autonoma irrogazione di sanzioni
ulteriori anche nel caso in cui altre violazioni potessero ritenersi in
progressione con quelle indicate nei provvedimenti che hanno dato luogo alle
definizioni agevolate.
5. Si evidenzia inoltre che il coordinamento della disciplina del concorso di
violazioni e della continuazione con quelle concernenti l’istituto della
conciliazione giudiziale e la definizione dell’accertamento per rinuncia
all’impugnazione, e’ stato completato con l’art. 3 del decreto legislativo
n. 203 del 1998.
In materia di conciliazione giudiziale e’ stato riformulato il comma 6
dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. La nuova disposizione, oltre a
specificare chiaramente che, in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni
amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in
rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima
(come, d’altra parte, gia’ illustrato nella circolare n. 235/E dell’8 agosto
1997), prevede che la misura delle sanzioni dovute non puo’ comunque essere
inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’
gravi relative a ciascun tributo.
Nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione, invece, il periodo aggiunto
al comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 stabilisce che la misura
della sanzione dovuta non puo’ essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun
tributo.
Si ipotizzi che l’atto di accertamento notificato rechi una maggiore
I.R.P.E.F. dovuta di lire 3.000.000 ed una maggiore I.L.O.R. dovuta di lire
2.000.000 e la relativa sanzione unica di lire 4.500.000 (determinata cioe’
nella misura minima prevista: 3.000.000 + 1/5 = 3.600.000 + 1/4 = 4.500.000).
In tal caso, la definizione dell’accertamento per mancata impugnazione
comporta il pagamento, a titolo di sanzioni, della somma di lire 1.250.000
(pari ad 1/4 di 3.000.000 + 1/4 di 2.000.000, cioe’ ad un quarto dei minimi
edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo), in
quanto superiore al quarto della sanzione irrogata (1.125.000).
Nel caso in cui l’atto di accertamento sopra ipotizzato rechi anche un
maggior contributo dovuto di lire 1.000.000 per le prestazioni del servizio
sanitario nazionale e un’unica sanzione di lire 4.500.000 (la circostanza che
le violazioni rilevino ai fini di due o tre tributi non modifica il criterio
di determinazione della sanzione nella misura minima edittale), la somma
dovuta a titolo di sanzioni, a seguito della definizione per mancata
impugnazione, sarebbe sempre pari a lire 1.250.000. Cio’ in quanto, ai sensi
dell’art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 218 del 1997, la definizione
dell’accertamento per mancata impugnazione comporta, fra l’altro, che non sono
dovute le sanzioni irrogate sul contributo o maggior contributo accertato.
Art. 13 (Ravvedimento) Sostituito dal Dlgs.vo 203/98
1. La sanzione e’ ridotta, sempreche’ la violazione non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
DIPARTIMENTO Entrate Circolare n.184 del 13.07.98
L’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, in particolare, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento dei tributi.Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state gia’ constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. L’articolo 5 del decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate dell’11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dello stesso giorno, stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, anche a seguito di ravvedimento operoso, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell’INVIM, e’ eseguito secondo le stesse modalita’ ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce. Cio’ stante, nel richiamare le osservazioni di carattere generale sul ravvedimento operoso contenute nella circolare n. 180/E del 10 luglio, vengono qui di seguito trattate, per i tributi maggiormente significativi, alcune fattispecie che presentano un piu’ diffuso ed immediato interesse, fornendo altresi’ istruzioni sulle modalita’ di effettuazione dei versamenti. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Si premette che nelle fattispecie trattate viene assunto il termine di scadenza normale per l’effettuazione del versamento, in autotassazione,dell’ICI dovuta per il corrente anno (30 giugno 1998, per l’acconto; 21 dicembre 1998, per il saldo, essendo il 20 domenica). Restano, ovviamente, salvi eventuali differimenti dei predetti termini concessi per situazioni particolari, quali le calamita’ naturali. Viene, altresi’, assunto il termine di scadenza, di maggior frequenza, per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione relativa all’ICI dovuta per l’anno di imposta 1997, che rimane fissato al 31 luglio 1998, per effetto del differimento disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998 (si ricorda che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI non e’ autonomo ma e’ legato a quello stabilito in materia di imposte sui redditi). Restano,ovviamente, salvi (oltre ad eventuali, ulteriori differimenti concessi per situazioni particolari, quali le calamita’ naturali) i diversi termini previsti, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi dell’ICI, per i contribuenti soggetti all’IRPEG con periodo di imposta coincidente o non con l’anno solare.
- 1a fattispecie (articolo 13, comma 1, lettera a) Pagamento dell’imposta (liquidabile sulla base della dichiarazione o denuncia di variazione, dovuta per l’anno 1998, in sede di autotassazione)nei 30 giorni decorrenti da quello di scadenza stabilito dalla legge (e, cioe’, entro il 30 luglio dell’anno in corso, per l’acconto; entro il 20 gennaio 1999, essendo il 20 dicembre domenica, per il saldo).Per perfezionare il ravvedimento, bisogna pagare, entro i predetti trenta giorni: l’imposta; gli interessi moratori sull’imposta calcolati al tasso legale (attualmente del 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno; il 3,75 per cento, a titolo di sanzione, sull’ammontare dell’imposta tardivamente corrisposto. Il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l’ICI in autotassazione (approvato con decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio). Si ricorda che il modulo e’ utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del competente concessionario della riscossione. Esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza. Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli"; "aree fabbricabili"; "abitazione principale"; "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. Valgano, in proposito, i seguenti esempi: a) contribuente possessore della sola abitazione principale, la cui imposta dovuta in acconto e’ pari a L. 800.000; il pagamento viene effettuato il 15 luglio 1998. Nelle caselline dedicate alla voce "abitazione principale" deve essere scritto 800.000; l’importo che si va a versare, previo arrotondamento, deve essere di 832.000 lire (tale importo e’ dato da 800.000 piu’ 1.644 di interessi su 800.000 piu’ 30.000, a titolo di sanzione del 3,75 per cento di 800.000); b) contribuente possessore, nello stesso comune, della abitazione principale e di altri fabbricati; l’imposta dovuta in acconto per l’abitazione principale e’ di L. 1.000.000; l’imposta dovuta in acconto per gli altri fabbricati e’ di L. 3.500.000; il pagamento viene effettuato il 30 luglio 1998. Nelle caselline dedicate alla voce "abitazione principale" deve essere scritto 1.000.000; nelle caselline dedicate alla voce "altri fabbricati" deve essere scritto 3.500.000; l’importo che si va a versare,previo arrotondamento, deve essere di 4.687.000 lire (tale importo e’ dato da 1.000.000 piu’ 3.500.000 piu’ 18.495 di interessi su 4.500.000 piu’ 168.750, a titolo di sanzione del 3,75 per cento di 4.500.000).
CIRCOLARE TARSU 184/E del 13 luglio 1998
- 2a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera a) La riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza, dovrebbe trovare applicazione per le sole violazioni commesse in materia di tassa giornaliera contemplata dal menzionato art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Infatti l’omesso pagamento della tassa rifiuti annuale, essendo quest’ultimo un tributo iscritto a ruolo in via ordinaria, non rientra nel sistema sanzionatorio per espressa esclusione dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97.Tuttavia, tenuto conto che con il pagamento della tassa giornaliera effettuato per autoliquidazione o versamento diretto all’atto dell’occupazione(art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93) si intende assolto anche l’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo, la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo e’ possibile allorche’ la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dall’inizio dell’occupazione ai sensi dell’art. 13, lett. c), per assorbimento dell’infrazione per mancato pagamento (art. 13, lett. a) nella sanzione di omessa denuncia (che, in applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97, e’ pari al 50%, se la violazione e’ stata commessa entro il 31 marzo 1998, ovvero varia tra il cento ed il duecento per cento del tributo dovuto e, comunque, non puo’ essere inferiore a lire centomila, qualora si tratti di violazione commessa a decorrere dal 1 aprile 1998). Trattandosi di infrazione che puo’ essere compresa anche nella tipologia di ravvedimento di cui al punto 3 (art. 13, lett. b) l’infrazione in esame puo’ essere definita anche con un sesto del minimo entro il termine di un anno, atteso il chiaro carattere di non periodicita’. Si fa presente in proposito che, per il perfezionamento del ravvedimento, e’ necessario pagare "contestualmente", cioe’ entro l’indicato termine di trenta giorni o di un anno dalla commissione della violazione, oltre alla sanzione ridotta, la tassa giornaliera, gli interessi moratori sul tributo calcolati al tasso legale (5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno.
DIPARTIMENTO Entrate Circolare n.184 del 13.07.98
- 2a fattispecie (articolo 13, comma 1, lettera b) Pagamento dell’imposta (liquidabile sulla base della dichiarazione o denuncia di variazione, dovuta per l’anno 1997, in sede di autotassazione)entro il 31 luglio 1998 (termine, come premesso, di maggiore frequenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta 1997). Si chiarisce che bisogna assumere il termine di presentazione della dichiarazione e non l’altro di " un anno dall’omissione o dall’errore" in quanto il procedimento dichiarativo, di liquidazione ed accertamento, nonche’il regime dell’autotassazione in materia di ICI sono disciplinati in modo analogo a quello previsto per le imposte erariali sui redditi. Per perfezionare il ravvedimento bisogna, entro il predetto termine del 31 luglio 1998, pagare: l’imposta dovuta per l’intero anno 1997, che non sia gia’ stata corrisposta; gli interessi moratori sull’imposta al tasso legale (attualmente del 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno,computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito; il 3,33 per cento, a titolo di sanzione, calcolato sull’ammontare dell’imposta tardivamente versato rispetto, ovviamente, al termine di scadenza per il pagamento dell’acconto e/o saldo dell’ICI dovuta per il 1997. Si chiarisce che la sanzione ridotta viene a risultare, nella fattispecie, pari al 3,33 per cento (ovverosia ad 1/6 del 20%) in quanto trattasi di infrazione che all’epoca in cui e’ stata commessa (durante l’anno 1997) veniva sanzionata nella minore misura, rispetto a quella applicabile alle infrazioni successive al 31 marzo 1998, del 20 per cento.Il pagamento va effettuato con le stesse modalita’ illustrate nella "1a fattispecie" ed utilizzando il bollettino, con caratteri in colore rosso, ivi indicato, specificandovi, quale anno di imposta, il 1997 e barrando entrambe le caselline "acconto" e "saldo".
CIRCOLARE TARSU 184/E del 13 luglio 1998
- 3a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b) Presentazione di una dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione, determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica (e, cioe’, entro il 31 luglio 1998, per ricondurre a fedelta’ o minore infedelta’ la dichiarazione presentata nel 1997 per l’anno di imposta 1996, oppure, stante il particolare sistema dichiarativo ICI, quella presentata in anni antecedenti al 1997 e che, in assenza di successive denuncie, si deve assumere come ripetentesi, nella sua infedelta’, anche allo scadere del termine di presentazione della dichiarazione relativa al predetto anno di imposta 1996).Si rammenta che si esemplifica il termine del 31 luglio 1998, quale quello di maggior frequenza, come detto in premessa. La riconduzione a fedelta’ o minore infedelta’, attraverso il ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza.Per perfezionare il ravvedimento bisogna: a) pagare, entro il predetto termine: l’imposta che risulta ancora dovuta per l’anno 1996 sulla base della dichiarazione rettificativa; gli interessi moratori sull’imposta, al tasso legale (attualmente, 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito; l’8,33 per cento, a titolo di sanzione, calcolato sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione rettificativa e quella versata tempestivamente, in sede di autotassazione, alle prescritte scadenze per l’anno 1996; b) presentare, entro il predetto termine, al comune competente la dichiarazione rettificativa per l’anno di imposta 1996, redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle "annotazioni" la seguente frase "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" e specificandovi le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti, rispettivamente, l’imposta, gli interessi, la sanzione. Anche in questa occasione, per eseguire il pagamento va utilizzato il modulo, con caratteri in colore rosso, di cui si e’ detto in precedenza. Va compilata esclusivamente la parte relativa: all’importo complessivamente versato; al numero di conto corrente postale ed alla indicazione del competente concessionario della riscossione; alle generalita’ e codice fiscale del contribuente; al comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco. Il modulo e’ utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del competente concessionario della riscossione.
- 3a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b) Riguardo alla fattispecie in trattazione, va precisato che la riduzione ad un sesto del minimo trova applicazione, nell’ambito delle violazioni commesse in materia di tassa rifiuti, con la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro un anno dalla violazione, stante la indicata non periodicita’ della violazione. Passando alle ipotesi concrete cui e’ applicabile il ravvedimento sub lettera b) dell’art. 13 in questione, si fa presente che esso assume caratteristiche diverse a seconda che si tratti di tassa rifiuti annuale ovvero giornaliera. Per cio’ che concerne la tassa annuale, la riduzione ad un sesto del minimo puo’ riguardare i seguenti casi: 1) denuncia infedele (prodotta indicando un imponibile inferiore a quello effettivo), cui, per effetto del nuovo testo dell’art. 76 del D.Lgs. n. 507/93, e’ stata assimilata la denuncia incompleta (dichiarazione di taluno soltanto degli immobili occupati); 2) mancata o erronea indicazione degli elementi formali richiesti dall’art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93; 3) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, dell’elenco degli occupanti i locali ed aree del condominio, della multiproprieta’ o del centro commerciale integrato, eventualmente richiesto all’amministratore del condominio o al responsabile del versamento, a norma dell’art. 73,comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93; 4) mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta oloro mancata o incompleta o infedele compilazione. La rettifica della denuncia infedele e la regolarizzazione degli errori od omissioni indicati sub precedenti numeri 2, 3 e 4, qualora effettuate entro un anno dalla commissione della violazione, determinano la riduzione della rispettiva sanzione ad un sesto del minimo. Le violazioni di infedele denuncia e le citate violazioni di ordine formale commesse al 20 gennaio 1998 possono pertanto essere regolarizzate entro il 20 gennaio 1999 e costituiscono presupposto per la riduzione della rispettiva sanzione nella misura sopra indicata. Occorre comunque tener presente la disposizione di natura esimente recata dal comma 4 dell’art. 13 in esame per il caso di ravvedimento relativo ad errori od omissioni formali non incidenti su attivita’ di accertamento in corso o sulla determinazione e sul pagamento del tributo (ad es., mancata od erronea indicazione del codice fiscale). In tali circostanze, il ravvedimento effettuato entro tre mesi dall’omissione o dall’errore esclude l’applicazione della sanzione. Anche in tal caso va tuttavia rilevato che siffatte violazioni, qualora non sanate entro i tre mesi, possono rientrare nell’ambito di applicazione della lettera b) dell’articolo 13.Circa la tassa giornaliera, si pone in rilievo che la fattispecie di ravvedimento prevista dal comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/97 puo’ concretarsi, particolarmente, con riferimento al pagamento del tributo in misura inferiore a quella dovuta. Al riguardo si precisa che, stante la disposizione dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, secondo cui l’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo viene assolto a seguito del pagamento del tributo, il versamento di un importo inferiore a quello dovuto a titolo di tassa giornaliera da’luogo all’applicazione della sola sanzione di infedele denuncia, riducibile ad un sesto del minimo in presenza di versamento dell’eccedenza effettuato entro un anno dall’omissione o dall’errore. CIRCOLARE TARSU 184/E del 13 luglio 1998
- 4a fattispecie (articolo 13, comma 1, lettera c) Presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione, che si ha l’obbligo di presentare, entro i 30 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla legge (e, cioe’, per l’anno di imposta 1997, entro il 31 agosto 1998, essendo il trenta domenica). Si ricorda che, come detto in premessa, si esemplifica il termine del 31 luglio 1998, come quello di maggiore frequenza. Stante il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestivita’ della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso il tipo di ravvedimento operoso in commento, esplica la sua efficacia limitatamente all’anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni di imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento di cui trattasi. Per perfezionare il ravvedimento bisogna: a) pagare, entro i predetti trenta giorni: l’imposta che risulta ancora dovuta per l’anno 1997 sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta; gli interessi moratori sull’imposta, al tasso legale (attualmente, 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito; il 12 e mezzo per cento, a titolo di sanzione, calcolato sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione tardivamente presentata e quella versata, tempestivamente, in sede di autotassazione, alle prescritte scadenze per l’anno 1997, con un minimo di 12.500 lire; b) presentare, nei predetti trenta giorni, al comune competente la dichiarazione o denuncia di variazione per l’anno di imposta 1997, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle "annotazioni" la seguente frase "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti, rispettivamente, l’imposta, gli interessi, la sanzione. Per eseguire il pagamento va utilizzato il modulo, con caratteri in colore rosso, di cui si e’ detto in precedenza. Va compilata esclusivamente la parte relativa: all’importo complessivamente versato; al numero di conto corrente postale ed alla indicazione del competente concessionario della riscossione; alle generalita’ e codice fiscale del contribuente; al comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco. Il modulo e’ utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli
sportelli del competente concessionario della riscossione.
CIRCOLARE TARSU 184/E del 13 luglio 1998
- 1a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera c) La sanzione per omessa denuncia (di inizio occupazione o di variazione delle condizioni di tassabilita’) viene ridotta ad un ottavo del minimo,qualora il contribuente provveda a presentare la denuncia medesima con ritardo non superiore a trenta giorni decorrenti dal gia’ indicato termine del 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o al verificarsi della variazione. Va precisato, tuttavia, che la tipologia di ravvedimento in questione non si rende applicabile alle infrazioni di omessa denuncia commesse al 20 gennaio 1998, essendo gia’ decorso, al 1 aprile 1998, il termine di trent giorni prescritto dalla legge al fine di rendere possibile la riduzione della sanzione. E’ possibile tuttavia applicare alle denunce tardivamente prodotte dopo il 1 aprile 1998 la minore riduzione per ravvedimento operoso prevista dalla lett. b) dell’art. 13 qualora l’adempimento formale ed il pagamento siano operati entro l’anno dalla commissione dell’infrazione (cioe’ entro il 20 gennaio 1999), non trattandosi nel caso di infrazione periodica ma solo di eventuale infrazione continuata, in quanto l’obbligo di denuncia e’ soltanto iniziale con effetti per le annualita’ successive.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche’ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.";
CIRCOLARE TARSU 184/E del 13 luglio 1998
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicita’ deve essere
eseguito prima dell’effettuazione della pubblicita’, poiche’ l’articolo 9, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, prevede che l’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione che deve anch’essa essere presentata prima di iniziare la pubblicita’, come dispone l’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo.
Per quanto attiene invece alla pubblicita’ che si svolge per un
periodo superiore all’anno, l’articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs n. 507 del 1993, stabilisce che la dichiarazione della pubblicita’, purche’ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche’ il pagamento dell’imposta avvenga entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, a norma
dell’articolo 19, comma 7, del D.Lgs n. 507, deve essere invece effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
E’ opportuno ricordare che per il 1998 i termini aventi scadenza il 31
gennaio, a norma dell’articolo 49, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono stati prorogati al 31 marzo 1998.
Alla luce delle specifiche disposizioni dettate per gli adempimenti
attinenti i tributi in esame, le norme previste dall’articolo 13 del D.Lgs n.472/1997 concernenti il ravvedimento, potranno essere applicate, a seconda dei casi di specie, con le modalita’ di seguito indicate.
1) Ipotesi di mancato versamento dell’imposta annuale (art. 13, comma 1,lettera a).
Nel caso in cui il contribuente non abbia eseguito il pagamento
dell’imposta entro il normale termine di scadenza fissato per la pubblicita’ che si protrae per un periodo superiore all’anno, puo’ usufruire delle particolari disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs n. 472 del 1997, se, nei trenta giorni successivi effettua il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori sull’importo dovuto a titolo di imposta, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, e la sanzione del 3,75% (pari cioe’ ad 1/8 del minimo,
fissato dall’articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997, al 30%) sull’ammontare dell’imposta non corrisposta.
Nella fattispecie in esame deve ricomprendersi anche il caso in cui il mancato versamento attenga ad una singola rata dell’importo dovuto a titolo di imposta.
Si precisa che poiche’ per l’annualita’ in corso il normale termine per l’adempimento e’ slittato al 31 marzo 1998, il contribuente avrebbe dovuto eseguire il versamento con le modalita’ innanzi evidenziate, entro il 30 aprile 1998.
Resta ferma, ovviamente, la possibilita’ di avvalersi del ravvedimento di cui alla lettera b) del precitato articolo 13, entro il 31 marzo 1999, con applicazione della maggiore sanzione di un sesto del minimo.
2) Ipotesi di mancato versamento dell’imposta dovuta per un periodo inferiore all’anno (art. 13, comma 1, lettera a).
Nel caso in esame se il contribuente, prima di iniziare la
pubblicita’, non ha eseguito il pagamento dell’imposta, potra’ usufruire del trattamento premiale riconosciuto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 472 del 1997, se, nei trenta giorni successivi, effettua il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori sull’importo dovuto a titolo di imposta, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, e la sanzione del 3,75% (pari cioe’ ad 1/8 del minimo
fissato dall’articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997, al 30%) sull’ammontare dell’imposta tardivamente corrisposta.
3) Ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (art. 13, comma 1, lettera b).
Come e’ stato innanzi illustrato la dichiarazione relativa all’imposta
in esame deve essere presentata prima di iniziare la pubblicita’, a norma dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs n. 507, del 1993, mentre per quanto attiene alla pubblicita’ che si protrae per un periodo superiore all’anno, si deve rammentare che la dichiarazione deve essere presentata soltanto per il primo anno, giacche’, se il pagamento dell’imposta viene eseguito entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, ha effetto anche per gli anni successivi. Di conseguenza, poiche’ in tale ipotesi non e’ prevista una dichiarazione
periodica, il contribuente potra’ godere della riduzione ad 1/6 della sanzione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dal loro compimento.
E’ opportuno precisare che tale ultima disposizione si applica anche
nel caso in cui l’errore o l’omissione siano riferibili ad una dichiarazione di variazione della pubblicita’ annuale che sia stata nel frattempo presentata e con la quale siano state evidenziate modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, poiche’ detta dichiarazione deve considerarsi sostitutiva di quella iniziale. In questa ipotesi il termine di un anno decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione di variazione.
Per perfezionare il ravvedimento occorrera’ dunque che, entro i
termini stabiliti dalla norma in commento, il contribuente esegua il pagamento dell’imposta eventualmente dovuta, degli interessi moratori sull’importo della stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, ed, infine, di 1/6 della sanzione minima.
4) Ipotesi di omessa dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera c)).
Nel caso in cui la dichiarazione relativa all’imposta sulla
pubblicita’ venga presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al momento in cui ha avuto inizio la pubblicita’, il contribuente potra’ beneficiare della sanzione ridotta al 1/8 del minimo previsto per tale violazione.
Anche in questo caso il contribuente dovra’ eseguire il pagamento
dell’imposta eventualmente dovuta, degli interessi moratori sull’importo della stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, ed, infine, di 1/8 della sanzione minima (la sanzione ridotta non puo’, comunque, essere inferiore a 12.500 lire).
5) Ipotesi di errori od omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (art. 13, comma 4).
A norma dell’articolo 13, comma 4, ove la regolarizzazione di
eventuali errori od omissioni che non ostacolino l’accertamento e che non incidano sulla determinazione del tributo, avvenga entro tre mesi dall’omissione o dall’errore, non sara’ applicabile alcuna sanzione.
- Modalita’ di pagamento.
In tutti i casi innanzi esaminati il pagamento dell’"imposta sulla
pubblicita", dei diritti sulle pubbliche affissioni, dei relativi interessi e delle sanzioni va eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente postale, con caratteri in colore blu,approvato con il decreto interministeriale del 5 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194 del successivo 20 agosto).
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).
Per quanto concerne la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II, articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, va innanzitutto fatto presente che essa, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sara’ abolita con decorrenza dal 1 gennaio 1999.
Cio’ posto, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 13 in
commento, si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni.
a) Occupazioni permanenti.
L’articolo 50, ai commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507/93
prevede l’obbligo della presentazione della denuncia nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione (per nuove occupazioni) o da quella del provvedimento di variazione della concessione precedentemente rilasciata, nell’ipotesi di modifica della consistenza delle occupazioni gia’ in corso. In ogni caso - stabilisce lo stesso articolo - il predetto termine per la presentazione della denuncia non puo’ andare oltre il
31 dicembre dell’anno di riferimento del provvedimento amministrativo.
Gli stessi commi dell’articolo 50, stabiliscono, rispettivamente, che
il versamento del tributo deve essere effettuato, in caso di nuova concessione o di variazione della concessione, nel medesimo termine di presentazione della denuncia, mentre, in mancanza di variazioni, per le occupazioni che si protraggono oltre l’anno, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Per le occupazioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo
n. 507/93, concernenti le aziende erogatrici di pubblici servizi, il comma 3 dell’articolo 50 sopra citato, stabilisce che, fermo restando, a regime, l’obbligo del versamento entro il mese di gennaio di ogni anno, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa e il relativo versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.
b) Occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee, a mente del comma 5 del piu’ volte
richiamato articolo 50, l’obbligo della denuncia e’ assolto con il versamento
della tassa, da effettuarsi con la compilazione di apposito modulo di conto
corrente postale.
Quanto sopra premesso, si evidenziano, qui di seguito, alcune ipotesi
di ravvedimento.
1. Per l’ipotesi di mancato versamento del tributo in questione alle scadenze
previste dalle norme vigenti in materia, comprendendosi nella fattispecie
anche il mancato versamento di una singola rata dello stesso, la sanzione
prevista dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 13, per ricondurre a
tempestivita’ l’adempimento, e’ pari ad 1/8 del minimo stabilito in via
generale dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97 (1/8 del 30% =
3,75 per cento), sempreche’ il pagamento risulti effettuato nel termine di
trenta giorni dalla data di scadenza.
La disposizione agevolativa di cui sopra, con riferimento alle
occupazioni permanenti in corso nell’anno 1998 (unica annualita’ peraltro da
prendere in considerazione per il tributo in questione, attesa, come innanzi
precisato, la sua abolizione a decorrere dal 1999) si rende applicabile solo
in caso di inadempimento relativo a concessioni nuove o a variazioni delle
concessioni in corso rilasciate nell’anno 1998 nonche’ nell’ipotesi di
inadempimento connesso al pagamento rateizzato del tributo medesimo per il
periodo di sua sopravvivenza fino al 31 dicembre 1998. Si applica, altresi’,
nell’ipotesi di mancato pagamento della tassa o di una sua rata per le
occupazioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 507/93.
In proposito, e’ opportuno richiamare la norma di differimento del
termine di pagamento al 31 marzo 1998 recata dall’articolo 49, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per le occupazioni temporanee, la disposizione agevolativa di cui
sopra opera per tutte le occupazioni iniziate nel 1998. Cio’ per effetto del
differimento di cui sopra.
2. Per l’ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, il comma 1, lettera b),
dell’articolo 13 consente di ridurre ad 1/6 del minimo la sanzione prevista
per la violazione, sempreche’ la regolarizzazione dei predetti errori od
omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione
medesima ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall’omissione o dall’errore.
Cio’ significa che, per le occupazioni permanenti (non soggette a
dichiarazione periodica) la possibilita’ di presentare denuncia rettificativa
della precedente, alla quale e’ subordinato il beneficio in parola
opera, oltre che per le occupazioni iniziate nel 1998, anche per quelle
iniziate nel 1997, sempreche’ non sia scaduto il predetto termine di un anno.
Il beneficio in parola si applica, altresi’, alle occupazioni
permanenti laddove il versamento della tassa sia effettuato o integrato entro
un anno dalla data di scadenza.
Per le occupazioni temporanee, per le quali, ai sensi dell’articolo
50, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993,n. 507 e successive
modificazioni, l’obbligo della denuncia e’ assolto con il pagamento della
tassa e con la compilazione dell’apposito modulo di versamento, la
disposizione in argomento non sembra di pratica attuazione, pur essendo
teoricamente possibile un intervento a rettifica della denuncia-versamento.
3. Per l’ipotesi di omessa dichiarazione, la lettera c) dell’articolo 13 in
esame consente la possibilita’ di ricondurre a tempestivita’ il predetto
adempimento, con la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo previsto per tale
violazione(1/8 del 100% = 12,50, con un minimo di lire 12.500), sempreche’ la
dichiarazione venga prodotta con ritardo non superiore a trenta giorni.
La disposizione, che, come gia’ innanzi precisato, opera solo per
l’anno 1998, e’ applicabile esclusivamente alle nuove occupazioni o a
variazioni di precedenti occupazioni che saranno concesse fino al 31 dicembre
1998. Per esse, dunque, la possibilita’ di ricondurre a tempestivita’ la
denuncia omessa alla data di riferimento, di cui al menzionato articolo 50,
comma 1, del decreto legislativo n. 507/93, e’ consentita non oltre il
sessantesimo giorno dalla data di rilascio della concessione.
Per le occupazioni temporanee, per le quali, e’ opportuno ripeterlo,
l’obbligo della denuncia e’ assolto con il versamento effettuato con
l’apposito modulo, la predetta disposizione agevolativa opera come segue:
a) per i versamenti da effettuarsi nell’anno 1998 entro il termine di
scadenza dell’occupazione, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto
legislativo n. 507/93, il ritardo nell’adempimento non oltre i trenta
giorni, comporta la riduzione della sanzione per omessa denuncia ad 1/8 del
minimo (la sanzione per omesso versamento e’ assorbita da quella per
l’omessa dichiarazione);
b) per i versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 45, comma 8, del
decreto legislativo n. 507/93, il mancato adempimento anticipato
dell’obbligazione (o della prima rata) alla data di riferimento comporta la
perdita del beneficio derivante dalla convenzione sottoscritta con l’ente
impositore (fino al 50 per cento di riduzione della tassa dovuta) e il
conseguente differimento del termine per l’adempimento medesimo alla sua
naturale scadenza, che e’ quella della conclusione dell’occupazione.
Solo con riferimento a tale naturale scadenza dell’occupazione e’
utilizzabile la disposizione di cui alla lettera c dell’art 13 in esame con
le medesime considerazioni innanzi espresse.
- Modalita’ di pagamento.
In tutti i casi innanzi esaminati il versamento della sanzione ridotta
deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
della TOSAP, con la liquidazione dei relativi interessi calcolati, giorno
per giorno, al tasso legale, a far tempo dalla data della commessa violazione.
Il pagamento di quanto dovuto va eseguito utilizzando il bollettino di
conto corrente, con caratteri in colore arancione, di cui al decreto
interministeriale del 5 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del successivo 20 agosto), ovvero, nel caso di occupazioni permanenti,
anche con versamento diretto alla Tesoreria dell’Ente locale.
Va, infine, fatto presente che il comma 4 del piu’ volte ripetuto
articolo 13 consente, per le denunce TOSAP rese nel 1998, la regolarizzazione,
senza l’applicazione di alcuna sanzione, di eventuali errori od omissioni che
non ostacolino l’accertamento e che non incidano sulla determinazione del
tributo, sempreche’ la regolarizzazione medesima avvenga entro tre mesi
dall’omissione o dall’errore.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU)
Si premette che la presentazione della denuncia di inizio occupazione
o detenzione e della denuncia di variazione delle condizioni di tassabilita’,
di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 507/93, costituisce l’unico obbligo a carico
del contribuente, che puo’ pagare il tributo e le sanzioni soltanto sulla base
dell’iscrizione a ruolo. Per la sola tassa giornaliera disciplinata
dall’art. 77 del medesimo D.Lgs. n. 507/93, il pagamento in autoliquidazione o
versamento diretto rappresenta, invece, anche assolvimento dell’obbligo di
denuncia. Il citato art. 70 prescrive che i soggetti che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, sono tenuti a presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili che, in mancanza di variazione delle condizioni di tassabilita’, ha effetto anche per le annualita’ successive; in caso contrario, l’utente e’ tenuto a dichiarare, nel medesimo termine e con le identiche forme e modalita’, ogni variazione relativa agli immobili occupati o detenuti, che comporti un maggior ammontare della tassa o che "comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia".
Per quanto concerne gli elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, l’art. 70 in parola richiede che la denuncia, originaria o di variazione, contenga l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’ente, associazione, organizzazione o societa’, della loro sede legale o effettiva, nonche’ dei relativi rappresentanti o amministratori. Quanto sopra premesso, si evidenzia, qui di seguito, alcune fattispecie di ravvedimento.
CIRCOLARE 184/E del 13 luglio 1998
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
Si premette che nelle fattispecie trattate viene assunto il termine
di scadenza normale per l’effettuazione del versamento, in autotassazione,
dell’ICI dovuta per il corrente anno (30 giugno 1998, per l’acconto; 21
dicembre 1998, per il saldo, essendo il 20 domenica). Restano, ovviamente,
salvi eventuali differimenti dei predetti termini concessi per situazioni
particolari, quali le calamita’ naturali.
Viene, altresi’, assunto il termine di scadenza, di maggior frequenza, per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione relativa
all’ICI dovuta per l’anno di imposta 1997, che rimane fissato al 31 luglio
1998, per effetto del differimento disposto con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998 (si ricorda che, ai sensi del quarto
comma dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, il
termine di presentazione delle dichiarazioni ICI non e’ autonomo ma e’ legato
a quello stabilito in materia di imposte sui redditi). Restano,
ovviamente, salvi (oltre ad eventuali, ulteriori differimenti concessi per
situazioni particolari, quali le calamita’ naturali) i diversi termini
previsti, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi
dell’ICI, per i contribuenti soggetti all’IRPEG con periodo di imposta
coincidente o non con l’anno solare.
- 1a fattispecie (articolo 13, comma 1, lettera a)
Pagamento dell’imposta (liquidabile sulla base della dichiarazione o
denuncia di variazione, dovuta per l’anno 1998, in sede di autotassazione)
nei 30 giorni decorrenti da quello di scadenza stabilito dalla legge (e,
cioe’, entro il 30 luglio dell’anno in corso, per l’acconto; entro il 20
gennaio 1999, essendo il 20 dicembre domenica, per il saldo).
Per perfezionare il ravvedimento, bisogna pagare, entro i predetti
trenta giorni: l’imposta; gli interessi moratori sull’imposta calcolati al
tasso legale (attualmente del 5 per cento annuo) con maturazione giorno per
giorno; il 3,75 per cento, a titolo di sanzione, sull’ammontare dell’imposta
tardivamente corrisposto.
Il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo, con caratteri in
colore rosso, che serve per versare l’ICI in autotassazione (approvato con
decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio).
Si ricorda che il modulo e’ utilizzabile sia presso gli uffici postali
che presso gli sportelli del competente concessionario della riscossione.
Esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza.
Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli"; "aree
fabbricabili"; "abitazione principale"; "altri fabbricati" devono essere
indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza
maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a
versare deve, invece, comprendere, oltre all’imposta, la sanzione ridotta e
gli interessi.
Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
a) contribuente possessore della sola abitazione principale, la cui imposta
dovuta in acconto e’ pari a L. 800.000; il pagamento viene effettuato il
15 luglio 1998. Nelle caselline dedicate alla voce "abitazione principale"
deve essere scritto 800.000; l’importo che si va a versare, previo
arrotondamento, deve essere di 832.000 lire (tale importo e’ dato da
800.000 piu’ 1.644 di interessi su 800.000 piu’ 30.000, a titolo di
sanzione del 3,75 per cento di 800.000);
b) contribuente possessore, nello stesso comune, della abitazione principale e
di altri fabbricati; l’imposta dovuta in acconto per l’abitazione
principale e’ di L. 1.000.000; l’imposta dovuta in acconto per gli
altri fabbricati e’ di L. 3.500.000; il pagamento viene effettuato il
30 luglio 1998. Nelle caselline dedicate alla voce "abitazione principale"
deve essere scritto 1.000.000; nelle caselline dedicate alla voce "altri
fabbricati" deve essere scritto 3.500.000; l’importo che si va a versare,
previo arrotondamento, deve essere di 4.687.000 lire (tale importo e’ dato
da 1.000.000 piu’ 3.500.000 piu’ 18.495 di interessi su 4.500.000 piu’
168.750, a titolo di sanzione del 3,75 per cento di 4.500.000).
- 2a fattispecie (articolo 13, comma 1, lettera b)
Pagamento dell’imposta (liquidabile sulla base della dichiarazione o
denuncia di variazione, dovuta per l’anno 1997, in sede di autotassazione)
entro il 31 luglio 1998 (termine, come premesso, di maggiore frequenza per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta 1997).
Si chiarisce che bisogna assumere il termine di presentazione della
dichiarazione e non l’altro di " un anno dall’omissione o dall’errore" in
quanto il procedimento dichiarativo, di liquidazione ed accertamento, nonche’
il regime dell’autotassazione in materia di ICI sono disciplinati in modo
analogo a quello previsto per le imposte erariali sui redditi.
Per perfezionare il ravvedimento bisogna, entro il predetto termine
del 31 luglio 1998, pagare: l’imposta dovuta per l’intero anno 1997, che
non sia gia’ stata corrisposta; gli interessi moratori sull’imposta al tasso
legale (attualmente del 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno,
computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in
autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito; il 3,33
per cento, a titolo di sanzione, calcolato sull’ammontare dell’imposta
tardivamente versato rispetto, ovviamente, al termine di scadenza per il
pagamento dell’acconto e/o saldo dell’ICI dovuta per il 1997. Si chiarisce che
la sanzione ridotta viene a risultare, nella fattispecie, pari al 3,33 per
cento (ovverosia ad 1/6 del 20%) in quanto trattasi di infrazione che
all’epoca in cui e’ stata commessa (durante l’anno 1997) veniva sanzionata
nella minore misura, rispetto a quella applicabile alle infrazioni successive
al 31 marzo 1998, del 20 per cento.
Il pagamento va effettuato con le stesse modalita’ illustrate nella
"1a fattispecie" ed utilizzando il bollettino, con caratteri in colore rosso,
ivi indicato, specificandovi, quale anno di imposta, il 1997 e barrando
entrambe le caselline "acconto" e "saldo".
- 3a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b)
Presentazione di una dichiarazione rettificativa di precedente
dichiarazione, determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo a
quello per il quale si intende procedere alla rettifica (e, cioe’, entro il 31
luglio 1998, per ricondurre a fedelta’ o minore infedelta’ la dichiarazione
presentata nel 1997 per l’anno di imposta 1996, oppure, stante il particolare
sistema dichiarativo ICI, quella presentata in anni antecedenti al 1997 e
che, in assenza di successive denuncie, si deve assumere come ripetentesi,
nella sua infedelta’, anche allo scadere del termine di presentazione della
dichiarazione relativa al predetto anno di imposta 1996).
Si rammenta che si esemplifica il termine del 31 luglio 1998, quale
quello di maggior frequenza, come detto in premessa.
La riconduzione a fedelta’ o minore infedelta’, attraverso il
ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia limitatamente al secondo anno
di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione
rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per
infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza.
Per perfezionare il ravvedimento bisogna:
a) pagare, entro il predetto termine: l’imposta che risulta ancora dovuta per
l’anno 1996 sulla base della dichiarazione rettificativa; gli interessi
moratori sull’imposta, al tasso legale (attualmente, 5 per cento annuo) con
maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento
avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta
effettivamente eseguito; l’8,33 per cento, a titolo di sanzione, calcolato
sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base della
dichiarazione rettificativa e quella versata tempestivamente, in sede di
autotassazione, alle prescritte scadenze per l’anno 1996;
b) presentare, entro il predetto termine, al comune competente la
dichiarazione rettificativa per l’anno di imposta 1996, redatta su modello
conforme a quello approvato per tale anno, con allegata fotocopia della
ricevuta di versamento, scrivendo nelle "annotazioni" la seguente frase
"Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" e specificandovi le
parti, della somma complessivamente versata, riguardanti, rispettivamente,
l’imposta, gli interessi, la sanzione.
Anche in questa occasione, per eseguire il pagamento va utilizzato il
modulo, con caratteri in colore rosso, di cui si e’ detto in precedenza. Va
compilata esclusivamente la parte relativa: all’importo complessivamente
versato; al numero di conto corrente postale ed alla indicazione del
competente concessionario della riscossione; alle generalita’ e codice fiscale
del contribuente; al comune di ubicazione degli immobili. La restante parte
del bollettino va lasciata in bianco.
Il modulo e’ utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli
sportelli del competente concessionario della riscossione.
- 4a fattispecie (articolo 13, comma 1, lettera c)
Presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione, che si
ha l’obbligo di presentare, entro i 30 giorni decorrenti dal giorno di
scadenza stabilito dalla legge (e, cioe’, per l’anno di imposta 1997, entro il
31 agosto 1998, essendo il trenta domenica).
Si ricorda che, come detto in premessa, si esemplifica il termine del
31 luglio 1998, come quello di maggiore frequenza.
Stante il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestivita’
della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso il tipo di
ravvedimento operoso in commento, esplica la sua efficacia limitatamente
all’anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la
dichiarazione, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni di
imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento di cui
trattasi. Per perfezionare il ravvedimento bisogna:
a) pagare, entro i predetti trenta giorni: l’imposta che risulta ancora dovuta
per l’anno 1997 sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta; gli
interessi moratori sull’imposta, al tasso legale (attualmente, 5 per cento
annuo) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il
versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta
effettivamente eseguito; il 12 e mezzo per cento, a titolo di sanzione,
calcolato sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base
della dichiarazione tardivamente presentata e quella versata,
tempestivamente, in sede di autotassazione, alle prescritte scadenze per
l’anno 1997, con un minimo di 12.500 lire;
b) presentare, nei predetti trenta giorni, al comune competente la
dichiarazione o denuncia di variazione per l’anno di imposta 1997, con
allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle
"annotazioni" la seguente frase "Ravvedimento operoso per tardiva
presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti, della somma
complessivamente versata, riguardanti, rispettivamente, l’imposta, gli
interessi, la sanzione.
Per eseguire il pagamento va utilizzato il modulo, con caratteri in
colore rosso, di cui si e’ detto in precedenza. Va compilata esclusivamente la
parte relativa: all’importo complessivamente versato; al numero di conto
corrente postale ed alla indicazione del competente concessionario della
riscossione; alle generalita’ e codice fiscale del contribuente; al comune di
ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in
bianco.
Il modulo e’ utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli
sportelli del competente concessionario della riscossione.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicita’ deve essere
eseguito prima dell’effettuazione della pubblicita’, poiche’ l’articolo 9,
comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, prevede che l’attestazione
dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione
che deve anch’essa essere presentata prima di iniziare la pubblicita’, come
dispone l’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo.
Per quanto attiene invece alla pubblicita’ che si svolge per un
periodo superiore all’anno, l’articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs n. 507 del
1993, stabilisce che la dichiarazione della pubblicita’, purche’ non si
verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta, ha effetto anche per gli anni successivi
sempreche’ il pagamento dell’imposta avvenga entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, a norma dell’articolo 19, comma 7, del D.Lgs n. 507, deve essere invece effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
E’ opportuno ricordare che per il 1998 i termini aventi scadenza il 31
gennaio, a norma dell’articolo 49, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono stati prorogati al 31 marzo 1998.
Alla luce delle specifiche disposizioni dettate per gli adempimenti
attinenti i tributi in esame, le norme previste dall’articolo 13 del D.Lgs n.
472/1997 concernenti il ravvedimento, potranno essere applicate, a seconda dei
casi di specie, con le modalita’ di seguito indicate.
1) Ipotesi di mancato versamento dell’imposta annuale (art. 13, comma 1,
lettera a)).
Nel caso in cui il contribuente non abbia eseguito il pagamento
dell’imposta entro il normale termine di scadenza fissato per la
pubblicita’ che si protrae per un periodo superiore all’anno, puo’ usufruire
delle particolari disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a)
del citato D.Lgs n. 472 del 1997, se, nei trenta giorni successivi effettua il
versamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori sull’importo dovuto a
titolo di imposta, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione
giorno per giorno, e la sanzione del 3,75% (pari cioe’ ad 1/8 del minimo,
fissato dall’articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997, al 30%) sull’ammontare
dell’imposta non corrisposta.
Nella fattispecie in esame deve ricomprendersi anche il caso in cui il
mancato versamento attenga ad una singola rata dell’importo dovuto a titolo di
imposta.
Si precisa che poiche’ per l’annualita’ in corso il normale termine
per l’adempimento e’ slittato al 31 marzo 1998, il contribuente avrebbe dovuto
eseguire il versamento con le modalita’ innanzi evidenziate, entro il 30
aprile 1998.
Resta ferma, ovviamente, la possibilita’ di avvalersi del ravvedimento
di cui alla lettera b) del precitato articolo 13, entro il 31 marzo 1999, con
applicazione della maggiore sanzione di un sesto del minimo.
2) Ipotesi di mancato versamento dell’imposta dovuta per un periodo inferiore
all’anno (art. 13, comma 1, lettera a)).
Nel caso in esame se il contribuente, prima di iniziare la
pubblicita’, non ha eseguito il pagamento dell’imposta, potra’ usufruire del
trattamento premiale riconosciuto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del
D.Lgs n. 472 del 1997, se, nei trenta giorni successivi, effettua il
versamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori sull’importo dovuto
a titolo di imposta, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione
giorno per giorno, e la sanzione del 3,75% (pari cioe’ ad 1/8 del minimo
fissato dall’articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997, al 30%) sull’ammontare
dell’imposta tardivamente corrisposta.
3) Ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo (art. 13, comma 1, lettera b))
Come e’ stato innanzi illustrato la dichiarazione relativa all’imposta
in esame deve essere presentata prima di iniziare la pubblicita’, a norma
dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs n. 507, del 1993, mentre per quanto
attiene alla pubblicita’ che si protrae per un periodo superiore all’anno, si
deve rammentare che la dichiarazione deve essere presentata soltanto per il
primo anno, giacche’, se il pagamento dell’imposta viene eseguito entro il 31
gennaio dell’anno di riferimento, ha effetto anche per gli anni successivi. Di
conseguenza, poiche’ in tale ipotesi non e’ prevista una dichiarazione
periodica, il contribuente potra’ godere della riduzione ad 1/6 della
sanzione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro
un anno dal loro compimento.
E’ opportuno precisare che tale ultima disposizione si applica anche
nel caso in cui l’errore o l’omissione siano riferibili ad una dichiarazione
di variazione della pubblicita’ annuale che sia stata nel frattempo presentata
e con la quale siano state evidenziate modificazioni degli elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, poiche’ detta
dichiarazione deve considerarsi sostitutiva di quella iniziale. In questa
ipotesi il termine di un anno decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione di variazione.
Per perfezionare il ravvedimento occorrera’ dunque che, entro i
termini stabiliti dalla norma in commento, il contribuente esegua il pagamento
dell’imposta eventualmente dovuta, degli interessi moratori sull’importo della
stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per
giorno, ed, infine, di 1/6 della sanzione minima.
4) Ipotesi di omessa dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera c)).
Nel caso in cui la dichiarazione relativa all’imposta sulla
pubblicita’ venga presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni
rispetto al momento in cui ha avuto inizio la pubblicita’, il contribuente
potra’ beneficiare della sanzione ridotta al 1/8 del minimo previsto per tale
violazione.
Anche in questo caso il contribuente dovra’ eseguire il pagamento
dell’imposta eventualmente dovuta, degli interessi moratori sull’importo
della stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno
per giorno, ed, infine, di 1/8 della sanzione minima (la sanzione ridotta non
puo’, comunque, essere inferiore a 12.500 lire).
5) Ipotesi di errori od omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo (art. 13, comma 4).
A norma dell’articolo 13, comma 4, ove la regolarizzazione di
eventuali errori od omissioni che non ostacolino l’accertamento e che non
incidano sulla determinazione del tributo, avvenga entro tre mesi
dall’omissione o dall’errore, non sara’ applicabile alcuna sanzione.
- Modalita’ di pagamento.
In tutti i casi innanzi esaminati il pagamento dell’"imposta sulla
pubblicita", dei diritti sulle pubbliche affissioni, dei relativi interessi e
delle sanzioni va eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente
postale, con caratteri in colore blu, approvato con il decreto
interministeriale del 5 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
194 del successivo 20 agosto).
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).
Per quanto concerne la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II, articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, va
innanzitutto fatto presente che essa, ai sensi dell’articolo 51 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sara’ abolita con decorrenza dal 1
gennaio 1999.
Cio’ posto, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 13 in
commento, si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni.
a) Occupazioni permanenti.
L’articolo 50, ai commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507/93
prevede l’obbligo della presentazione della denuncia nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione (per nuove
occupazioni) o da quella del provvedimento di variazione della concessione
precedentemente rilasciata, nell’ipotesi di modifica della consistenza delle
occupazioni gia’ in corso. In ogni caso - stabilisce lo stesso articolo - il
predetto termine per la presentazione della denuncia non puo’ andare oltre il
31 dicembre dell’anno di riferimento del provvedimento amministrativo.
Gli stessi commi dell’articolo 50, stabiliscono, rispettivamente, che
il versamento del tributo deve essere effettuato, in caso di nuova concessione
o di variazione della concessione, nel medesimo termine di presentazione della
denuncia, mentre, in mancanza di variazioni, per le occupazioni che si
protraggono oltre l’anno, il versamento della tassa deve essere effettuato nel
mese di gennaio.
Per le occupazioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo
n. 507/93, concernenti le aziende erogatrici di pubblici servizi, il comma 3
dell’articolo 50 sopra citato, stabilisce che, fermo restando, a regime,
l’obbligo del versamento entro il mese di gennaio di ogni anno, per le
variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche
cumulativa e il relativo versamento possono essere effettuati entro il 30
giugno dell’anno successivo alla variazione.
b) Occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee, a mente del comma 5 del piu’ volte
richiamato articolo 50, l’obbligo della denuncia e’ assolto con il versamento
della tassa, da effettuarsi con la compilazione di apposito modulo di conto
corrente postale.
Quanto sopra premesso, si evidenziano, qui di seguito, alcune ipotesi
di ravvedimento.
1. Per l’ipotesi di mancato versamento del tributo in questione alle scadenze
previste dalle norme vigenti in materia, comprendendosi nella fattispecie
anche il mancato versamento di una singola rata dello stesso, la sanzione
prevista dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 13, per ricondurre a
tempestivita’ l’adempimento, e’ pari ad 1/8 del minimo stabilito in via
generale dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97 (1/8 del 30% =
3,75 per cento), sempreche’ il pagamento risulti effettuato nel termine di
trenta giorni dalla data di scadenza.
La disposizione agevolativa di cui sopra, con riferimento alle
occupazioni permanenti in corso nell’anno 1998 (unica annualita’ peraltro da
prendere in considerazione per il tributo in questione, attesa, come innanzi
precisato, la sua abolizione a decorrere dal 1999) si rende applicabile solo
in caso di inadempimento relativo a concessioni nuove o a variazioni delle
concessioni in corso rilasciate nell’anno 1998 nonche’ nell’ipotesi di
inadempimento connesso al pagamento rateizzato del tributo medesimo per il
periodo di sua sopravvivenza fino al 31 dicembre 1998. Si applica, altresi’,
nell’ipotesi di mancato pagamento della tassa o di una sua rata per le
occupazioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 507/93.
In proposito, e’ opportuno richiamare la norma di differimento del
termine di pagamento al 31 marzo 1998 recata dall’articolo 49, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per le occupazioni temporanee, la disposizione agevolativa di cui
sopra opera per tutte le occupazioni iniziate nel 1998. Cio’ per effetto del
differimento di cui sopra.
2. Per l’ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, il comma 1, lettera b),
dell’articolo 13 consente di ridurre ad 1/6 del minimo la sanzione prevista
per la violazione, sempreche’ la regolarizzazione dei predetti errori od
omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione
medesima ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall’omissione o dall’errore.
Cio’ significa che, per le occupazioni permanenti (non soggette a
dichiarazione periodica) la possibilita’ di presentare denuncia rettificativa
della precedente, alla quale e’ subordinato il beneficio in parola
opera, oltre che per le occupazioni iniziate nel 1998, anche per quelle
iniziate nel 1997, sempreche’ non sia scaduto il predetto termine di un anno.
Il beneficio in parola si applica, altresi’, alle occupazioni
permanenti laddove il versamento della tassa sia effettuato o integrato entro
un anno dalla data di scadenza.
Per le occupazioni temporanee, per le quali, ai sensi dell’articolo
50, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993,n. 507 e successive
modificazioni, l’obbligo della denuncia e’ assolto con il pagamento della
tassa e con la compilazione dell’apposito modulo di versamento, la
disposizione in argomento non sembra di pratica attuazione, pur essendo
teoricamente possibile un intervento a rettifica della denuncia-versamento.
3. Per l’ipotesi di omessa dichiarazione, la lettera c) dell’articolo 13 in
esame consente la possibilita’ di ricondurre a tempestivita’ il predetto
adempimento, con la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo previsto per tale
violazione(1/8 del 100% = 12,50, con un minimo di lire 12.500), sempreche’ la
dichiarazione venga prodotta con ritardo non superiore a trenta giorni.
La disposizione, che, come gia’ innanzi precisato, opera solo per
l’anno 1998, e’ applicabile esclusivamente alle nuove occupazioni o a
variazioni di precedenti occupazioni che saranno concesse fino al 31 dicembre
1998. Per esse, dunque, la possibilita’ di ricondurre a tempestivita’ la
denuncia omessa alla data di riferimento, di cui al menzionato articolo 50,
comma 1, del decreto legislativo n. 507/93, e’ consentita non oltre il
sessantesimo giorno dalla data di rilascio della concessione.
Per le occupazioni temporanee, per le quali, e’ opportuno ripeterlo,
l’obbligo della denuncia e’ assolto con il versamento effettuato con
l’apposito modulo, la predetta disposizione agevolativa opera come segue:
a) per i versamenti da effettuarsi nell’anno 1998 entro il termine di
scadenza dell’occupazione, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto
legislativo n. 507/93, il ritardo nell’adempimento non oltre i trenta
giorni, comporta la riduzione della sanzione per omessa denuncia ad 1/8 del
minimo (la sanzione per omesso versamento e’ assorbita da quella per
l’omessa dichiarazione);
b) per i versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 45, comma 8, del
decreto legislativo n. 507/93, il mancato adempimento anticipato
dell’obbligazione (o della prima rata) alla data di riferimento comporta la
perdita del beneficio derivante dalla convenzione sottoscritta con l’ente
impositore (fino al 50 per cento di riduzione della tassa dovuta) e il
conseguente differimento del termine per l’adempimento medesimo alla sua
naturale scadenza, che e’ quella della conclusione dell’occupazione.
Solo con riferimento a tale naturale scadenza dell’occupazione e’
utilizzabile la disposizione di cui alla lettera c dell’art 13 in esame con
le medesime considerazioni innanzi espresse.
- Modalita’ di pagamento.
In tutti i casi innanzi esaminati il versamento della sanzione ridotta
deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
della TOSAP, con la liquidazione dei relativi interessi calcolati, giorno
per giorno, al tasso legale, a far tempo dalla data della commessa violazione.
Il pagamento di quanto dovuto va eseguito utilizzando il bollettino di
conto corrente, con caratteri in colore arancione, di cui al decreto
interministeriale del 5 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del successivo 20 agosto), ovvero, nel caso di occupazioni permanenti,
anche con versamento diretto alla Tesoreria dell’Ente locale.
Va, infine, fatto presente che il comma 4 del piu’ volte ripetuto
articolo 13 consente, per le denunce TOSAP rese nel 1998, la regolarizzazione,
senza l’applicazione di alcuna sanzione, di eventuali errori od omissioni che
non ostacolino l’accertamento e che non incidano sulla determinazione del
tributo, sempreche’ la regolarizzazione medesima avvenga entro tre mesi
dall’omissione o dall’errore.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU)
Si premette che la presentazione della denuncia di inizio occupazione
o detenzione e della denuncia di variazione delle condizioni di tassabilita’,
di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 507/93, costituisce l’unico obbligo a carico
del contribuente, che puo’ pagare il tributo e le sanzioni soltanto sulla base
dell’iscrizione a ruolo. Per la sola tassa giornaliera disciplinata
dall’art. 77 del medesimo D.Lgs. n. 507/93, il pagamento in autoliquidazione o
versamento diretto rappresenta, invece, anche assolvimento dell’obbligo di
denuncia.Il citato art. 70 prescrive che i soggetti che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, sono tenuti a presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili che, in mancanza di variazione delle condizioni di tassabilita’, ha effetto anche per le annualita’ successive; in caso contrario, l’utente e’ tenuto a dichiarare, nel medesimo termine e con le identiche forme e modalita’, ogni variazione relativa agli immobili occupati o detenuti, che comporti un maggior ammontare della tassa o che "comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia".Per quanto concerne gli elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, l’art. 70 in parola richiede che la denuncia, originaria o di variazione, contenga l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’ente, associazione, organizzazione o societa’, della loro sede legale o effettiva, nonche’ dei relativi rappresentanti o amministratori. Quanto sopra premesso, si evidenzia, qui di seguito, alcune fattispecie di ravvedimento.
- 1a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera c)
La sanzione per omessa denuncia (di inizio occupazione o di variazione
delle condizioni di tassabilita’) viene ridotta ad un ottavo del minimo,
qualora il contribuente provveda a presentare la denuncia medesima con ritardo
non superiore a trenta giorni decorrenti dal gia’ indicato termine del 20
gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o al verificarsi della
variazione. Va precisato, tuttavia, che la tipologia di ravvedimento in questione non si rende applicabile alle infrazioni di omessa denuncia commesse al 20 gennaio 1998, essendo gia’ decorso, al 1 aprile 1998, il termine di trenta giorni prescritto dalla legge al fine di rendere possibile la riduzione della sanzione.
E’ possibile tuttavia applicare alle denunce tardivamente prodotte
dopo il 1 aprile 1998 la minore riduzione per ravvedimento operoso prevista
dalla lett. b) dell’art. 13 qualora l’adempimento formale ed il pagamento
siano operati entro l’anno dalla commissione dell’infrazione (cioe’ entro il
20 gennaio 1999), non trattandosi nel caso di infrazione periodica ma solo di
eventuale infrazione continuata, in quanto l’obbligo di denuncia e’ soltanto
iniziale con effetti per le annualita’ successive.
- 2a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera a)
La riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo nei casi di
mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data di scadenza, dovrebbe trovare applicazione
per le sole violazioni commesse in materia di tassa giornaliera contemplata
dal menzionato art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Infatti l’omesso pagamento della
tassa rifiuti annuale, essendo quest’ultimo un tributo iscritto a ruolo in via
ordinaria, non rientra nel sistema sanzionatorio per espressa esclusione
dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97.
Tuttavia, tenuto conto che con il pagamento della tassa giornaliera effettuato per autoliquidazione o versamento diretto all’atto dell’occupazione
(art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93) si intende assolto anche l’obbligo
della denuncia dell’uso temporaneo, la riduzione della sanzione ad un ottavo
del minimo e’ possibile allorche’ la regolarizzazione avvenga entro trenta
giorni dall’inizio dell’occupazione ai sensi dell’art. 13, lett. c), per
assorbimento dell’infrazione per mancato pagamento (art. 13, lett. a) nella
sanzione di omessa denuncia (che, in applicazione dell’art. 3, comma 3, del
D.Lgs. n. 472/97, e’ pari al 50%, se la violazione e’ stata commessa entro
il 31 marzo 1998, ovvero varia tra il cento ed il duecento per cento
del tributo dovuto e, comunque, non puo’ essere inferiore a lire centomila,
qualora si tratti di violazione commessa a decorrere dal 1 aprile 1998).
Trattandosi di infrazione che puo’ essere compresa anche nella
tipologia di ravvedimento di cui al punto 3 (art. 13, lett. b) l’infrazione in
esame puo’ essere definita anche con un sesto del minimo entro il termine di
un anno, atteso il chiaro carattere di non periodicita’.
Si fa presente in proposito che, per il perfezionamento del ravvedimento, e’ necessario pagare "contestualmente", cioe’ entro l’indicato
termine di trenta giorni o di un anno dalla commissione della violazione,
oltre alla sanzione ridotta, la tassa giornaliera, gli interessi moratori sul
tributo calcolati al tasso legale (5 per cento annuo) con maturazione giorno
per giorno.
- 3a fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b)
Riguardo alla fattispecie in trattazione, va precisato che la riduzione ad un sesto del minimo trova applicazione, nell’ambito delle
violazioni commesse in materia di tassa rifiuti, con la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul
pagamento del tributo, entro un anno dalla violazione, stante la indicata non
periodicita’ della violazione. Passando alle ipotesi concrete cui e’
applicabile il ravvedimento sub lettera b) dell’art. 13 in questione, si fa
presente che esso assume caratteristiche diverse a seconda che si tratti di
tassa rifiuti annuale ovvero giornaliera.
Per cio’ che concerne la tassa annuale, la riduzione ad un sesto del minimo puo’ riguardare i seguenti casi:
1) denuncia infedele (prodotta indicando un imponibile inferiore a quello
effettivo), cui, per effetto del nuovo testo dell’art. 76 del D.Lgs.
n. 507/93, e’ stata assimilata la denuncia incompleta (dichiarazione di
taluno soltanto degli immobili occupati);
2) mancata o erronea indicazione degli elementi formali richiesti
dall’art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93;
3) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, dell’elenco degli
occupanti i locali ed aree del condominio, della multiproprieta’ o del
centro commerciale integrato, eventualmente richiesto all’amministratore
del condominio o al responsabile del versamento, a norma dell’art. 73,
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93;
4) mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o
loro mancata o incompleta o infedele compilazione.
La rettifica della denuncia infedele e la regolarizzazione degli
errori od omissioni indicati sub precedenti numeri 2, 3 e 4, qualora
effettuate entro un anno dalla commissione della violazione, determinano la
riduzione della rispettiva sanzione ad un sesto del minimo.
Le violazioni di infedele denuncia e le citate violazioni di ordine
formale commesse al 20 gennaio 1998 possono pertanto essere regolarizzate
entro il 20 gennaio 1999 e costituiscono presupposto per la riduzione della
rispettiva sanzione nella misura sopra indicata.
Occorre comunque tener presente la disposizione di natura esimente
recata dal comma 4 dell’art. 13 in esame per il caso di ravvedimento relativo
ad errori od omissioni formali non incidenti su attivita’ di accertamento in
corso o sulla determinazione e sul pagamento del tributo (ad es., mancata od
erronea indicazione del codice fiscale). In tali circostanze, il ravvedimento
effettuato entro tre mesi dall’omissione o dall’errore esclude l’applicazione
della sanzione. Anche in tal caso va tuttavia rilevato che siffatte
violazioni, qualora non sanate entro i tre mesi, possono rientrare nell’ambito
di applicazione della lettera b) dell’articolo 13.
Circa la tassa giornaliera, si pone in rilievo che la fattispecie di
ravvedimento prevista dal comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/97 puo’
concretarsi, particolarmente, con riferimento al pagamento del tributo in
misura inferiore a quella dovuta.
Al riguardo si precisa che, stante la disposizione dell’art. 77, comma
4, del D.Lgs. n. 507/93, secondo cui l’obbligo della denuncia dell’uso
temporaneo viene assolto a seguito del pagamento del tributo, il versamento
di un importo inferiore a quello dovuto a titolo di tassa giornaliera da’
luogo all’applicazione della sola sanzione di infedele denuncia, riducibile
ad un sesto del minimo in presenza di versamento dell’eccedenza effettuato
entro un anno dall’omissione o dall’errore.
- Modalita’ di pagamento.
Riguardo alle modalita’ di pagamento della sanzione ridotta, oltre che
della tassa smaltimento, se dovuta, e dei relativi interessi, si fa presente
che, stante il sistema di riscossione tramite ruolo ordinario, non si rende
applicabile la procedura del versamento contestuale alla regolarizzazione;
procedura che si applica, invece, al ravvedimento concernente le infrazioni
commesse in materia di tassa giornaliera.
Pertanto, per la tassa annuale, si ritiene che sia applicabile, in via
estensiva, la disposizione prevista dal comma 3 del ripetuto articolo 13, che,
con riferimento ai tributi non liquidabili direttamente dal contribuente,
stabilisce che il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti
nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
liquidazione, ci puo’ essere agevolmente equiparata, per l’indentita’ del
criterio adottato nel decreto correttivo, la notifica della cartella di
pagamento a seguito della necessaria iscrizione a ruolo.
Secondo la procedura indicata, l’interessato, entro il termine di
trenta giorni dalla omessa presentazione della denuncia ovvero di un anno
dalla commissione di tale infrazione o dalla presentazione della denuncia
infedele o incompleta, deve procedere alla rimozione dell’inadempimento,
provvedendo, rispettivamente, alla presentazione della denuncia ed
all’integrazione della denuncia infedele o incompleta.
Successivamente il comune provvedera’ all’iscrizione in apposito ruolo
del tributo o del maggior tributo (nel rispetto dei vigenti termini prescritti
dall’articolo 72 del D.Lgs n. 507/93) nonche’ degli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, maturati fino al giorno in cui e’ stato rimosso
l’inadempimento, e della sanzione ridotta. Il ruolo cosi’ formato ed emesso
sara’ quindi notificato, tramite il concessionario della riscossione, al
soggetto passivo, che potra’ perfezionare il ravvedimento con il pagamento, in
unica soluzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica
della cartella medesima. Trascorso inutilmente tale termine si determina
l’inefficacia della regolarizzazione e l’applicabilita’ della sanzione
nell’intera misura. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
1. Nel nuovo ordinamento sanzionatorio tributario, in vigore dal 1 aprile
1998, l’istituto del ravvedimento ha trovato una sua sistemazione organica ed
una disciplina tendenzialmente unitaria nei riguardi di tutti i tributi,
grazie all’art. 13 del d.lgs. n. 472 che, per un verso, ha generalizzato la
portata delle disposizioni gia’ presenti nel campo dell’I.V.A. (art. 48 del
D.P.R. n. 633 del 1972) e delle imposte dirette (artt. 9 e 54 del D.P.R.
n. 600 del 1973) ma, per altro verso, ha apportato in materia novita’ di non
poco conto.
Le finalita’ del ravvedimento sono quelle di permettere all’autore (o
agli autori) ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare spontaneamente,
secondo modalita’ ed entro precisi limiti temporali stabiliti dalla norma,
alle omissioni e alle irregolarita’ commesse, beneficiando cosi’ di una
consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste o, addirittura,
in taluni casi, della non applicazione delle sanzioni stesse, con possibili
riflessi positivi anche agli effetti penali.
La norma ha mantenuto il principio secondo cui il ravvedimento non e’
consentito una volta che siano iniziati controlli fiscali nei confronti del
contribuente. Tale limitazione serve, ovviamente, a preservare l’efficacia
dissuasiva dei controlli stessi, ad evitare cioe’ che il trasgressore persista
nella sua posizione di illegalita’, con la riserva mentale di rimuovere gli
effetti di tale comportamento solo una volta scoperto.
In particolare, dispone la citata norma che la facolta’ di
ravvedimento e’ preclusa:
- dalla gia’ avvenuta constatazione della violazione;
- dall’inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
- dall’inizio di altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza.
La prima categoria di preclusioni non comporta particolari problemi
applicativi. Occorre solo precisare che le constatazioni cui allude la norma
sono chiaramente quelle "esterne" o, comunque, gia’ portate a conoscenza degli
interessati. Pertanto, il ravvedimento deve intendersi consentito in ordine a
quelle violazioni gia’ constatate dall’ufficio o ente impositore ma non ancora
formalmente portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della
violazione o dei soggetti solidamente responsabili.
Relativamente alla seconda categoria di cause ostative, il principale
riferimento normativo e’ costituito dall’art. 52 della legge sull’I.V.A.,
richiamato in maniera espressa o implicita in altri settori tributari (imposte
sui redditi, imposta di registro, sulle successioni, ecc.). Al riguardo si
ritiene di dover chiarire che qualora l’accesso, l’ispezione o la verifica
riguardino specifici periodi d’imposta, il ravvedimento rimane esperibile per
le violazioni commesse in periodi d’imposta diversi da quello (o quelli)
oggetto di controllo. Ugualmente dicasi circa la possibilita’ di
regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello
oggetto di verifica.
Per quanto concerne, poi, l’inizio di "altre attivita’ amministrative
di accertamento", la norma ha inteso riferirsi, in via principale, alla
notifica di "inviti", "richieste", "questionari", ecc. di cui agli artt. 51,
comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. Da
notare che, secondo la previgente normativa, l’avvenuta notifica di tali atti,
non costituiva intervento preclusivo del ravvedimento nel campo dell’I.V.A.,
diversamente da quanto accadeva nel settore delle imposte sui redditi. Tale
disparita’ tra i due sistemi e’ ora venuta meno.
Ancora, va chiarito che l’esistenza di cause ostative va riferita, per
espressa previsione normativa, non solo all’autore della violazione ma anche
"ai soggetti solidamente obbligati" al pagamento della sanzione. Cosi’
esemplificando, l’inizio di una verifica nei confronti di una societa’
impedisce ogni possibilita’ di ravvedimento anche alla persona fisica che,
agendo per conto della societa’, abbia commesso la violazione. Cio’, peraltro,
non significa che, una volta constatata la violazione obiettivamente
considerata, la via del ravvedimento sia preclusa nei confronti di tutti i
soggetti che vi possono essere implicati. La legge, infatti, limita l’effetto
estensivo della preclusione solo ai soggetti obbligati in solido. Deve
ritenersi, quindi, che la gia’ avvenuta constatazione di una violazione un
materia di I.V.A. nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilita’ di
regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto nell’infrazione ma
non responsabile in solido) prima della formale constatazione o dell’inizio
della verifica nei riguardi di quest’ultimo.
Da ultimo, va osservato che la norma fa espresso riferimento al
carattere "amministrativo" dell’attivita’ tendente all’accertamento
dell’infrazione. Non costituisce, pertanto, impedimento alla regolarizzazione
l’avvio di indagini di natura penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri,
avvisi di garanzia, ecc.) dalle quali puo’ eventualmente risultare notizia di
una violazione tributaria. Sul punto, vigente il precedente regime, si
registravano opinioni contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza (nel
senso che tali atti non sono ostativi del ravvedimento, cfr. Cass., sez. III,
13 gennaio 1996, n. 4140).
2. Dal testo dell’art. 13 e’ possibile enucleare almeno tre tipologie di
ravvedimento, a seconda che lo stesso si perfezioni - entro le soglie
temporali previste - con la semplice rimozione formale della violazione
commessa o se ai fini della regolarizzazione, sia anche necessario il
pagamento (contestuale o meno) della sanzione ridotta, del tributo dovuto e
dei relativi interessi moratori.
Piu’ esattamente, la prima tipologia e’ quella prevista dal comma 4 e
riguarda gli errori e le omissioni che non incidono sulla determinazione e sul
pagamento del tributo. Il ravvedimento relativo a tali infrazioni esclude
l’applicazione delle previste sanzioni se la regolarizzazione interviene entro
tre mesi dall’omissione o dall’errore. Esso si sostanzia, quindi, nel solo
adempimento tardivo dell’obbligo imposto.
Rientrano nella suddetta tipologia tutte le violazioni formali
(particolarmente numerose in certi settori impositivi, come quello
dell’I.V.A.), nonche’ talune violazioni di natura potenzialmente sostanziale,
a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano inciso sulla
determinazione e sul versamento dell’imposta. Si pensi, nel campo dell’I.V.A.,
ad una fattura afferente un’operazione imponibile emessa o annotata con un
ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della
relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza.
La seconda tipologia di ravvedimento e’ disciplinata dal combinato
disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 13 e, come gia’ detto, fa dipendere il
beneficio dal trattamento premiale, oltre che dalla rimozione formale della
violazione anche dal contestuale versamento della sanzione ridotta, del
tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (sul solo tributo) calcolati al
tasso legale, attualmente del 5 per cento annuo, con maturazione giorno per
giorno. L’entita’ dell’attenuazione della sanzione e’ diversa (un ottavo
oppure un sesto della misura minima edittale) in funzione della natura della
violazione e del tempo intercorrente tra la data in cui l’infrazione e’ stata
commessa e quella in cui interviene il ravvedimento, all’interno, com’e’
ovvio, dei limiti temporali fissati dalla norma.
In particolare, ai sensi della lettera a) del citato comma 1, la
sanzione e’ ridotta ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni
dalla data della sua commissione.
Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta giorni, fa espresso
riferimento alla data della "commissione" della violazione, il dies a quo deve
in ogni caso identificarsi con quello di scadenza del termine. Pertanto,
ipotizzando un insufficiente versamento eseguito in data antecedente a quella
di scadenza, i trenta giorni per la regolarizzazione (in questo caso,
integrazione del versamento) non decorreranno dall’inesatto adempimento ma dal
giorno di scadenza del termine originario.
Tenuto conto, poi, che secondo la previsione di carattere generale
contenuta nell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, "ogni ipotesi di
mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto" e’
punita con la sanzione del 30 per cento, la misura ridotta cui allude la
cennata lettera a) e’ pari al 3,75 per cento per tutti i tributi.
Riepilogando, perche’ si perfezioni la fattispecie di ravvedimento in
esame, e’ necessario che, entro il termine di trenta giorni (da ritenere
essenziale), avvenga il pagamento:
- dell’imposta o della differenza d’imposta dovuta;
- degli interessi legali (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui
il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene
effettivamente eseguito;
- della sanzione pari al 3,75 per cento dell’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non
puo’ operare.
Secondo la disposizione contenuta nella successiva lettera b), la
sanzione e’ ridotta a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori
o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero,
quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o
dall’errore.
La locuzione "errori ed omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo" e’ talmente ampia da abbracciare
tutte le violazioni ipotizzabili, ad esclusione delle fattispecie ricomprese
nella previsione della lettera c) (non di tutte come si vedra’) e di quelle
non dovute ad "errori od omissioni" delle quali si dira’ a parte.
Proprio per il suo carattere tendenzialmente onnicomprensivo la
previsione della lettera b) assorbe quella della precedente lettera a), nel
senso che il soggetto che ha omesso di versare un’imposta alla prescritta
scadenza puo’ rimediare all’inadempimento (effettuando i dovuti pagamenti)
entro trenta giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione
della sanzione ad un ottavo, ossia al 3,75 per cento, oppure, a propria
scelta, entro i piu’ ampi margini previsti dalla lettera b), usufruendo in tal
caso della riduzione della sanzione ad un sesto, cioe’ al 5 per cento.
In ogni caso - e’ bene ripeterlo - il ravvedimento si perfeziona
allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge.
Pertanto se, esemplificando, l’imposta viene versata entro trenta giorni dalla
scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro i
termini previsti dalla lettera b), la riduzione spettante sara’ pari a un
sesto e non ad un ottavo. Tutto cio’, sempreche’ nelle more non vi siano stati
interventi preclusivi da parte degli organi competenti.
A proposito delle due soglie temporali previste dalla disposizione in
esame ("termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale e’ stata commessa la violazione" e "un anno dall’omissione o
dall’errore") si chiarisce che la diversificazione e’ in sostanza correlata
alla distinzione tra i c.d. "tributi periodici" cui inerisce un obbligo di
dichiarazione che si rinnova appunto periodicamente (es. imposte sui redditi,
I.V.A.) e i c.d. "tributi istantanei" che tale obbligo non configurano (es.
imposta di registro, sulle successioni).
Gli errori ed omissioni sanabili ai sensi della lettera b) sono
"anche" quelli che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
Ne consegue che rientrano nella suddetta previsione "anche" le infrazioni di
carattere formale, gia’ trattate esaminando la prima tipologia di
ravvedimento.
Vi rientrano anche gli omessi versamenti dell’I.V.A. dovuti ad errori
materiali o di calcolo rilevabili dall’ufficio in sede di controllo della
dichiarazione, ai sensi dell’art. 60, comma sesto, del D.P.R. n. 633, nonche’
quelle violazioni in materia di imposte sui redditi rilevabili in sede di
liquidazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600, gia’
escluse dalla regolarizzazione in base alla previgente normativa in materia.
Ancora, e’ da ricomprendere nel novero delle violazioni suscettibili
di regolarizzazione l’ipotesi prevista dall’art. 70, secondo comma, del D.P.R.
n. 633 di utilizzo del "plafond" oltre i limiti consentiti, per operazioni
d’importazione.
Anche l’integrazione (in aumento) delle dichiarazioni validamente
presentate nei settori dell’IVA e delle imposte sui redditi costituiscono
ipotesi di ravvedimento implicitamente disciplinate dalla previsione della
lettera b).
Al riguardo, per quanto concerne l’I.V.A., va ricordato che la
possibilita’ di regolarizzare direttamente una dichiarazione infedele non era
prevista dall’art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633 che, ai fini del
ravvedimento, faceva testuale riferimento alle omissioni e irregolarita’
"relative ad operazioni imponibili" tra le quali non potevano essere
ricomprese quelle riguardanti la dichiarazione annuale. In materia di imposte
sui redditi, poi, la facolta’ di procedere ad integrazione della dichiarazione
era espressamente esclusa per i sostituti d’imposta dall’art. 9, ottavo comma,
del D.P.R. n. 600.
Poiche’, come si e’ detto, la citata lett. b) dell’art. 13 non
contiene specificazioni limitative in tal senso, l’integrazione anche delle
suddette dichiarazioni e’ da ritenere ora consentita "entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’
stata commessa la violazione". Cosi’, per esempio, una violazione per infedele
dichiarazione I.V.A. relativa all’anno 1997 deve ritenersi commessa nel 1998,
con la presentazione della dichiarazione, e puo’ quindi essere sanata entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 1998
(giugno 1999).
Prima di proseguire con l’esame di altre fattispecie, sembra opportuno
ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2
dell’art. 3 (e che gia’ prima era contenuto nell’art. 48 del D.P.R. n. 633)
non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del
ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme
dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com’e’ logico che sia,
entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto
dalla norma.
Se la violazione consiste nell’omessa presentazione della
dichiarazione, la possibilita’ del ravvedimento e’, in linea di massima,
esercitabile in tempi molto ristretti. La lettera c) dell’art. 13, infatti,
accorda la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo solo se la
dichiarazione viene presentata e i relativi versamenti eseguiti, entro trenta
giorni dalla scadenza.
La previsione della lettera c) e’ in linea con la regola stabilita nel
settore dell’IVA e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la
dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta giorni
rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste, pertanto, un
solo limite temporale (di trenta giorni appunto) entro il quale poter
regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione.
Si ritiene, peraltro, che l’espressione "dichiarazione" usata nella
specie dal legislatore debba essere intesa in senso lato e, quindi,
comprensivo anche delle nozioni di "atto" o "denuncia", proprie dell’imposta
di registro, o della "dichiarazione di successione". Inoltre, va rilevato che
in ordine a tali tributi non esiste alcuna disposizione che equipari
all’omissione la presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a
trenta giorni. Ne consegue che, nelle suddette materie, esistono due soglie
temporali entro le quali e’ possibile regolarizzare l’omissione: quella di
trenta giorni stabilita dalla lettera c), con riduzione della sanzione ad un
ottavo del minimo, e quella di un anno prevista dalla lettera b), cui consegue
la riduzione ad un sesto del minimo.
La terza tipologia di ravvedimento e’ quella disciplinata in maniera
specifica dal comma 3 dell’art. 13 e si riferisce ai tributi che, in linea di
massima, non possono essere liquidati dal contribuente (quali, ad esempio,
registro e successioni)..
Prevede tale norma che, quando la liquidazione deve in via
istituzionale essere effettuata dall’ufficio (e quindi il contribuente non e’
in grado di adempiere alle prescrizioni del comma 2, ossia di pagare
"contestualmente" il tributo dovuto, i relativi interessi e la sanzione
ridotta, non essendo tenuto a quantificarne l’ammontare), il ravvedimento si
perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti entro il termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
Piu’ esattamente, nella suddetta ipotesi il ravvedimento deve
necessariamente essere articolato in due fasi:
- entro i termini indicati nel comma 1 dell’art. 13 (trenta giorni o un anno,
a seconda dei casi) e sempreche’ non sussistano cause ostative,
l’interessato deve procedere alla rimozione formale dell’inadempimento,
provvedendo, per esempio, a produrre l’atto o la denuncia per la
registrazione o a presentare la dichiarazione di successione;
- successivamente, l’ufficio provvedera’ a notificare alla parte apposito
avviso contenente la liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi
legali maturati fino al giorno in cui e’ stato rimosso l’inadempimento, e
della sanzione nella misura ridotta. Tale atto deve contenere l’avvertenza
che viene notificato al preciso scopo di rendere possibile il
perfezionamento del ravvedimento.
E’ il caso di precisare che un eventuale mancato pagamento nel termine
di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e consente all’ufficio
di applicare la sanzione nella misura intera.
Invece della particolare procedura ora illustrata, deve essere seguita
quella ordinaria (con pagamento contestuale delle somme dovute) quando, pur
nell’ambito di tali tributi, si tratta di regolarizzare infrazioni di natura
formale e non vi sia quindi alcuna imposta da liquidare ovvero infrazioni
relative ad un’imposta gia’ liquidata (es. tardivita’ di pagamento).
3. Come risulta da quanto finora esposto, l’ambito applicativo del
ravvedimento e’ stato dal nuovo ordinamento sanzionatorio ampliato a tal punto
da riguardare tendenzialmente la totalita’ delle violazioni tributarie.
Tuttavia, dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma
1, lettera b), dell’art. 13 e’ individuabile una implicita ma chiara
limitazione all’esercizio della facolta’ di cui trattasi.
Si ritiene, infatti, che l’espresso riferimento di tale norma alla
"regolarizzazione degli errori e delle omissioni" si traduca inevitabilmente
in una preclusione, circa la possibilita’ di ravvedimento, nei confronti di
quei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da
un’omissione.
Tipico e’ il caso delle fatture per operazioni inesistenti, che assume
rilevanza sia nel campo dell’IVA che in quello delle imposte sui redditi.
Com’e’ noto, il problema dell’applicabilita’ del ravvedimento anche alla
suddetta ipotesi era stato risolto, sotto il previgente regime, in senso
favorevole dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza 24 luglio 1995,
n. 2215) senza, pero’, che al riguardo fosse possibile intravedere un
principio giurisprudenziale consolidato. Ad opposte conclusioni si deve,
invece, pervenire sulla base della nuova norma, non potendosi ovviamente
sostenere che sia stato commesso un semplice "errore", o tanto meno una
"omissione", da parte di chi abbia emesso o utilizzato una fattura a fronte di
un’operazione inesistente.
Le stesse considerazioni valgono, com’e’ ovvio, per altre fattispecie
di violazioni caratterizzate da condotte fraudolente.
4. Si e’ detto che il principale effetto giuridico che trae origine dal
ravvedimento consiste nella riduzione (o addirittura nella non applicazione)
della sanzione amministrativa relativa all’inadempimento regolarizzato. Al
riguardo, non appare superfluo chiarire che, ai fini del ravvedimento, le
singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le
regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all’art. 12 del
d.lgs. n. 472, per l’assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello
stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede
di irrogazione di sanzioni.
Un altro effetto e’ che la violazione regolarizzata non puo’ essere
considerata "precedente della stessa indole" ai fini della recidiva prevista
dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 ne’ puo’ costituire presupposto per
l’applicazione di sanzioni accessorie.
5. Rimane da dire in ordine agli effetti che il ravvedimento produce sul piano
penale.
Com’e’ noto, secondo il previgente regime, i benefici derivanti
dall’utilizzo dello strumento del ravvedimento non erano limitati all’ambito
amministrativo ma si estendevano anche al profilo penale. Ed invero,
considerato che numerose violazioni amministrative costituiscono fattispecie
penalmente perseguibili, l’art. 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, aveva collegato alla regolarizzazione amministrativa in materia di
I.V.A. e di imposte sui redditi una specifica causa di esclusione della
punibilita’, limitata tuttavia ai reati previsti dal D.L. n. 429 del 1982,
convertito nella legge n. 516 del 1982. Successivamente, nel settore dell’IVA,
l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 330 del 1994, convertito nella legge n. 473 del
1994, nel riformulare l’intero primo comma dell’art. 48 del D.P.R. n. 633,
aveva ampliato l’ambito operativo della causa di esclusione della punibilita’
estendendolo ai reati previsti da "altre disposizioni legislative in materia
di imposta sul valore aggiunto".
Ora, l’art. 13 del d.lgs. n. 472 nulla dice circa gli eventuali
effetti penali del ravvedimento. Cio’, peraltro, non significa che tali
effetti siano oggi venuti meno.
Si deve tener conto, infatti, che la delega contenuta nell’art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha riguardato esclusivamente
la revisione organica e il completamento della disciplina del sistema
sanzionatorio tributario "non penale". Pertanto, la riscontrata mancanza
nell’art. 13 di previsioni in merito agli effetti penali del ravvedimento non
puo’ essere intesa come manifestazione di una contraria volonta’ legislativa
ma semplicemente come avvenuto rispetto dei limiti imposti dalla legge delega.
Ne consegue che, nei limiti delle integrazioni e delle
regolarizzazioni effettuate ai sensi del piu’ volte citato art. 13, devono
tuttora ritenersi operanti le cause di non punibilita’ stabilite dalle
previgenti richiamate norme.
A tali fini non puo’ assumere rilevanza il fatto che l’art. 48 (a
differenza dell’art. 14, comma 5, della legge n. 408 del 1990) sia stato
espressamente abrogato dall’art. 16 del d.lgs. n. 471. Per non sconfinare
nell’eccesso di delega, infatti, tale abrogazione non puo’ riguardare le
disposizioni aventi riflessi penali, contenute nel menzionato art. 48.
ARTICOLO 14. Cessione di azienda.
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L’obbligazione del cessionario h limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle gi` definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo
qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con
trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi
dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 14 riprendendo in larga misura la previsione espressa
nell’art. 19 della legge n. 4 del 1929, disciplina la materia della
responsabilita’ dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda.
1. Il comma 1 stabilisce che il cessionario e’ responsabile, in solido con il
cedente, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a:
- violazioni commesse nell’anno in cui e’ avvenuto il trasferimento e nei due
anni precedenti, ancorche’ non contestate o irrogate alla data della
cessione;
- violazioni gia’ contestate (e alle sanzioni gia’ irrogate), nel medesimo
periodo, anche se commesse in epoca anteriore.
La nuova norma amplia, dunque, rispetto al citato art. 19 (che faceva
riferimento solo all’anno del trasferimento e ai due precedenti), le ipotesi
di responsabilita’ del cessionario e, tuttavia, introduce due importanti
limitazioni sotto altro profilo, stabilendo che al cessionario va riconosciuto
il beneficio della previa escussione del cedente e che la responsabilita’
solidale (sussidiaria) non puo’ eccedere il valore dell’azienda o del ramo
d’azienda acquisito.
Il beneficio della previa escussione accordato al cessionario, impone
all’ufficio o all’ente di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti
del cedente. Chiusa questa fase, il credito (residuo) puo’ essere fatto valere
nei confronti del cessionario.
Il valore dell’azienda o del ramo di azienda da assumere quale limite
alla responsabilita’ solidale del cessionario e’ quello accertato dal
competente ufficio delle entrate o del registro ovvero, in mancanza di
accertamento, quello dichiarato dalle parti.
E’ da sottolineare che per configurarsi la responsabilita’ del
cessionario non e’ indispensabile che il trasferimento dell’azienda risulti da
apposito atto materiale, essendo invece sufficiente che si renda applicabile
l’imposta di registro per presunzione di cessione (salvo prova contraria)
desunta, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del Testo Unico approvato
con D.P.R. n. 131 del 1986, dalla continuazione della stessa attivita’
commerciale nel medesimo locale o in parte di esso, da cambiamenti nella
ditta, nell’insegna o nella titolarita’ dell’esercizio ovvero da altre
presunzioni gravi, precise e concordanti.
2. Il comma 2 prevede un’ulteriore limitazione alla responsabilita’ del
cessionario, disponendo che la sua obbligazione (sussidiaria, come si e’
detto) e’ limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli
atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all’accertamento dei tributi di loro competenza.
Di conseguenza, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3, gli
uffici e gli enti (uffici delle entrate, uffici distrettuali delle imposte
dirette, uffici I.V.A., uffici del registro, comuni, province, regioni, ecc.)
sono tenuti a rilasciare all’interessato che ne faccia richiesta un
certificato (in bollo da lire 20.000 e previo pagamento dei previsti tributi
speciali) in ordine all’esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia’
definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti alla data
della richiesta.
Nel certificato devono essere enunciate anche le violazioni commesse
nell’anno in cui e’ avvenuta la cessione o nel biennio precedente e gia’
constatate dall’ufficio o dell’ente competenti, ancorche’ alla data del
trasferimento non sia stato ancora emesso il relativo atto di contestazione o
di irrogazione della sanzione.
Il cessionario e’ liberato da ogni obbligazione nel caso di
certificato negativo e nel caso che il certificato non sia rilasciato entro
quaranta giorni dalla richiesta.
Gli uffici e gli enti interessati dovranno quindi dedicare la massima
cura e tempestivita’ nell’esame delle richieste presentate e nel rilascio dei
relativi certificati.
In ordine al termine di quaranta giorni previsto, si chiarisce che lo
stesso decorre dalla data in cui la richiesta perviene all’ufficio o all’ente,
mentre il termine finale si identifica con il giorno di ritiro del certificato
presso gli sportelli dell’ufficio o dell’ente ovvero con quello di spedizione
mediante lettera raccomandata.
La circostanza che l’obbligazione del cessionario sia fissata con
riferimento al debito risultante "alla data del trasferimento" dell’azienda o
del ramo di azienda, non esclude che, in mancanza di una diversa disposizione,
il certificato possa essere richiesto in qualsiasi tempo, sia prima che dopo
la cessione.
D’altra parte, la previsione del comma 3 e’ finalizzata anche a porre
il cessionario in grado di conoscere preventivamente le responsabilita’ che
potrebbero conseguire all’acquisto dell’azienda, per cui anche il cessionario
in fieri deve ritenersi legittimato a chiedere la certificazione. In detta
ipotesi, peraltro, e’ necessario che il cedente in fieri manifesti
esplicitamente il proprio consenso alla richiesta del certificato da parte di
terzi.
Resta inteso, comunque, che il cessionario non puo’ ritenersi
esonerato da responsabilita’ con riferimento al periodo intercorrente tra la
data di rilascio del certificato (o la data di scadenza del termine dei
quaranta giorni in caso di mancato rilascio) e quella in cui avviene il
trasferimento dell’azienda.
3. Tutte le limitazioni della responsabilita’, previste nell’articolo 14,
vengono meno, ai sensi del comma 4, se la cessione dell’azienda - anche se
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni - sia stata attuata in
frode ai crediti di natura tributaria (si consideri, per esempio, la
previsione espressa nell’art. 97 del D.P.R. n. 602 del 1973 in ordine agli
atti fraudolenti compiuti dal debitore al fine di sottrarsi al pagamento delle
imposte, interessi e sanzioni amministrative).
In base al comma 5, la frode si presume, salvo prova contraria, se il
trasferimento e’ effettuato nei sei mesi successivi alla constatazione di una
violazione penalmente rilevante e suscettibile di radicare l’azione
corrispondente (e cioe’ se l’azione penale e’ proponibile in quanto non ostano
cause che ne impediscono l’esercizio, come per esempio la prescrizione del
reato).
Riepilogando, la responsabilita’ del cessionario non e’ soggetta ad
alcuna limitazione, sia che si tratti di frode concretamente accertata (la cui
prova deve essere sempre fornita dall’ufficio) sia che si tratti di frode
semplicemente presunta e non vinta da prova contraria.
In entrambi i casi, nessun effetto limitativo e tanto meno liberatorio
puo’ derivare dal certificato eventualmente rilasciato (o dal mancato rilascio
nel termine di quaranta giorni) essendo tutto cio’ superato dal provato
disegno fraudolento. Il cessionario rispondera’ pertanto solidamente (ma senza
piu’ il beneficio della previa escussione del cedente) ed illimitatamente di
tutte le violazioni commesse dal cedente fino alla data del trasferimento,
anche se a tale data le stesse non siano state ancora constatate, purche’
ovviamente vengano rispettati i termini di decadenza previsti per
l’accertamento.
ARTICOLO 15. Trasformazione, fusione e scissione di società.
- 1. La società o l’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l’articolo 2499 codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in
solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 15 disciplina la responsabilita’ relativa al pagamento
delle sanzioni nei casi di trasformazione, fusione e scissione di societa’ o
enti.
1. Il comma 1 stabilisce che la societa’ o l’ente risultante dalla
trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli
obblighi delle societa’ trasformate o fuse relativi al pagamento delle
sanzioni.
La norma in esame costituisce una mera conferma di principi generali
gia’ esistenti, che avrebbero trovato applicazione anche in assenza di una
previsione espressa. Infatti, va tenuto conto che:
- la trasformazione della societa’ da un tipo all’altro non comporta
l’estinzione della societa’ e la costituzione di un nuovo soggetto
giuridico, ma la semplice modificazione dell’atto costitutivo. Il che trova
conferma nell’ultimo comma dell’art. 2498 del codice civile secondo il quale
la societa’ risultante dalla trasformazione "conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione";
- ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, codice civile, "la societa’ che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli
obblighi delle societa’ estinte".
Con riferimento alle violazioni commesse dopo il 1 aprile 1998, gli
obblighi relativi al pagamento delle sanzioni si identificano con quelli
previsti dall’art. 11, comma 1, che prevede il sorgere di una responsabilita’
di tipo "solidale" con la persona fisica che ha commesso il fatto, qualora si
tratti di violazioni:
a) che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo (sono
escluse, quindi, dall’ambito applicativo della suddetta responsabilita’
solidale le violazioni formali);
b) commesse dal dipendente o dal rappresentante o dell’amministratore anche di
fatto di societa’, associazione o ente, con o senza personalita’ giuridica,
nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze.
Ne consegue che la societa’ o l’ente risultante dalla trasformazione o
dalla fusione subentra anche nel diritto al regresso nei confronti dell’autore
(persona fisica) della violazione, secondo le previsioni del citato art. 11.
Il comma 1 dell’articolo in esame reca, inoltre, un’ulteriore ed
espressa conferma circa l’applicabilita’, anche nell’ambito della sanzioni
tributarie, dell’art. 2499 del codice civile secondo cui la trasformazione di
una societa’ non libera i soci a responsabilita’ illimitata dalla
responsabilita’ (sussidiaria) per le obbligazioni sociali anteriori
all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle
imprese. Al riguardo va ricordato che la deroga contenuta nell’articolo in
questione, secondo la quale la responsabilita’ dei soci viene meno se i
creditori sociali "hanno dato il loro consenso alla trasformazione" non puo’
trovare applicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con
riguardo ai crediti tributari, stante l’indisponibilita’ dei medesimi (Cass.
11 luglio 1981, n. 4510).
2. Il comma 2 prevede che nei casi di scissione anche parziale di societa’ o
enti, ciascuna societa’ od ente e’ obbligato in solido al pagamento delle
somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la
scissione produce effetto.
Com’e’ noto, la scissione di una societa’ puo’ avvenire secondo due
modalita’, ai sensi dell’art. 2504-septies del codice civile:
a) mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio a piu’ societa’,
preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o
quote ai soci della prima (in questa ipotesi, la societa’ scissa cessa di
esistere);
b) mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o piu’ societa’,
preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o
quote ai soci della prima (in tal caso la societa’ scissa continua ad
esistere).
In entrambe le ipotesi sorge, come si e’ detto, una responsabilita’
solidale delle societa’ (sia quella scissa che quelle beneficiarie) per le
violazioni commesse prima della scissione, in conformita’ del resto a quanto
gia’ stabilito dall’art. 2504-decies del codice civile, ma senza i limiti ivi
previsti (relativi al valore effettivo del patrimonio netto trasferimento o
rimasto).
Anche in ordine alla scissione vale l’osservazione gia’ fatta a
proposito della trasformazione e fusione, circa il tipo di violazione cui
inerisce la responsabilita’ di cui trattasi. Cosi’ per esempio, se il
rappresentante legale della societa’ "Alfa" commette dopo il 1 aprile 1998 una
violazione i cui effetti si riflettono sul patrimonio della societa’ stessa
(in quanto incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo), la
quale poi si "scinde", alla responsabilita’ solidale della societa’ "Alfa",
che nasce per effetto dell’art. 11, si sostituisce (nell’ipotesi di scissione
totale) o si aggiunge (nel caso di scissione parziale) la responsabilita’
solidale delle societa’ beneficiarie, ferma restando ovviamente la
responsabilita’ diretta del rappresentante legale. Non cosi’, qualora trattasi
di violazione di carattere formale della quale risponde solo l’autore persona
fisica (nella specie il rappresentate legale della societa’ "Alfa").
ARTICOLO 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza,
l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18
sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro
presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’articolo 22.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 16 disciplina in modo tendenzialmente unitario il
procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie,
introducendo talune innovazioni che vanno al di la’ degli aspetti meramente
procedurali per riflettersi anche su un piano sostanziale.
1. Il comma 1 individua gli organi titolari della potesta’ di irrogazione
delle sanzioni negli uffici dell’amministrazione finanziaria o negli enti
locali competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
Il procedimento inizia con la notifica, da parte dell’ufficio o ente,
di un apposito atto di contestazione all’autore della violazione. Qualora la
contestazione riguardi una violazione che abbia inciso sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, la notificazione dell’atto deve avvenire anche ai
soggetti obbligati in solido, se, com’e’ ovvio, l’ufficio o l’ente intendono
agire nei confronti di questi.
Il procedimento in esame deve essere obbligatoriamente utilizzato per
l’irrogazione delle sanzioni relative a violazioni non incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo (c.d. violazioni formali), mentre
puo’ essere facoltativamente utilizzato per le sanzioni collegate al tributo
cui si riferiscono (che possono anche essere inflitte direttamente con l’atto
di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 17, comma 1) e per le
sanzioni relative agli omessi e ritardati versamenti (che possono anche essere
irrogate mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17, comma 3, e che, in
ogni caso, non sono definibili in via agevolata).
In funzione anche di una eventuale migliore difesa in sede processuale
e’ opportuno che il procedimento in rassegna venga utilizzato in tutti i casi
in cui si intendano irrogare sanzioni per violazioni commesse con dolo o colpa
grave al trasgressore non coincidente con il soggetto passivo del tributo.
Cio’ in quanto il contraddittorio anticipato puo’ consentire di acquisire
elementi utili per una piu’ ponderata valutazione dell’elemento soggettivo
proprio della violazione contestata, rendendo quindi possibili correzioni
istruttorie in modo da non esporre il successivo eventuale atto di irrogazione
a censure di infondatezza o illegittimita’.
L’atto deve contenere, a pena di nullita’:
- l’indicazione dei fatti materiali attribuiti al trasgressore, degli elementi
probatori, delle norme applicabili e dei criteri seguiti per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita’;
- l’indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. L’atto di contestazione deve inoltre contenere:
- l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni
dalla sua notificazione, con l’indicazione dei benefici in tal caso
spettanti: riduzione della sanzione ad un quarto della misura indicata e
comunque a un importo non inferiore ad un quarto dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo
(nell’ipotesi di sanzioni relative agli omessi o ritardati versamenti, deve
invece essere evidenziato che non e’ ammessa la definizione agevolata); non
applicabilita’ delle eventuali sanzioni accessorie relative alle violazioni
contestate; non considerazione della violazione ai fini della recidiva di
cui all’art. 7, comma 3;
- l’indicazione della possibilita’ di produrre, nello stesso termine di
sessanta giorni, deduzioni difensive, qualora non si ritenga di dover
accedere alla definizione agevolata;
- l’indicazione dell’autorita’ giudiziaria o amministrativa alla quale e’
possibile proporre l’impugnazione immediata.
2. Ricevuta la notifica dell’atto di contestazione, l’autore delle violazioni
e i soggetti obbligati in solido possono, entro sessanta giorni dalla
notificazione:
a) definire la controversia con il pagamento delle sanzioni ridotte.
La definizione eseguita dagli obbligati in via solidale comporta
l’estinzione dell’obbligazione propria dell’autore materiale, cosi’ come
quella eseguita dall’autore materiale comporta l’estinzione dell’obbligazione
riferibile ai coobbligati. Tuttavia, se questi coincidono con i soggetti
indicati nell’art. 11, comma 1, e la violazione e’ commessa con colpa (non
grave), il pagamento dell’autore delle violazioni nelle ipotesi previste
dall’art. 5, comma 2, determina l’estinzione dell’obbligazione dei coobbligati
nei limiti dell’importo entro cui la sanzione puo’ essere eseguita nei
confronti dell’autore, ossia fino a lire 100 milioni (va da se’ che se questi
si determina ad estinguere l’intera obbligazione anche per somma eccedente
lire 100 milioni, il pagamento comporta l’estinzione integrale
dell’obbligazione posta a carico dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1). Ne
discende, in quest’ultimo caso, che i responsabili per la sanzione possono
definire l’obbligazione loro propria (ossia l’obbligazione eventualmente
residua) nei termini e secondo le modalita’ indicate nell’art. 16, comma 3,
dopo la notificazione nei loro confronti dell’atto di contestazione. La
riduzione, sempre nelle ipotesi contemplate nell’art. 5, comma 2, opera
sull’ammontare complessivo della sanzione irrogabile, cosicche’, mentre nei
confronti dell’autore l’importo esigibile rimane stabilito nell’ammontare di
lire 100 milioni, rispetto ai responsabili solidali di cui all’art. 11, comma
1, l’ammontare della somma da corrispondere per conseguire la definizione
agevolata e’ pari alla differenza fra quanto corrisposto dall’autore e il
quarto della somma indicata nell’atto di contestazione. Ad esempio, se in esso
e’ indicata la sanzione di lire 500 milioni e l’autore della violazione paga
lire 100 milioni, per conseguire la definizione agevolata occorrera’
l’ulteriore versamento di lire 25 milioni. Il tutto, ovviamente, nel termine
di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto.
La definizione impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.
b) Produrre deduzioni difensive avanti all’ufficio o all’ente locale che ha
emanato l’atto. In questa ipotesi non e’ ammessa impugnazione
immediata avanti all’autorita’ giudiziaria o a quella amministrativa indicata dall’art. 18,
vuoi che le deduzioni siano presentate soltanto dall’autore delle violazioni o
da uno dei soggetti obbligati solidalmente, vuoi che siano presentante da
entrambi. Se avverso l’atto di contestazione e’ stata proposta impugnazione
immediata, la presentazione delle deduzioni difensive, anche da parte di un
soggetto diverso da quello impugnante, ne determina l’improcedibilita’. In
simile circostanza, sara’ onere della parte resistente comunicare
all’autorita’ giudiziaria o amministrativa avanti alla quale pende la
controversia l’avvenuta presentazione delle deduzioni affinche’ questa adotti
i provvedimenti necessari.
c) Impugnare immediatamente l’atto avanti alle commissioni tributarie o, per i
tributi per i quali non sussiste competenza di queste, all’autorita’
giudiziaria ordinaria, ovvero avanti all’autorita’ preposta a decidere la
lite in via amministrativa ai sensi dell’art. 18.
Tuttavia, come si e’ appena detto, l’impugnazione immediata non e’
ammessa in presenza di deduzioni difensive.
Mentre nell’ipotesi sub c) l’impugnazione immediata comporta la
conversione ex lege dell’atto di contestazione in provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, nell’ipotesi sub b), l’ufficio o l’ente, se ritengono di non
accogliere la difesa degli interessati, devono provvedere ad emanare apposito
atto di irrogazione, da notificare entro un anno dalla presentazione delle
deduzioni difensive. In questo caso, l’ufficio o l’ente devono motivare il
provvedimento, sempre a pena di nullita’, anche in ordine alle deduzioni
medesime, cosi’ da rendere edotti i soggetti interessati dei motivi che ne
hanno determinato il mancato accoglimento.
La notificazione deve avvenire nei confronti di tutti i soggetti ai
quali sia stato originariamente notificato l’atto di contestazione,
indipendentemente dal fatto che solo alcuni di questi abbiano presentato
deduzioni difensive.
Si sottolinea che, nelle ipotesi in cui siano state concesse misure
cautelari ai sensi dell’art. 22 (ipoteca e sequestro conservativo), i
provvedimenti corrispondenti perdono efficacia se l’atto di irrogazione non
viene notificato entro 120 giorni dalla presentazione delle deduzioni
difensive (si vedano, per questo aspetto, anche le precisazioni formulate con
riferimento all’art. 22). In tal caso e’ evidente come gli uffici debbano
attivarsi in modo che il provvedimento di irrogazione venga notificato entro
quest’ultimo termine, cosi’ da impedire la perdita di efficacia dei
provvedimenti cautelari.
ARTICOLO 17. Irrogazione immediata.
1. In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E’ ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 17 detta una disciplina in deroga a quella indicata
nell’art. 16, offrendo agli uffici e agli enti la possibilita’ di irrogare le
sanzioni senza previa contestazione.
L’irrogazione immediata e’ consentita per le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono (comma 1) e per le sanzioni riguardanti l’omesso o
ritardato pagamento dei tributi (comma 3).
Entrambi i procedimenti disciplinati dall’art. 17 non sono peraltro
obbligatori: e’ sempre possibile infatti adottare il procedimento di cui
all’art. 16 e tale soluzione e’ preferibile quando si intendono irrogare
sanzioni per violazioni commesse con dolo o colpa grave al trasgressore non
coincidente con il soggetto passivo del tributo.
1. Il comma 1 consente agli uffici e agli enti locali di irrogare, senza
previa contestazione, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono con
notificazione di atto contestuale a quello di accertamento o di rettifica.
Come gia’ previsto dalle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento dei principali tributi, le sanzioni per le violazioni di omessa
presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione sono irrogabili
con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica; rispetto alla
previgente disciplina, si evidenziano le seguenti novita’:
- le sanzioni "possono essere irrogate" con atto contestuale, per cui e’
possibile, anche per le sanzioni in questione, adottare il procedimento di
irrogazione di cui al precedente art. 16; come gia’ accennato, la notifica
dell’atto di contestazione e’ preferibile nei casi in cui si intendano
irrogare sanzioni a titolo di dolo o colpa grave e il procedimento di
accertamento non prevede una fase di contraddittorio anticipato che puo’
consentire l’acquisizione di elementi utili per una piu’ ponderata
valutazione dell’elemento soggettivo;
- con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica non sono piu’
irrogabili le sanzioni per violazioni non collegate direttamente al tributo
cui si riferiscono, per le quali deve essere obbligatoriamente utilizzato il
procedimento di cui all’art. 16.
Il provvedimento di irrogazione, ancorche’ "contestuale" all’avviso di
accertamento o di rettifica, e’ connotabile, dal punto di vista strutturale,
come atto autonomo e deve quindi essere motivato, a pena di nullita’, secondo
le prescrizioni dell’art. 16, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, e’ ammessa
definizione agevolata della controversia con il pagamento di un importo pari
ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei
minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun
tributo.
La definizione puo’ essere attuata da ognuno dei soggetti destinatari
del provvedimento e produce, in punto di estinzione dell’obbligazione anche
solidale, gli effetti propri dell’adempimento secondo le precisazioni gia’
fornite in sede di commento dell’art. 16.
La definizione agevolata prevista dall’art. 17, comma 2, e’ riferita
esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo.
Essa si differenzia quindi dalla rinuncia all’impugnazione ai sensi
dell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 cui conseguono, oltre alla riduzione
delle sanzioni, la definitivita’ del provvedimento di accertamento e gli
ulteriori effetti previsti dall’art. 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, dello
stesso d.lgs. n. 218 del 1997.
3. Il comma 3 consente agli uffici e agli enti locali di irrogare, mediante
iscrizione a ruolo e senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi. Identico procedimento puo’ essere utilizzato
quando l’omesso o il ritardato pagamento dei tributi risultano dalle
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.
n. 600 del 1973 e, in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli
articoli 54-bis e 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento, limitatamente alle
sanzioni, deve essere notificata anche all’autore della violazione quando egli
non coincide con il soggetto passivo del tributo e la violazione e’ stata
commessa dopo il 1 aprile 1998.
Per le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998, invece, la cartella
di pagamento continua ad essere notificata unicamente ai soggetti passivi del
tributo, tenuto conto dei principi generali in tema di efficacia temporale
delle leggi punitive.
Come gia’ precisato, il procedimento di irrogazione immediata
disciplinato dal comma 3 dell’art. 17 non deve essere obbligatoriamente
utilizzato in tutte le ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei tributi.
In particolare, l’irrogazione mediante iscrizione a ruolo non potra’
avvenire nei casi in cui:
- l’ufficio ritenga che la violazione sia stata commessa con dolo o colpa
grave, essendo indispensabile la specifica motivazione in ordine
all’elemento soggettivo;
- per i tributi cui le violazioni si riferiscono non e’ prevista la
riscossione mediante iscrizione a ruolo.
Indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato, l’ultimo
periodo del comma 3 prevede espressamente che relativamente alle sanzioni per
omesso o ritardato pagamento dei tributi non si applica la definizione
agevolata prevista negli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2.
ARTICOLO 18. Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.
2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all’azione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adlta anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione.
Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo h proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell’ufficio che ha irrogato le sanzioni.
3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l’autorità giudiziaria, il ricorso
amministrativo h improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia
pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla
notificazione della decisione di improcedibilità.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
1. Il comma 1 dell’articolo 18 dispone che contro i provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni e’ ammesso ricorso, conformemente a quanto previsto
dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, avanti alle commissioni tributarie.
L’impugnazione, come gia’ si e’ sottolineato, e’ ammessa anche in relazione
all’atto di contestazione di cui all’art. 16, che, in mancanza delle memorie
difensive, si considera provvedimento di irrogazione.
Si ricorda che il termine per ricorrere e’, a pena di
inammissibilita’, di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992,
e che la commissione tributaria provinciale adita e’, secondo il dettato
dell’art. 4, comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, quella
competente territorialmente in base alla circoscrizione dove ha sede l’ufficio
che ha emanato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Circa tutte le altre problematiche relative alla instaurazione del
procedimento giurisdizionale si rinvia alle norme sul processo tributario
recate dal predetto decreto legislativo n. 546 del 1992.
2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo n. 546 del 1992, l’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo in
commento prevede la possibilita’ di proporre impugnazione, alternativamente, o
mediante ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notificazione del
provvedimento o con azione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria, entro
i termini previsti dalle singole leggi d’imposta.
Tale disposizione recepisce tanto il parere espresso dal Consiglio di
Stato (Sezione III del 22 dicembre 1992) quanto il piu’ recente orientamento
della Corte Costituzionale (Sentenza n. 56 del 20-24 febbraio 1995) che
riconoscono la possibilita’ di promuovere l’azione giudiziaria ordinaria,
anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
L’autorita’ giudiziaria puo’ comunque essere adita anche dopo la
decisione amministrativa, entro centottanta giorni dalla notificazione di
quest’ultima.
Il ricorso amministrativo e’ proposto alla Direzione regionale delle
entrate territorialmente competente in ragione della sede dell’ufficio che ha
irrogato le sanzioni, salvo che la legge non attribuisca, con riferimento al
tributo in questione, la competenza ad altro ufficio o organo amministrativo.
3. Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, in presenza di piu’ soggetti
legittimati a ricorrere avverso lo stesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, l’esperimento dell’azione dinanzi all’autorita’ giudiziaria da parte
di alcuno di essi rende improponibile il ricorso amministrativo da parte di
altro soggetto legittimato.
Qualora, invece, la tutela in via amministrativa sia stata
tempestivamente attivata da alcuno dei soggetti destinatari del provvedimento
sanzionatorio e successivamente intervenga l’instaurazione del giudizio
ordinario promosso da altro soggetto legittimato, l’organo amministrativo
chiamato a decidere (Direzione regionale delle entrate o altro organo o
ufficio competente) deve dichiarare la improcedibilita’ del ricorso. In
questo caso la controversia deve essere riproposta avanti all’autorita’
giudiziaria, nel termine di 180 giorni dalla notificazione della decisione di
improcedibilita’. La riproposizione dell’impugnazione puo’ avvenire, oltre che
con l’ordinaria azione, anche mediante l’intervento volontario autonomo, ai
sensi dell’art. 105 c.p.c., nel processo gia’ pendente tra l’altro soggetto
impugnante e l’amministrazione.
4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell’autorita’ giudiziaria in
ordine a ricorsi contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, per
espressa previsione del comma 4 dell’art. 18, sono immediatamente esecutive,
nei limiti fissati dall’articolo 19 che saranno di seguito illustrati. La
stessa esecutivita’ si ha nei casi di sentenze che decidano in ordine a
sanzioni irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o di
rettifica, senza previa contestazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo in commento. Si tratta di una innovazione di carattere
fondamentale, visto che, secondo la previgente normativa l’esecuzione delle
sanzioni amministrative (specificamente delle pene pecuniarie) era rinviata -
in linea di massima - al momento in cui il provvedimento di irrogazione
diventava definitivo. L’esecuzione parziale in base a sentenza di 1 grado (o
a decisione amministrativa) e’ ampiamente giustificata non potendosi cogliere
alcuna differenza realmente significativa tra esecuzione provvisoria della
pretesa tributaria ed esecuzione provvisoria della sanzione.
E’ opportuno specificare che sono immediatamente esecutive solo le
sentenze emesse sulla base di ricorsi presentati avverso provvedimenti
notificati dopo il 1 aprile 1998, mentre per il periodo anteriore vige
tuttora il principio secondo cui le sanzioni si pagano solo dopo l’ultima
sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione. Cio’ in
quanto le disposizioni del decreto legislativo n. 472 del 1997 si applicano,
per espressa previsione dell’art. 25, solo alle violazioni non ancora
contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla citata data
della sua entrata in vigore, ad eccezione di alcune norme - tra le quali non
sono peraltro previsti ne’ l’art. 18, comma 4, ne’ l’art. 19, comma 1 - che
hanno efficacia retroattiva.
Pertanto, affinche’ la sentenza possa considerarsi immediatamente
esecutiva non e’ sufficiente che il relativo ricorso sia stato presentato dopo
il 1 aprile 1998, se l’atto impugnato e’ stato notificato anteriormente a
detta data.
ARTICOLO 19. Esecuzione delle sanzioni.
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (5), recante disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale pur sospendere l’esecuzione applicando, in quanto
compatibili, le previsioni dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (5).
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di
fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione h riscossa
provvisoriamente dopo la decisione dell’organo al quale h proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell’ammontare da questo stabilito. L’autorità giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall’esecuzione pur derivare un danno grave ed irreparabile, pur disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5. Se l’azione viene iniziata avanti all’autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adlta dopo
la decisione dell’organo amministrativo, la sanzione pecuniaria h riscossa per intero o per il suo residuo
ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l’eventuale sospensione disposta dal giudice
d’appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che
risulta dovuta, l’ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o
notificazione della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione h divenuto definitivo.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
1. Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che, in caso di ricorso alle commissioni
tributarie, si applica il disposto dell’art. 68, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 546 del 1992, inerenti al pagamento del tributo in corso di
giudizio.
Il rinvio all’art. 68, comma 1, comporta l’estensione del principio
della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche alle sanzioni
tributarie. Tale disciplina si applica anche nei casi in cui non e’ prevista
la riscossione frazionata del tributo cui le violazioni si riferiscono.
Conseguentemente, con l’art. 29 del d.lgs. in commento e’ stato
modificato il comma 3 del citato art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 con la
soppressione delle parole "e le sanzioni pecuniarie".
Alla luce di quanto sopra le sanzioni sono riscosse, a titolo
provvisorio:
- per i due terzi, dopo la sentenza della commissione provinciale che respinge
il ricorso;
- per l’ammontare risultante dalla sentenza di primo grado e comunque non
oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione
tributaria regionale.
Tutti gli importi da versare sulla base delle decisioni delle
commissioni tributarie, provinciali e regionali, vanno in ogni caso ridotti di
quanto gia’ eventualmente corrisposto.
Va comunque evidenziato che a differenza di quanto previsto
dall’art. 68 citato, secondo il quale il tributo in contestazione deve essere
versato in pendenza di giudizio con i relativi interessi previsti dalle leggi
fiscali, la riscossione frazionata delle sanzioni non comportera’ riscossione
dei relativi interessi, in quanto l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo
in esame espressamente dispone che "la somma irrogata a titolo di sanzione non
produce interessi".
2. Lo stesso comma 1 prevede, inoltre, l’applicabilita’ alle sanzioni
tributarie della disposizione recata dal comma 2 dell’art. 68 del decreto
legislativo n. 546 del 1992 secondo la quale "se il ricorso viene accolto, il
tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti
dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni
dalla notificazione della sentenza".
In realta’ il richiamo all’art. 68, comma 2, puo’ generare qualche
perplessita’ in quanto tale disposizione prevede, solo il rimborso a seguito
della sentenza della commissione tributaria provinciale, nulla disponendo per
i rimborsi a seguito di sentenza della commissione tributaria regionale. Al
riguardo va precisato che della disposizione va data un’interpretazione logica
che consenta di superarne lo stretto tenore letterale, nel senso di
riconoscere il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto
anche a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria
regionale.
A tale conclusione induce l’analoga disposizione dettata dal comma 6
del medesimo art. 19, il quale dispone, per i casi in cui non sussista la
giurisdizione delle commissioni tributarie, che l’ufficio deve provvedere al
rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito nelle
sentenze di primo e di secondo grado.
Alla luce di tale interpretazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, se
il ricorso in grado di appello o nel successivo grado avanti alla Corte di
cassazione viene accolto, la sanzione corrisposta in eccedenza rispetto a
quella risultante dalla sentenza del giudice a quo deve essere rimborsata
d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Ai sensi dell’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per poter
ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza il contribuente deve
notificare la sentenza all’ufficio che deve adempiere entro novanta giorni da
detta notifica. A tal fine, per contro, non e’ sufficiente la comunicazione
della sentenza (come e’ invece previsto dal citato comma 6 dell’art. 19 per i
casi in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie), in
quanto il citato art. 68, comma 2, non considera tale adempimento presupposto
idoneo per il conseguimento del rimborso.
3. Il comma 2 dell’art. 19 prevede che la commissione tributaria regionale
puo’ sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni
dell’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quindi, delibato il merito
e accertata la possibilita’ che dall’esecuzione discenda un danno grave e
irreparabile. Atteso il richiamo all’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, la
sospensione puo’ essere concessa solo su istanza motivata del ricorrente,
proposta secondo le modalita’ stabilite nella medesima disposizione. Detta
istanza puo’ essere proposta anche con l’appello incidentale nei modi e nei
termini previsti dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
4. Il comma 3 dell’art. 19 prevede, a differenza di quanto disposto
dall’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, che la sospensione "deve essere
concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione
bancaria o assicurativa". Ne consegue l’obbligo per la commissione tributaria
di concedere la sospensione a seguito del rilascio della garanzia, mentre
l’art. 47 citato considera la prestazione di garanzia solo un onere che "puo’"
essere imposto dal giudice stesso per la concessione del provvedimento di
sospensione. Nel caso venga prestata garanzia, pertanto, non occorre la valutazione
da parte del giudice in ordine all’esistenza dei presupposti per l’emanazione
dell’ordinanza di sospensione, ovvero del fumus boni iuris e del danno grave
ed irreparabile, essendo sufficiente, a tal fine, che la garanzia prestata
venga ritenuta idonea. Gli effetti della sospensione cessano, in ogni caso,
dalla data di pubblicazione della sentenza, in applicazione di quanto disposto
dall’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546.
5. Ai sensi del comma 4, qualora non sussista la giurisdizione delle
commissioni tributarie e sia stato proposto ricorso all’organo amministrativo,
la sanzione e’ riscossa provvisoriamente dopo la decisione dello stesso, nei
limiti della meta’ dell’ammontare fissato nella decisione medesima.
Tuttavia, l’autorita’ giudiziaria adita ai sensi dell’art. 18, comma
2, successivamente alla decisione amministrativa ed entro 180 giorni dalla sua
notificazione, puo’ concedere la sospensione dell’esecuzione, se da questa
puo’ derivare un danno grave ed irreparabile e previa delibazione del merito.
In ordine alla valutazione dei presupposti di concedibilita’ della
sospensione dell’esecutivita’ della decisione amministrativa va precisato che
bisogna tener conto non solo dell’interesse dell’istante, ma anche di quello
dell’amministrazione finanziaria o dell’ente impositore circa la perdita di
garanzie patrimoniali nelle more della definizione del giudizio principale od
anche la maggiore difficolta’ dell’esazione futura della sanzione.
L’autorita’ giudiziaria e’, invece, obbligata a concedere la
sospensione della esecuzione nel caso in cui venga offerta idonea garanzia.
E’ opportuno evidenziare che, in tale circostanza, il legislatore non
ha provveduto a precisare forme specifiche di prestazioni di garanzia e che la
valutazione della idoneita’ della stessa ai fini della riscossione e’ rimessa
al libero convincimento del giudice ordinario, compatibilmente con il quantum
connesso al provvedimento di irrogazione delle sanzioni e con la connessa
garanzia patrimoniale prestata dal contribuente.
6. Sempre con riferimento all’ipotesi in cui non sussiste la giurisdizione
delle commissioni tributarie, il comma 5 dell’art. 19 prevede che qualora
l’azione sia iniziata dinanzi al giudice ordinario ovvero qualora questo venga
adito dopo la decisione del giudice amministrativo la sanzione e’ riscossa
dopo la sentenza di primo grado; nel primo caso per l’intero ammontare da
questa stabilito, nel secondo caso, per il suo residuo ammontare, cioe’ per
l’importo che ancora sia dovuto.
Con tale disposizione quindi, il legislatore ha inteso distinguere
l’ipotesi in cui si preferisca adire direttamente il giudice ordinario, senza
promuovere, in prima istanza, la decisione amministrativa, dal caso in cui si
ricorra all’autorita’ giudiziaria ordinaria successivamente alla decisione
assunta dall’organo amministrativo. In tale seconda ipotesi, infatti, in
virtu’ di quanto previsto dall’art. 19, comma 4, si puo’ verificare la
circostanza della riscossione provvisoria del "residuo ammontare" della
sanzione in quanto, con la decisione amministrativa si rende immediatamente
esecutiva l’esazione della stessa solo nella meta’ del suo ammontare.
In ambedue le circostanze, comunque, il giudice d’appello puo’
sospendere l’esecuzione previa delibazione del merito e quando dall’esecuzione
stessa puo’ derivare un danno grave e irreparabile, e deve, in ogni caso
sospenderla se viene offerta idonea garanzia.
7. Nel caso in cui, invece, la sentenza di primo e di secondo grado emessa dal
giudice ordinario decida la quantificazione di una sanzione pecuniaria
inferiore a quanto gia’ corrisposto con l’esecuzione provvisoria, il comma 6
dell’art. 19 prevede l’obbligo, per l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato,
di procedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione o
comunicazione della sentenza.
Si tratta della regola dettata dal comma 2 dell’art. 68 del decreto
legislativo n. 546 del 1992, che, come gia’ visto, per espresso richiamo
contenuto nel comma 1, dell’art. 19 del decreto legislativo in commento, si
applica anche all’esecuzione delle sanzioni relative a tributi per i quali
sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie.
8. Le disposizioni dell’articolo in commento non si applicano, ai sensi del
comma 7, alle sanzioni accessorie le quali, infatti, sono eseguite solo quando
il provvedimento di irrogazione e’ divenuto definitivo per mancata
impugnazione o per definitivita’ della decisione amministrativa o della
sentenza del giudice ordinario.
ARTICOLO 20. Decadenza e prescrizione.
1. L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione h stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 20 disciplina il termine di decadenza entro il quale gli
uffici o gli enti impositori devono contestare la violazione (art. 16) ovvero
irrogare direttamente la sanzione con atto contestuale all’avviso di
accertamento o di rettifica o mediante iscrizione a ruolo (art. 17), nonche’
l’ulteriore termine prescrizionale del diritto alla riscossione della
sanzione.
Il comma 1 stabilisce, in via di principio, che l’amministrazione
finanziaria, ovvero l’ente locale, possono contestare la violazione o irrogare
la sanzione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale
e’ avvenuta la commissione della violazione stessa. Tuttavia, qualora con
riferimento al potere di accertamento del tributo sia previsto un termine di
decadenza piu’ ampio, si prevede che quest’ultimo prevalga. Entro gli stessi
termini, a pena di decadenza, devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali
sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 3.
Al fine di consentire agli uffici di intraprendere tempestivamente il
procedimento di irrogazione della sanzione anche nei confronti del soggetto
indicato come autore nelle deduzioni difensive svolte da colui nei cui
confronti sia stata attuata la contestazione, il comma 2 prevede che i termini
anzidetti siano prorogati di un anno, sempreche’ la notificazione dell’atto di
contestazione o del provvedimento di irrogazione siano state eseguite
tempestivamente ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti
coobbligati.
Irrogata la sanzione, l’ufficio deve provvedere alla riscossione entro
il termine di cinque anni. Si tratta di un termine di prescrizione,
suscettibile pertanto di essere interrotto ai sensi dell’art. 2943 codice
civile. In particolare, poi, l’impugnazione del provvedimento di irrogazione
interrompe la prescrizione con effetto permanente, cosicche’, definito il
procedimento, inizia la decorrenza di un nuovo termine quinquennale.
ARTICOLO 21. Sanzioni accessorie.
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l’interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o
revisore di societ` di capitali e di enti con personalit` giuridica, pubblici o privati;
b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per
l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall’esercizio di attivit` di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne
stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell’infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
La norma individua le nuove sanzioni amministrative accessorie che si
affiancano a quelle principali, consistenti nel pagamento di una somma di
denaro. Le sanzioni accessorie previste possono incidere sulla capacita’ di
ricoprire cariche (lettera a), sulla partecipazione a gare per l’affidamento
di appalti pubblici e forniture (lettera b), sul conseguimento di licenze,
concessioni e autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di
attivita’ di lavoro autonomo (lettera c), nonche’ direttamente sull’esercizio
di attivita’ di lavoro autonomo o di impresa (lettera d).
Per tutte le sanzioni accessorie il limite massimo di durata e’ stato
fissato in sei mesi.
Le sanzioni accessorie devono essere applicate secondo criteri di
proporzionalita’ e adeguatezza con la sanzione principale. A tale fine, il
comma 2 dell’art. 21 ha previsto che si debba avere riguardo alla disciplina
delle singole leggi d’imposta che, oltre a individuare il presupposto in
presenza del quale le sanzioni accessorie si applicano, ne stabiliscono i
limiti temporali, tenuto conto della gravita’ dell’infrazione e della misura
edittale della sanzione principale.
Si ricorda che, nell’ipotesi di definizione agevolata ai sensi degli
artt. 16 e 17, non puo’ aver luogo l’irrogazione di sanzioni accessorie.
Ancorche’ l’ipotesi non sia espressamente disciplinata nell’art. 17, si deve
ritenere che la definizione agevolata ai sensi del comma 2 comporti
l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento con il quale le sanzioni
accessorie siano state irrogate. Costituisce tuttavia deroga a tale previsione
il caso della recidivita’ nella violazione degli obblighi di rilascio dello
scontrino e della ricevuta fiscale, dal momento che l’art. 12, comma 2, del
d.lgs. n. 471 del 1997 considera rilevanti, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni accessorie, anche le violazioni definite in via agevolata, come del
resto gia’ avveniva sotto la previgente normativa.
ARTICOLO 22. Ipoteca e sequestro conservativo.
1. In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, pur chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l’istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto h ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell’ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l’organo dinanzi al quale è in corso il procedimento pur di non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l’ufficio o l’ente richiedente, la cancellazione dell’ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito
della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza
costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte,
il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entit` dell’iscrizione o del
sequestro; se la sentenza h pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è
stata impugnata con ricorso per cassazione.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
L’articolo 22 disciplina il procedimento che l’ufficio o l’ente devono
seguire quando, avendo fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, intendono ottenere, in via cautelare, l’iscrizione di ipoteca sui
beni del trasgressore e soggetti obbligati in solido o il sequestro
conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.
La norma ha operato una profonda revisione dl procedimento di adozione
delle misure cautelari, rimettendo, ove possibile, i relativi poteri al
giudice speciale tributario e, in mancanza della sua giurisdizione, al
Tribunale civile competente in ragione della sede dell’ufficio o ente che ne
domanda l’adozione.
1. Il procedimento e’ attivato mediante istanza motivata, che deve contenere:
- l’indicazione del titolo in base al quale si procede (atto di contestazione
o di irrogazione della sanzione, processo verbale di constatazione);
l’indicazione della somma per la quale si intende procedere (ammontare delle
sanzioni);
- le ragioni che giustificano il timore di perdere la garanzia del credito
durante il tempo necessario per la riscossione (periculum in mora);
- la misura cautelare che si intende ottenere (ipoteca o sequestro
conservativo);
- l’individuazione e descrizione dei beni o diritti oggetto del provvedimento
invocato.
Si ricorda che possono essere oggetto di ipoteca, oltre ai beni
immobili, i diritti, le rendite e tutti gli altri beni (navi, aeromobili e
autoveicoli) indicati nell’art. 2810 del codice civile; mentre possono essere
oggetto di sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 671 del codice di
procedura civile, i beni mobili o immobili del debitore, le somme o le cose a
lui dovute, nei limiti in cui la legge ne ammette il pignoramento. Inoltre, la
norma in rassegna richiama espressamente anche l’azienda.
La richiesta di misure cautelari puo’ essere riferita anche ai beni e
all’azienda dei soggetti obbligati in solido, ovviamente per un valore non
superiore a quello corrispondente all’obbligazione.
Cosi’, ad esempio, nell’ipotesi di cessione di azienda il valore dei
beni cui riferire la misura cautelare deve essere determinato con riferimento
all’obbligazione del cessionario che, a sua volta, dipende dall’ammontare del
debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell’amministrazione finanziaria o degli enti preposti all’accertamento dei
tributi di loro competenza. Nelle ipotesi di trasformazione o fusione la
societa’ o l’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione puo’ subire
misure cautelari sui propri beni in relazione alla responsabilita’ per la
sanzione (art. 2499 cod. civ.) e, nell’ipotesi di scissione, l’ipoteca ed il
sequestro possono avere ad oggetto beni per un valore sufficiente a garantire
il pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla
data dalla quale essa produce effetto.
2. Quando ricorre la giurisdizione del giudice tributario, la richiesta deve
essere inoltrata al Presidente della Commissione tributaria provinciale nella
cui circoscrizione ha sede l’ufficio o l’ente procedente.
La richiesta deve essere notificata, anche tramite il servizio
postale, alle parti interessate le quali possono depositare memorie e
documenti difensivi, entro venti giorni dalla notifica.
Al fine di consentire una sollecita formazione del fascicolo d’ufficio
da parte della segreteria della Commissione tributaria, e’ opportuno che
l’ufficio o l’ente procedente provvedano all’immediato deposito dell’istanza
con la prova dell’avvenuta notifica alle parti interessate.
Decorso il termine per il deposito, il presidente fissa con decreto la
trattazione per la prima camera di consiglio utile, trattazione della quale
deve essere data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Solo in
caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta
l’istanza, puo’ provvedere direttamente con decreto. Il decreto, entro il
termine di trenta giorni, e’ reclamabile di fronte al collegio che, sentite le
parti in camera di consiglio, decide con sentenza.
Il procedimento che si instaura con il reclamo contro il provvedimento
presidenziale non coincide esattamente con quello disciplinato dall’art. 28
del decreto legislativo n. 546 del 1992. E’ indubbio, tuttavia, che, per
quanto possibile, si applichino le norme ivi contenute. Si deve ritenere che
la notifica del reclamo, non essendovi parti costituite, debba avvenire nei
confronti di tutte le parti le quali, nei quindici giorni successivi, possono
presentare memorie. Il reclamante, invece, nel termine perentorio di quindici
giorni dall’ultima notificazione, deve depositare copia del reclamo presso la
segreteria della commissione tributaria adita attestando, in caso di consegna
o spedizione a mezzo del servizio postale, la conformita’ dell’atto depositato
a quello consegnato o spedito.
3. Nei casi in cui non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie,
l’istanza motivata di cui al comma 1 deve essere proposta al tribunale
territorialmente competente in ragione della sede dell’ufficio o dell’ente che
richiedono la misura cautelare. L’istanza e’ sostitutiva del ricorso previsto
dall’art. 669-bis del codice di procedura civile.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 669-bis - 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
4. L’esecuzione totale o parziale delle misure cautelari puo’ essere evitata
con la prestazione, nel corso del procedimento cautelare sia davanti alla
commissione tributaria che davanti al tribunale, di idonea garanzia mediante
cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.
Qualora l’istanza di cui al comma 1 abbia fatto seguito alla
notificazione del processo verbale di constatazione, i provvedimenti cautelari
perdono efficacia se, entro il termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, l’ufficio o l’ente non notificano l’atto di contestazione o di
irrogazione della sanzione. L’efficacia delle misure cautelari cessa di
diritto anche nell’ipotesi disciplinata dall’art. 16, comma 7, nel caso in
cui, notificato l’atto di contestazione, l’ufficio o l’ente non notifichino il
provvedimento motivato di irrogazione nel termine di centoventi giorni dalla
data di presentazione delle deduzioni difensive da parte dell’autore della
violazione o dei soggetti obbligati in solido.
In questi casi il presidente della commissione ovvero il presidente
del tribunale, su istanza della parte interessata e sentito l’ufficio o l’ente
richiedente, dispone la cancellazione dell’ipoteca.
Quando la sentenza accoglie il ricorso o la domanda e’ lo stesso
giudice che l’ha pronunciata che dispone l’estinzione dell’ipoteca; se
l’accoglimento e’ parziale il giudice riduce proporzionalmente l’entita’
dell’iscrizione o del sequestro, ma solo su istanza di parte.
Se la sentenza e’ pronunciata dalla Corte di cassazione, la
cancellazione dell’ipoteca ovvero la riduzione dell’entita’ dell’iscrizione e
del sequestro e’ pronunciata dal giudice la cui sentenza e’ stata impugnata
con ricorso per cassazione.
ARTICOLO 23. Sospensione dei rimborsi e compensazione.
1. Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, il pagamento pur essere sospeso se h stato notificato atto di
contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la
compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che pur disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (6).
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
Il comma 1 dell’art. 23 ha previsto che, quando l’autore della
violazione ovvero i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei
confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento puo’ essere sospeso,
in via cautelare, se e’ stato notificato atto di contestazione o di
irrogazione della sanzione, ancorche’ il provvedimento non sia definitivo.
La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o,
qualora esso fosse stato impugnato, dalla decisione della commissione
tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
La sospensione dei rimborsi e’ facoltativa e puo’ operare anche tra
crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi, per cui, ad esempio, a fronte
dell’irrogazione di una sanzione in materia di imposte dirette puo’ essere
sospeso il pagamento di un credito per rimborso di imposta sul valore
aggiunto. La sospensione del pagamento deve essere ovviamente revocata qualora
intervenga la riscossione della somma risultante dall’atto ovvero deve essere
adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della commissione
tributaria o dell’organo adito che determini in misura diversa la somma
dovuta. Il comma 2 introduce un’ipotesi di compensazione legale prevedendo
che, in presenza di un provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il
rimborso pronunci la compensazione.
Poiche’ nella sospensione ovvero nella compensazione possono essere
coinvolti uffici diversi, e’ necessario che l’ufficio competente rispetto alla
sanzione comunichi tempestivamente tutte le informazioni utili all’ufficio
competente per il rimborso.
A mente dei commi 3 e 4, i provvedimenti che decidono della
sospensione o della compensazione devono essere notificati all’autore della
violazione e ai soggetti obbligati in solido. Gli interessati possono impugnarli di fronte alle commissioni tributarie ovvero, se non sussiste la giurisdizione di queste, avanti al tribunale che, come il giudice speciale, ha il potere di disporre la sospensione dell’atto impugnato.
In ordine alla compensazione e alle relative implicazioni contabili si fa riserva di fornire ulteriori e più dettagliate implicazioni operative.
ARTICOLO 24. Riscossione della sanzione.
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione pur eccezionalmente consentirne, su richiesta
dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito pur essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
CIRCOLARE 180/E del 10 luglio 1998
1. Il comma 1 prevede espressamente che "per la riscossione della sanzione si
applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si
riferisce". La norma, in questo modo, riconduce la materia al settore proprio
dell’esazione dei tributi, stabilendo l’applicabilita’ di tutte le
disposizioni relative a questi ultimi. Si rendono cosi’ applicabili, oltre
alle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo dettate dal D.P.R. n. 43
del 1988 che riguardano la quasi totalita’ dei tributi (artt. 63 e segg.), le
norme che disciplinano i versamenti diretti, se ed in quanto sia configurabile
autoliquidazione della sanzione da parte dell’autore della violazione e dei
coobbligati ed un pagamento indipendente dall’emanazione di un atto di
riscossione. Cosi’, ad esempio, le previsioni in tema di versamento diretto
troveranno sicura applicazione nei casi in cui il ravvedimento disciplinato
dall’art. 13 esiga l’immediato pagamento della sanzione determinata tenuto
conto degli abbattimenti previsti in questa disposizione ed anche nelle
ipotesi di definizione agevolata della contestazione e della controversia
secondo le prescrizioni degli artt. 16 e 17; norme, queste, che collegano il
perfezionamento della definizione al pagamento della penalita’ ridotta senza
intervento dell’ufficio o dell’ente.
2. I commi 2 e 3 si occupano, invece, della rateazione del pagamento,
stabilendo che l’ufficio o l’ente locale possono consentire, seppur
eccezionalmente e su richiesta dell’interessato, il pagamento in rate mensili
fino ad un massimo di trenta, anche se il debito puo’ in ogni momento essere
estinto con il versamento dell’intera somma dovuta, ovvero della somma
residua.
Il beneficio che - lo si ripete - puo’ essere concesso solo su
richiesta dell’interessato (e quindi dell’autore materiale, dei coobbligati o
di chiunque abbia interesse all’estinzione del debito ai sensi dell’art. 11,
comma 5) e’ condizionato alla sussistenza di condizioni economiche disagiate
del richiedente.
Da questo punto di vista, la disposizione richiama quella espressa
nell’art. 26 della legge n. 689 del 1981 che gia’ consente all’autorita’
amministrativa (o giudiziaria) che ha applicato la sanzione di disporre la
rateazione in presenza di condizioni economiche disagiate.
La valutazione del disagio economico deve essere compiuta, per quanto
interessa, direttamente dall’ufficio titolare del potere sanzionatorio. Si
rende quindi manifesta la necessita’ che esso proceda alla verifica di tale
condizione tenendo conto, da un lato, delle ragioni addotte dal richiedente,
eventualmente suffragate da documentazione idonea (ad esempio, dichiarazione
dei redditi relativa ad anni d’imposta precedenti o all’anno in corso,
iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilita’, documentazione relativa
a condizioni familiari o di salute particolari, attestazioni bancarie dalle
quali si possa desumere una situazione debitoria dell’impresa tale da rendere
impossibile accessi ulteriori a linee di credito, ecc.) e, da un altro,
dell’interesse per l’amministrazione di conseguire il soddisfacimento del
credito, seppur dilazionato nel tempo.
Relativamente alle somme per le quali il pagamento e’ stato
dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista per il tributo cui
la violazione si riferisce.
Infine il comma 3, onde evitare che la rateazione possa essere
strumentalizzata per ritardare il pagamento della sanzione oltre il limite
concesso dall’amministrazione, prevede che il mancato pagamento anche di una
sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di estinguere il
debito residuo entro trenta giorni; scaduto tale termine, si potra’ e dovra’
procedere a riscossione coattiva.
ARTICOLO 25. Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.
3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni
dall’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell’irrogato ovvero al quarto dell’ammontare risultante dall’ultima sentenza o decisione amministrativa. E’ comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.
La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell’articolo 17, comma 3.
CIRCOLARE 180/E
L’articolo 25 regola il fenomeno della successione delle leggi nel
tempo con riferimento al nuovo sistema sanzionatorio e disciplina
l’applicabilita’ delle nuove disposizioni alle violazioni di norme tributarie
commesse prima del 1 aprile 1998.
1. Il comma 1 prescrive che le nuove disposizioni di carattere generale si
applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non
sia stata irrogata alla data del 1 aprile 1998.
In via preliminare e’ opportuno chiarire il significato
dell’espressione ".... violazioni non ancora contestate o per le quali la
sanzione non sia stata irrogata .....". Al riguardo si ritiene che tale
previsione abbracci tutti i possibili schemi procedimentali di natura
sanzionatoria che, a seconda dei casi, contemplavano come atto finale - gia’
nella previgente disciplina - o un avviso di irrogazione qualificato
espressamente come tale dal legislatore, ovvero un diverso atto procedimentale
(quale, ad esempio, la cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo
delle sanzioni dovute sui tributi liquidati ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche’ dall’articolo 60, sesto comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972) che, ancorche’ qualificato in termini diversi dalla
norma, assolveva la stessa funzione, contenendo tutti gli elementi essenziali,
vale a dire: individuazione della violazione, responsabilita’ del trasgressore
e determinazione in concreto della sanzione.
Il riferimento alla "contestazione", non prevista in via generale
nella legislazione previgente, e’ giustificato dall’utilizzazione di tale
termine in alcune leggi d’imposta (per esempio, art. 328 del T.U. delle leggi
doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
Pertanto, nelle ipotesi di violazioni gia’ contestate alla data del 1
aprile 1998 per le quali alla predetta data non sia intervenuta la definizione
in via breve o non sia stato notificato l’atto di contestazione o di
irrogazione della sanzione, ossia un atto impugnabile, si rendono applicabili
le nuove disposizioni. In tali situazioni, a prescindere da quale sia stato
l’atto di constatazione della violazione (processo verbale previsto
dall’art. 24 della legge n. 4 del 1929, usato tanto in materia d’imposta sul
valore aggiunto che di imposte sui redditi; avviso di pagamento di cui
all’art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; processo verbale
previsto dall’art. 16, comma 2, della legge n. 408 del 1990 o altro atto non
impugnabile), gli uffici o gli enti accertatori dovranno tener conto delle
nuove disposizioni per stabilire se abbandonare la pretesa punitiva, non dando
seguito all’atto prodromico gia’ notificato, oppure completare il procedimento
iniziato con l’emissione dell’atto di irrogazione della sanzione.
2. Tenuto conto dei principi generali in tema di efficacia nel tempo delle
leggi punitive, l’applicazione delle nuove disposizioni alle violazioni
commesse prima del 1 aprile 1998 e’ comunque legata al principio del favor
rei. Cio’ significa che non sono applicabili ne’ le disposizioni sanzionatorie
sopravvenute alla commissione dei fatti ne’ le disposizioni che prevedono
sanzioni piu’ severe rispetto a quelle in vigore al tempo della violazione e,
in ogni caso, norme che determinano un trattamento piu’ sfavorevole.
Ne discende che alle violazioni commesse prima del 1 aprile 1998 per
le quali alla predetta data non sia stata irrogata la sanzione, non sono
comunque applicabili:
- l’art. 9, primo periodo, in tema di concorso di persone, valutato in
relazione all’art. 11 delle legge n. 4 del 1929;
- l’art. 10, relativo all’autore mediato.
Si evidenzia inoltre che l’articolo 27 dello stesso d.lgs. n. 472
introduce una deroga alla disciplina dettata dall’articolo 25, comma 1,
stabilendo, in ossequio alle regole generali in tema di efficacia temporale
delle leggi punitive, che "le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a
societa’, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che
ne sono autrici, se commesse dopo l’entrata in vigore del presente decreto".
Ne consegue che, per le violazioni gia’ commesse ai sensi delle
disposizioni vigenti fino al 1 aprile 1998 e da queste riferite a societa’,
associazioni od enti (si pensi, ad esempio, all’art. 98, sesto comma, del
D.P.R. n. 602 del 1973 e, piu’ in generale, all’art. 12 della legge n. 4 del
1929 nell’applicazione risultante dall’interpretazione ormai fermissima della
giurisprudenza), le nuove norme relative all’imputazione soggettiva non
possono trovare applicazione.
In particolare, non sono applicabili alle violazioni commesse prima
del 1 aprile 1998: l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 5, comma 2, in
relazione all’articolo 11, ed ogni altra norma che individua nella persona
fisica l’autore materiale della violazione in funzione dell’interesse
dell’ente, associazione o societa’ per i quali ha agito.
Pertanto, le relative sanzioni continueranno ad essere irrogate
direttamente in capo alle societa’, associazioni od enti, pur seguendo i
procedimenti di irrogazione previsti negli articoli 16 e 17.
3. Relativamente alle violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 per
le quali alla predetta data non sia stata irrogata la sanzione, si rendono
invece applicabili le nuove disposizioni che dettano previsioni di carattere
procedimentale o che incidono favorevolmente nella sfera giuridica del
trasgressore.
In particolare, sono applicabili:
a) gli articoli 16 e 17 che disciplinano i procedimenti di irrogazione delle
sanzioni; si evidenzia che il processo verbale di constatazione notificato
dopo il 1 aprile 1998 non e’ utilizzabile, come in passato, agli effetti
della definizione in via breve di talune violazioni, ma assume la funzione
di attivare l’ufficio per i conseguenti adempimenti, nonche’ per
l’eventuale adozione delle misure cautelari. Sara’ quindi compito
dell’ufficio o dell’ente competenti all’accertamento del tributo cui le
violazioni si riferiscono iniziare il procedimento di irrogazione (in senso
stretto) che, a seconda dei casi, puo’ concretizzarsi nell’emissione
dell’atto di contestazione (e dell’eventuale provvedimento di irrogazione)
di cui all’art. 16 oppure nell’irrogazione immediata di cui al successivo
art. 17;
b) gli articoli 18 e 19, concernenti, rispettivamente, la tutela
giurisdizionale e i ricorsi amministrativi e l’esecuzione delle sanzioni;
c) gli articoli 23 e 24, concernenti, rispettivamente, la sospensione dei
rimborsi e la compensazione del debito e la riscossione delle sanzioni;
d) l’articolo 13 che disciplina l’istituto del ravvedimento. In considerazione
dell’ampia previsione della norma in commento, si deve ritenere che anche
le violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 possano essere
regolarizzate secondo le regole e le modalita’ previste dall’art. 13 del
d.lgs. n. 472, purche’, com’e’ ovvio, non siano iniziate attivita’
amministrative preclusive. In relazione al ravvedimento e’ opportuna
un’ulteriore precisazione avuto riguardo alle disposizioni previgenti che
ammettevano la regolarizzazione entro termini piu’ ampi rispetto a quelli
ora previsti dall’art. 13 (si pensi all’art. 9 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
all’art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Nelle ipotesi in cui il ravvedimento possa essere eseguito, in forza
delle disposizioni previgenti, oltre i termini indicati nell’art. 13, il
principio del favor rei impone di considerare siffatte previsioni ancora
operative.
Cosi’ per esempio, l’integrazione della dichiarazione dei redditi
presentata nel 1997 e relativa al periodo d’imposta 1996 puo’ essere
eseguita entro il 31 luglio 1998 (termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta 1997, relativa quindi all’anno
in cui e’ stata commessa la violazione), in conformita’ alla previsione
dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 472, ma puo’ essere
attuata sulla base della vecchia disciplina (art. 9 del D.P.R. n. 600 del
1973) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta 1998, sempre in assenza di interventi preclusivi da parte
dell’amministrazione finanziaria.
In tale seconda evenienza, la regolarizzazione dovra’ soggiacere in
toto alla disciplina previgente, senza possibilita’ di commistioni di norme
vecchie e nuove.
Analoghe considerazioni, con gli adattamenti relativi alle
peculiarita’ del tributo e alle violazioni suscettibili di
regolarizzazione, sono riferibili anche alle ipotesi disciplinate
dall’art. 48 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore
aggiunto ed al ravvedimento inerente gli omessi o tardivi versamenti.
In particolare, le violazioni inerenti l’omesso o tardivo versamento
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute alla fonte, commesse nel 1997, possono essere regolarizzate entro
il termine di presentazione della rispettiva dichiarazione annuale, mentre
quelle inerenti l’omesso o tardivo pagamento di tributi per i quali non e’
prevista una dichiarazione periodica (esempio, contributo straordinario per
l’Europa, tasse automobilistiche per l’anno 1997) possono essere
regolarizzate entro un anno dalla data di commissione della violazione
(data entro la quale il versamento doveva essere eseguito).
In detti casi, la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, e dei relativi interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
(cioe’, dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto
l’adempimento al giorno in cui l’adempimento e’ stato assolto
integralmente), nonche’ con il pagamento della sanzione ridotta, pari al 5
per cento dell’importo del tributo oggetto di regolarizzazione;
e) l’articolo 3, comma 2, che sancisce la non assoggettabilita’ a sanzioni per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile. Per l’operativita’ di detta disposizione, si precisa che la
potesta’ punitiva non potra’ piu’ essere esercitata sia nell’ipotesi in cui
la legge posteriore abbia abolito solo la sanzione (lasciando in vita
l’obbligatorieta’ del comportamento prima sanzionabile) sia nell’ipotesi in
cui abbia eliminato l’obbligo strumentale (ad esempio, l’obbligo di
emettere un certo documento o di tenere una determinata scrittura
contabile). A titolo indicativo, si riportano taluni esempi per i quali
l’abolizione di obblighi strumentali privi di contenuto sostanziale deve
essere considerato come l’eliminazione, ora per allora, del carattere
antigiuridico del comportamento sanzionato, con la conseguenza che le
violazioni pregresse non sono piu’ perseguibili in applicazione del
principio del favor rei:
- obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti
(c.d. bolla di accompagnamento) previsto dal D.P.R. 6 ottobre 1978,
n. 627, e soppresso a decorrere dal 27 settembre 1996, salvo che per
particolari prodotti, dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 agosto 1996,
n. 472;
- obbligo di inviare all’Ufficio IVA entro il 5 settembre di ogni anno il
modello IVA 99-bis di cui al D.M. 12 marzo 1984, soppresso dall’art. 1,
comma 3-bis, del D.L. n. 330 del 1994, introdotto dalla legge di
conversione n. 473 del 1994;
- obbligo di compilazione degli elenchi clienti e fornitori collegati alla
dichiarazione annuale IVA e dell’allegazione alla stessa dei modelli IVA
101 e 102 di cui al D.M. 28 dicembre 1984, soppresso dall’art. 6, comma
1, lettera b), del D.L. n. 357 del 1994, convertito nella legge n. 489
del 1994;
- obbligo di esporre il disco contrassegno attestante il pagamento della
tassa automobilistica, soppresso a decorrere dal 1 gennaio 1998
dall’art. 17, comma 24, della legge n. 449 del 1997.
Si precisa che la citata disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2,
non trova applicazione nelle ipotesi in cui le disposizioni recate da una
legge posteriore non riguardano la semplice soppressione di un obbligo
strumentale privo di contenuto sostanziale, ma anche la completa
abrogazione di un tributo. Rimane ferma, quindi, l’applicabilita’ delle
sanzioni in materia di tutti i tributi soppressi dall’art. 36 del d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, a seguito dell’istituzione dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, e di quelli soppressi dagli articoli 17, commi
8 e 21, e 24, comma 14, della legge n. 449 del 1997 (rispettivamente,
canoni di abbonamento all’autoradio e televisione e la tassa di concessione
governativa concernente l’abbonamento di cui alla legge n. 1235 del 1967,
tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla
guida di veicoli a motore, canone di abbonamento e relativa tassa di
concessione governativa per apparecchi radiofonici collocati presso
abitazioni private);
f) articolo 3, comma 3, che prevede l’applicazione della legge piu’ favorevole
quando la legge in vigore al momento in cui e’ stata commessa la violazione
e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita’ diversa. In sede di
applicazione delle sanzioni, gli uffici o gli enti devono quindi valutare
in concreto la sanzione piu’ favorevole al trasgressore confrontando le
misure edittali previste dalle norme vigenti nel momento in cui e’ stato
commesso il fatto e quelle previste da norme successive, in particolare dai
decreti legislativi nn. 471 e 473 del 1997;
g) gli articoli 4, 5, comma 1, e 6 che recano disposizioni preclusive della
possibilita’ di irrogare sanzioni; nel richiamare le osservazioni svolte a
commento degli articoli in questione, si sottolinea che la sussistenza
delle condizioni previste per escludere la punibilita’ e’ rimessa
prioritariamente al prudente apprezzamento degli uffici o enti accertatori.
h) l’articolo 8 che sancisce l’intrasmissibilita’ della sanzione agli eredi.
Nei casi di violazioni commesse da soggetti successivamente deceduti, non
sono piu’ formulabili rilievi allorche’ si tratti di infrazioni di
carattere formale, mentre devono essere ugualmente constatate le infrazioni
che hanno inciso sulla determinazione o sul pagamento di un tributo, sia
pure al limitato fine di procedere al recupero del solo tributo nei
confronti degli eredi, senza applicazione delle relative sanzioni;
i) l’articolo 12 che disciplina il concorso di violazioni e la continuazione.
In sede di determinazione della sanzione correttamente applicabile, si deve
tener conto delle regole fissate nell’articolo 12 in ordine al cumulo
giuridico delle sanzioni nei casi di concorso o di continuazione delle
violazioni.
4. Il comma 2 dell’articolo 25 prevede che ai procedimenti in corso alla data
del 1 aprile 1998 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4,
5, 6, 8 e 12 dello stesso d.lgs. n. 472.
La norma condiziona quindi l’applicabilita’ delle nuove disposizioni
espressamente richiamate, che rispondono indubbiamente al principio del favor
rei, alla circostanza che il provvedimento di contestazione o di irrogazione
della sanzione non sia divenuto definitivo alla data del 1 aprile 1998. E’
necessario cioe’ che alla data del 1 aprile sia ancora pendente il giudizio
avanti all’autorita’ giudiziaria o amministrativa ovvero siano pendenti i
termini per la proposizione dell’azione, dell’appello o del gravame.
Non costituisce invece "procedimento in corso" quello attinente la
riscossione coattiva conseguente all’intervenuta definitivita’ dell’atto
amministrativo o al passaggio in giudicato della sentenza.
Chiarito il concetto di " procedimento in corso", si forniscono alcune
indicazioni per una corretta applicazione da parte degli uffici o degli enti
delle disposizioni richiamate nell’art. 25, comma 2:
- nei casi in cui sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 3,
comma 2, gli uffici o gli enti provvederanno autonomamente ad annullare i
provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicare l’intervenuto annullamento
all’interessato nonche’ ovviamente all’organo presso il quale pende la
controversia, ai fini della successiva declaratoria di estinzione del
giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alle
sanzioni;
- il ricalcolo delle sanzioni irrogate in applicazione degli articoli 3, comma
3, e 12, sara’ effettuato dagli uffici o dagli enti direttamente ovvero, ove
cio’ non sia possibile, su richiesta dell’organo presso il quale pende la
controversia. Nella rideterminazione della sanzione e nella individuazione
di quella piu’ favorevole, il raffronto tra i diversi regimi sanzionatori
deve tener conto dei criteri gia’ utilizzati per la determinazione della
sanzione irrogata precedentemente;
- la valutazione in ordine alla sussistenza delle cause di non imputabilita’
(art. 4), dell’elemento soggettivo (art. 5, comma 1), delle cause di non
punibilita’ (art. 6), sara’ effettuata dagli uffici o dagli enti sulla base
degli elementi risultanti agli atti. Eventuali circostanze di fatto o
elementi probatori addotti dall’interessato saranno valutati in sede
amministrativa dall’ufficio o dall’ente ovvero in sede contenziosa
dall’organo adito;
- per l’applicazione dell’art. 8, concernente l’intrasmissibilita’ delle
sanzioni agli eredi, si precisa che devono considerarsi in corso al 1
aprile 1998 tutti i procedimenti per i quali e’ stata o doveva essere
applicata la sospensione a partire dal 2 marzo 1997. Cio’ in quanto
l’art. 5-bis della legge 28 febbraio 1997, n. 30, introdotto in sede di
conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, entrato in vigore il 2 marzo
1997, aveva espressamente stabilito che:
a) fino alla data di emanazione dei decreti legislativi per la riforma del
sistema sanzionatorio tributario non penale, di cui all’art. 3, comma
133, della legge delega n. 662 del 1996, le pene pecuniarie a carico
degli eredi erano sospese per effetto della intrasmissibilita’
dell’obbligazione per causa di morte del contribuente, stabilita nella
lettera b) del citato comma 133;
b) la sospensione trovava applicazione anche nelle ipotesi di pene
pecuniarie gia’ iscritte a ruolo alla data del 2 marzo 1997 e persino nei
casi in cui fosse scaduta la rata, purche’ la stessa non fosse stata
pagata.
Inoltre, il procedimento da considerare, nella specie, non e’ quello
di irrogazione della sanzione nei confronti del dante causa (autore della
violazione) ma quello nei confronti dell’erede.
Pertanto, la pretesa punitiva deve essere abbandonata se, alla data
del 2 marzo 1997, non sia stato notificato alcun atto impugnabile nei
confronti dell’erede o risulti esperito ricorso da parte dello stesso, a nulla
rilevando che la morte del trasgressore sia intervenuta dopo la definitivita’
dell’atto di irrogazione della sanzione, dopo una sentenza passata in
giudicato che confermi l’applicazione della pena ovvero dopo l’inizio degli
atti esecutivi tendenti a riscuotere la sanzione stessa.
5. Le considerazioni finora svolte, in ordine alla possibilita’ di applicare
retroattivamente le norme contenute nel decreto legislativo n. 472 se piu’
favorevoli al trasgressore, valgono anche per i procedimenti relativi
all’irrogazione delle sanzioni accessorie.
Al riguardo, sembra opportuno passare in rassegna le principali
disposizioni in materia contemplate nella previgente normativa, abrogate in
maniera espressa o tacita (in quanto non riproposte o assorbite dalle nuove
disposizioni), al fine di stabilire quali, tra esse, devono intendersi ancora
applicabili per le violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 e
quali, invece, non sono piu’ operanti, neanche per il passato, ai sensi del
cennato principio di carattere generale fissato dall’art. 3, comma 2, del
d.lgs. n. 472.
Tra le fattispecie che non trovano piu’ riscontro nella attuale
normativa vanno ricordate:
- quella disciplinata dal dodicesimo comma dell’art. 8 della legge n. 249 del
1976, il quale prevedeva, nei riguardi degli esercizi commerciali, la
sospensione della licenza da tre giorni a un mese, in caso di avvenuta
irrogazione della pena pecuniaria per la mancata emissione anche di una sola
ricevuta fiscale o di rilascio di tale documento con indicazione del
corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
- quella prevista dall’art. 6, quarto comma, del D.L. n. 697 del 1982, il
quale stabiliva a carico degli esercenti arti e professioni la sospensione
dell’iscrizione all’albo per un periodo da uno a tre mesi, in caso di
avvenuta notifica di avviso di rettifica o di accertamento per violazioni
agli obblighi di fatturazione o registrazione;
- quella contemplata dall’art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973,
secondo cui, in caso di recidiva nelle infrazioni degli obblighi degli
operatori finanziari, poteva essere disposto lo scioglimento degli organi
amministrativi dell’azienda o istituto e, in caso di eccezionale gravita’,
poteva essere revocata l’autorizzazione all’esercizio del credito;
- quella stabilita dall’art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, il
quale disponeva, in caso di pena pecuniaria irrogata per omessa denuncia di
variazioni in aumento dei redditi fondiari, la decadenza del diritto di
fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato o di altri enti
pubblici previsti a titolo di incentivazione per l’esecuzione delle opere
che hanno determinato le variazioni non denunciate.
Poiche’ le fattispecie suddette non sono piu’ ritenute dal d.lgs.
n. 471 del 1997 meritevoli di essere punite con analoghe misure accessorie, i
procedimenti irrogativi di tali sanzioni ancora pendenti alla data del 1
aprile 1998 devono essere abbandonati, ai sensi del piu’ volte richiamato
art. 3, comma 2.
Un’ipotesi che trova, invece, conferma nel predetto decreto
legislativo n. 471 e’ quella relativa all’omessa installazione dei
registratori di cassa, gia’ disciplinata dall’art. 2, nono comma, della legge
n. 18 del 1983. I procedimenti pendenti relativi a tale sanzione devono,
pertanto, essere portati a compimento secondo le vecchie procedure.
Un discorso a parte necessita per la sanzione accessoria conseguente
al verificarsi di tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta
o scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
Al riguardo si deve tenere conto, per un verso, che le misure edittali
della vecchia sanzione sono piu’ favorevoli di quelle attuali e, per altro
verso, che la nuova disposizione, a differenza della previgente, esige anche,
ai fini dell’applicabilita’ della pena accessoria, che le tre sanzioni
principali non siano cumulabili giuridicamente per effetto del concorso o
della continuazione (e’ questo il significato da attribuire all’art. 12, comma
2, del d.lgs. n. 471, la’ dove esige che le tre distinte violazioni devono
essere accertate "in tempi diversi").
Cio’ posto, puo’ accadere che:
- la definitivita’ delle tre violazioni si sia verificata anteriormente al 1
aprile 1998. In tal caso tornera’ applicabile la sanzione accessoria del
passato, piu’ favorevole al contribuente, secondo le vecchie procedure;
- al 1 aprile 1998 non sia ancora intervenuta la definitivita’ delle tre
violazioni. In detta ipotesi si dovra’ osservare il vigente regime
(sostanziale e procedurale) e, quindi, prima di poter irrogare la nuova
misura accessoria sara’ necessario attendere il realizzarsi della
definitivita’ e il verificarsi dell’accertamento "in tempi diversi", nel
senso sopra chiarito, delle tre violazioni.
6. Il comma 3 dell’articolo 25 consente di definire in via agevolata,
limitatamente alle sanzioni, le controversie in corso alla data del 1 aprile
1998.
Ai fini della ammissibilita’ della definizione in parola, e’
necessario che il procedimento di irrogazione della sanzione sia pendente al 1
aprile 1998, a nulla rilevando l’eventuale definitivita’ intervenuta
successivamente. E’ necessario cioe’ che alla data del 1 aprile 1998 sia
ancora pendente il giudizio avanti all’autorita’ giudiziaria o amministrativa
ovvero siano pendenti i termini per la proposizione dell’azione, dell’appello
o del gravame.
La norma estende alla fase transitoria le previsioni dell’art. 16,
comma 3, e 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 472; quindi, come
espressamente previsto nell’ultimo periodo del comma in argomento, la
definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell’articolo 17, comma 3
(sanzioni relative agli omessi o tardivi pagamenti dei tributi ancorche’
risultanti da liquidazioni eseguite ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 e dell’art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), per
le quali la definizione agevolata di cui ai predetti articolo 16, comma 3, e
17, comma 2, non e’ applicabile anche a regime.
La definizione si attua con il pagamento di una somma pari al quarto
delle sanzioni irrogate ovvero al quarto dell’ammontare risultante dall’ultima
sentenza depositata o decisione amministrativa notificata alla data del 1
aprile 1998.
Se dall’ultima sentenza o decisione amministrativa non risulta un
debito a titolo di sanzione, la definizione e’ ugualmente ammessa e
l’ammontare della somma da corrispondere deve essere determinata con
riferimento alle sanzioni risultanti dall’originario provvedimento
amministrativo.
Se con un unico atto sono state irrogate autonome e distinte sanzioni,
e’ possibile definire anche soltanto una o talune di esse.
Nella determinazione della somma da corrispondere non devono essere
considerati gli eventuali interessi maturati sulla sanzione irrogata, in
quanto detti interessi, a seguito della definizione, non sono piu’ dovuti,
ferma restando l’irripetibilita’ delle somme eventualmente gia’ corrisposte.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 10
agosto 1998 con le modalita’ stabilite dal decreto dirigenziale dell’11 giugno
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 1998.
Il pagamento puo’ essere eseguito sia dal soggetto destinatario del
provvedimento di irrogazione della sanzione sia dal soggetto obbligato in
solido. E’ comunque esclusa la ripetizione delle somme eventualmente gia’
corrisposte.
La definizione agevolata prevista dall’art. 25, comma 3, e’ riferita
esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo.
Pur non essendo normativamente previsto alcun obbligo al riguardo, si
evidenzia l’opportunita’ che gli interessati comunichino tempestivamente
all’autorita’ o all’organo presso il quale pende la controversia l’avvenuto
pagamento delle somme dovute per la successiva declaratoria di estinzione del
giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alle
sanzioni oggetto della definizione.
Si precisa infine che non e’ ammessa l’applicazione concorrente delle
disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 25. Infatti, poiche’ la norma
fa riferimento testuale all’irrogato o all’ammontare risultante, ne consegue
che la definizione agevolata di cui al comma 3 non presuppone assolutamente
una preventiva rideterminazione della sanzione sulla base delle previsioni del
comma 2.
7. Dall’analisi delle disposizioni transitorie dettate dall’articolo 25 si
evince che, relativamente alle violazioni per le quali il provvedimento di
irrogazione delle sanzioni si e’ gia’ reso definitivo alla data del 1 aprile
1998, non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 472.
Al riguardo, si ribadisce che non assume rilievo l’eventuale pendenza
di un ricorso esperito contro l’iscrizione a ruolo eseguita sulla base di un
precedente provvedimento divenuto definitivo o di una sentenza passata in
giudicato. In tali evenienze, infatti, l’impugnazione non riguarda il merito
della controversia ma soltanto i vizi propri dell’atto introduttivo della
riscossione coattiva.
ARTICOLO 26. Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, h sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati
agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel
presente decreto si applicano all’irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
CIRCOLARE 180/E
Il comma 1 prevede che il riferimento, contenuto nelle leggi vigenti,
alla soprattassa, alla pena pecuniaria e ad ogni altra sanzione
amministrativa, ancorche’ diversamente denominata, e’ sostituito con il
riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 2, comma 1, per un
importo uguale.
Il comma 2 detta, invece, una regola tesa a sostituire i riferimenti
contenuti nelle singole leggi d’imposta a disposizioni abrogate con gli
istituti e le previsioni risultanti dal decreto legislativo in commento.
Il comma 3, infine, sancisce l’applicazione, salva diversa espressa
previsione, dei procedimenti di irrogazione disciplinati negli articoli 16 e
17 del decreto legislativo in commento all’irrogazione di tutte le sanzioni
amministrative per violazioni di norme tributarie.
ARTICOLO 27. Violazioni riferite a società, associazioni od enti.
CIRCOLARE 180/E
In ossequio ai principi generali in tema di efficacia temporale delle
leggi punitive, l’articolo 27 prevede che le violazioni riferite dalle
disposizioni vigenti a societa’, associazioni od enti (cioe’ a soggetti
diversi dalle persone fisiche) s’intendono riferite alle persone fisiche che
ne sono autrici se commesse dopo il 1 aprile 1998.
Pertanto, come gia’ chiarito in sede di commento all’art. 25, per le
violazioni commesse prima del 1 aprile 1998 non trovano applicazione le nuove
disposizioni relative all’imputazione soggettiva e le sanzioni continueranno
ad essere irrogate direttamente alle societa’, associazioni od enti, pur
seguendo i procedimenti di irrogazione previsti negli articoli 16 e 17.
Relativamente alle violazioni riferibili al soggetto rappresentato
commesse fino al 31 marzo 1998, permane la responsabilita’ solidale del
rappresentante prevista dall’art. 12 della legge n. 4 del 1929 e dall’art. 98,
sesto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, per le sanzioni in materia di imposte
sui redditi.
ARTICOLO 28. Disposizioni di attuazione.
Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
CIRCOLARE 180/E
Come previsto dall’articolo 28, con decreto dirigenziale dell’11
giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 1998,
sono state stabilite le modalita’ di pagamento delle somme dovute a titolo di
sanzione.
Nel decreto richiamato e’ previsto che il pagamento delle somme dovute
a titolo di sanzione a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di
cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 472 del 1997, e’ eseguito mediante versamento diretto al
concessionario della riscossione o alla banca, utilizzando il modello F23 o il
bollettino di conto corrente postale modello F32, approvati con il decreto
dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del
17 dicembre 1997.
Con lo stesso decreto sono stati inoltre istituiti i codici-tributo
che devono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute a titolo di
sanzione: di regola, e’ stato istituito un unico codice per tutte le sanzioni
pecuniarie relative al tributo di riferimento.
In aggiunta alle indicazioni contenute nel citato decreto
dirigenziale, si forniscono le seguenti precisazioni:
- nei casi in cui la definizione agevolata comporta il pagamento di una somma
pari ad un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione o
irrogata, per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo
relativo alla sanzione riferita al tributo per il quale e’ stata commessa la
violazione piu’ grave assunta a base della determinazione dell’unica
sanzione, secondo i criteri fissati nell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del
1997;
- nei casi di ravvedimento operoso in materia di imposta sul valore aggiunto,
imposta di registro e degli altri tributi gia’ riscossi dai servizi di cassa
del Dipartimento delle entrate, il pagamento del tributo, quando dovuto, e’
eseguito utilizzando gli stessi modelli F23 o F32.
Per gli altri tributi (quali, ad esempio, le imposte sui redditi,
l’IRAP, le ritenute alla fonte, ecc.) il pagamento del tributo, quando dovuto,
e’ eseguito utilizzando la specifica modulistica prevista per il versamento
diretto dei tributi stessi.
In ogni caso, la somma dovuta a titolo di interessi moratori al tasso
legale e’ versata cumulativamente al tributo.
ARTICOLO 29. Disposizioni abrogate.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole +e quelle che prevedono
ogni altra violazione di dette leggi;, da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (7);
b) il decreto ministeriale 10 settembre 1931 (8);
c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole +27, penultimo comma;,
dell’articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (9);
d) nell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (10):
1) nella rubrica, le parole +e delle sanzioni pecuniarie;;
2) nel comma 3, le parole +e le sanzioni pecuniarie;.
2. E’ inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonchi della
loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
CIRCOLARE 180/E
L’articolo 29, oltre ad abrogare espressamente alcune delle principali
disposizioni non piu’ compatibili con l’assetto normativo risultante dal
decreto legislativo n. 472, formula, nel comma 2, una previsione residuale
tesa, in conformita’ all’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale,
ad abrogare ogni altra norma in materia di sanzioni tributarie non penali,
comprese quelle inerenti alla loro determinazione ed irrogazione, non
compatibile con le disposizioni generali del decreto legislativo in commento.
ARTICOLO 30. Entrata in vigore.
CIRCOLARE 180/E
L’articolo 30 fissa al 1 aprile 1998 l’entrata in vigore del decreto
legislativo recante disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie.
La stessa data di entrata in vigore e’ stata fissata per i due decreti
legislativi (nn. 471 e 473 del 1997) di riforma delle sanzioni amministrative
relative ai singoli tributi.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
Circolare n.192 del 23 luglio 1998
Premessa
L’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
disciplina, con previsione di carattere generale, l’istituto del ravvedimento
che consente all’autore (o agli autori) della violazione ed ai soggetti
solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di
riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, in sede di commento al
predetto art. 13, cosi’ come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del
d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203, sono state illustrate in linea generale le
fattispecie di violazioni suscettibili di regolarizzazione, le condizioni di
procedibilita’ del ravvedimento ed i relativi effetti.
Nel richiamare le osservazioni svolte nella predetta circolare, con la
presente si forniscono ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione
dell’istituto in rassegna con specifico riferimento alle imposte dirette,
all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta di registro e tributi similari.
1. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
Com’e’ noto, fino al 31 marzo 1998 il ravvedimento operoso in materia
di imposte dirette era disciplinato in maniera specifica dagli articoli 9,
ultimo comma, e 54, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tale disciplina consentiva al contribuente di integrare la
dichiarazione dei redditi presentata per correggere errori o omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta
successivo. Il ravvedimento comportava il pagamento delle maggiori imposte che
risultavano dovute in base alla dichiarazione integrativa, maggiorate di una
soprattassa proporzionale in misura variabile dal 15 al 60 per cento in
relazione alla diversa tempistica prevista per l’effettuazione del pagamento.
Poiche’ la previgente disciplina, pur avendo una portata piu’
ristretta rispetto a quella di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997,
prevedeva termini piu’ ampi per eseguire il ravvedimento, nella richiamata
circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 e’ stato chiarito che "nelle ipotesi in
cui il ravvedimento possa essere eseguito, in forza delle disposizioni
previgenti, oltre i termini indicati nell’art. 13, il principio del favor rei
impone di considerare siffatte previsioni ancora operative".
Dal 1 aprile 1998, anche nel settore delle imposte dirette sono
applicabili le nuove regole sul ravvedimento stabilite dall’art. 13 del d.lgs.
n. 472 del 1997, non solo, com’e’ ovvio, per le violazioni commesse
successivamente ma anche per quelle commesse anteriormente al 1 aprile 1998
relativamente alle quali siano ancora aperti i termini previsti nella citata
norma.
Come gia’ accennato, anche con riferimento alle imposte dirette la
nuova disciplina ha un ambito di applicazione, sia soggettivo che oggettivo,
piu’ ampio rispetto a quello della disciplina previgente.
Rientrano nell’ambito soggettivo dell’istituto tutti i soggetti
d’imposta, sia i contribuenti intesi nell’accezione comune, cioe’ i titolari
di redditi propri, sia i sostituti d’imposta; inoltre, in relazione alle
singole fattispecie, la regolarizzazione puo’ essere effettuata sia dalla
persona fisica autrice della violazione sia dal soggetto solidalmente
obbligato.
Possono invece essere oggetto di regolarizzazione violazioni
precedentemente escluse, quali, a titolo esemplificativo, l’omesso o
insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo,
le violazioni c.d. formali e quelle rilevabili in sede di liquidazione ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive
modificazioni.
Anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, il
ravvedimento e’ consentito a condizione che la violazione non sia gia’ stata
constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita’ amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati
abbiano avuto formale conoscenza.
Tanto premesso, si passano ora in rassegna le principali fattispecie
di violazioni regolarizzabili ai sensi del richiamato art. 13, con la
precisazione che le stesse sono riferibili oltre che alle imposte sui redditi
intese nell’accezione comune (IRPEF, IRPEG, ILOR) anche ai tributi per i quali
sono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi in
materia di liquidazione, accertamento, riscossione (I.R.A.P., imposta sul
patrimonio netto delle imprese, imposte sostitutive, contributo straordinario
per l’Europa, contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale,
ecc.).
1.1 Omesso o insufficiente pagamento, alle prescritte scadenze, delle imposte
dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione.
L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, disciplina
unitariamente le violazioni degli obblighi relativi al versamento in materia
di imposte dirette, fissando nella misura del 30 per cento di ogni importo non
versato la sanzione a carico di chi non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo delle imposte
risultanti dalle dichiarazioni.
L’infrazione in parola si perfeziona con il mancato o il carente
versamento nei termini stabiliti dalla legge, per cui il tardivo pagamento
viene sanzionato alla stessa stregua dell’omesso pagamento.
Le violazioni in questione possono peraltro essere regolarizzate ai
sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a) o b), del d.lgs. n. 472 del 1997,
eseguendo spontaneamente entro i rispettivi termini stabiliti (da ritenere
essenziali) il pagamento dell’imposta, dei relativi interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione
in misura ridotta.
In particolare, la prevista sanzione del 30 per cento e’ ridotta ad un
ottavo, ossia al 3,75 per cento, se la regolarizzazione si perfeziona nel
termine di trenta giorni dalla data in cui la violazione e’ stata commessa
(art. 13, lettera a).
Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta giorni, fa espresso
riferimento alla data della commissione della violazione, il dies a quo deve
ogni caso identificarsi con quello di scadenza del termine previsto per il
pagamento.
La sanzione e’ invece ridotta ad un sesto, ossia al 5 per cento, se la
regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la
violazione (art. 13, lettera b).
Quindi, ai sensi della citata lettera b) dell’art. 13, possono essere
regolarizzate entro il 31 luglio 1998 (termine per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle societa’ o
associazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 600 del 1973) le violazioni
riguardanti l’omesso o il carente versamento:
. delle imposte dovute a titolo di saldo, risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi (Modelli 740 e 750) presentate nel 1997 relativamente al periodo
d’imposta 1996;
. delle imposte dovute a titolo di acconto per l’anno 1997.
Tali violazioni sono regolarizzabili con il pagamento, entro il 31
luglio 1998 e senza possibilita’ di rateazione, dell’imposta non versata alla
previste scadenze, dei relativi interessi legali e della sanzione pari al 5
per cento dell’imposta oggetto di regolarizzazione.
In ordine alle eventuali violazioni inerenti i versamenti delle
imposte risultanti dovute dalle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche e delle societa’ o associazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 600
del 1973 con riferimento al periodo d’imposta 1997, e’ possibile procedere
alla loro regolarizzazione spontanea con le modalita’ di seguito illustrate.
Com’e’ noto, i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni
dovevano essere effettuati:
. dal 1 maggio al 19 giugno 1998, senza alcuna maggiorazione;
. dal 20 giugno al 15 luglio 1998, maggiorando le somme da versare dello 0,50
per cento a titolo di interesse.
Il mancato versamento in tutto o in parte, entro le predette date,
delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 1997 e a titolo di acconto per
l’anno 1998, puo’ essere regolarizzato ai sensi delle citate lettere a) e b)
dell’art. 13.
L’ammontare delle somme da pagare e i termini entro i quali eseguire i
pagamenti possono divergere a seconda che il ravvedimento venga operato con
riferimento alla scadenza del 19 giugno o a quella del 15 luglio.
Nella prima ipotesi, la regolarizzazione puo’ essere effettuata, ai
sensi della lettera b) dell’art. 13, con il pagamento entro il 30 giugno 1999
(termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 1998):
- del tributo o della differenza dovuti;
- dei relativi interessi al tasso legale del 5 per cento maturati dal 20
giugno 1998 al giorno di effettuazione del pagamento;
- della sanzione ridotta pari al 5 per cento del tributo versato in ritardo.
Nella seconda ipotesi, la regolarizzazione puo’ avvenire:
A) ai sensi della lettera a) dell’art. 13, eseguendo il pagamento nel termine
di trenta giorni dal 16 luglio, e quindi entro il 14 agosto 1998:
- del tributo o della differenza dovuti, comprensivo della maggiorazione
dello 0,50 per cento;
- dei relativi interessi al tasso legale del 5 per cento maturati dal 16
luglio al giorno di effettuazione del pagamento;
- della sanzione ridotta pari al 3,75 per cento dell’importo versato in
ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,50 per cento).
B) ai sensi della lettera b) dell’art. 13, eseguendo il pagamento entro il 30
giugno 1999 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno 1998):
- del tributo o della differenza dovuti, comprensivo della maggiorazione
dello 0,50 per cento;
- dei relativi interessi al tasso legale del 5 per cento maturati dal 16
luglio 1998 al giorno di effettuazione del pagamento;
- della sanzione ridotta pari al 5 per cento dell’importo versato in
ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,50 per cento).
Si evidenzia, inoltre, che nelle ipotesi in cui sia stata esercitata
l’opzione prevista nell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, per il
pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto, le
eventuali violazioni per omesso o carente versamento degli importi dovuti per
le singole rate alle prescritte scadenze sono regolarizzabili entro trenta
giorni dal termine previsto per ogni singola rata mensile ovvero entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale
e’ stata commessa la violazione. In detti casi, peraltro, la sanzione ridotta
al 3,75 o al 5 per cento e gli interessi moratori al tasso legale devono
essere calcolati con riferimento alle rispettive somme pagate in ritardo
(tributo e interesse previsto dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del
1997).
Le eventuali violazioni agli obblighi di versamento della somma dovuta
a titolo di saldo del contributo straordinario per l’Europa (omesso o carente
versamento entro il 1 dicembre 1997), possono essere regolarizzate, ai sensi
della lettera b) dell’art. 13, eseguendo entro il 1 dicembre 1998 (cioe’
entro un anno dall’omissione o dall’errore) il pagamento:
. del contributo o della differenza dovuti;
. dei relativi interessi al tasso legale del 5 per cento maturati dal 2
dicembre 1997 al giorno di effettuazione del pagamento;
. della sanzione ridotta pari al 5 per cento del contributo versato in
ritardo.
Si precisa, infine, che in ogni caso la regolarizzazione delle
violazioni illustrate nel presente paragrafo non comporta la presentazione di
una dichiarazione integrativa.
1.2 Omesso o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, delle
ritenute alla fonte operate in qualita’ di sostituto d’imposta.
La nuova disciplina del ravvedimento consente anche ai sostituti
d’imposta di regolarizzare le violazioni commesse, sempreche’ le stesse non
siano state gia’ constatate o non siano iniziate attivita’ amministrative di
accertamento delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
In particolare, il mancato o il carente versamento alle prescritte
scadenze delle ritenute alla fonte operate puo’ essere regolarizzato ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 472 del 1997, eseguendo
spontaneamente entro i rispettivi termini stabiliti (da ritenere essenziali)
il pagamento della ritenuta o della differenza non tempestivamente versata,
dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.
Si precisa che nelle ipotesi in cui le ritenute alla fonte operate
siano gia’ state versate oltre le prescritte scadenze, il ravvedimento
comporta, oltre al pagamento della sanzione ridotta, il pagamento degli
interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza dei
termini previsti a quello nel quale il versamento delle ritenute e’ stato
eseguito.
Per le violazioni in parola, l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
prevede una sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato alle
prescritte scadenze.
La predetta sanzione e’ ridotta ad un ottavo, ossia al 3,75 per cento,
se la regolarizzazione si perfeziona nel termine di trenta giorni dalla data
in cui la violazione e’ stata commessa (art. 13, lettera a).
La sanzione e’ invece ridotta ad un sesto, ossia al 5 per cento, se la
regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la
violazione (art. 13, lettera b).
Eventuali violazioni commesse nell’anno 1997 potranno quindi essere
regolarizzate entro il 31 luglio 1998 (termine per la presentazione della
dichiarazione unificata) dalle persone fisiche che in qualita’ di sostituto
d’imposta hanno effettuato nel corso del 1997 ritenute alla fonte nei riguardi
di non piu’ di dieci soggetti ovvero entro il 31 ottobre 1998 (termine per la
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta - modello 770) dagli
altri sostituti d’imposta.
1.3 Errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo.
Anche per la rimozione delle violazioni di natura formale, l’art. 13
del d.lgs. n. 472 contempla due soglie temporali cui corrispondono due diversi
effetti.
Infatti, il riformulato comma 4 esclude l’applicazione della sanzione
nei casi in cui la regolarizzazione (spontanea) degli errori e delle omissioni
non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo avviene entro
tre mesi dalla commissione della violazione.
Decorso tale termine, e’ invece possibile regolarizzare la violazione
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale la violazione e’ stata commessa, ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lettera b). In tal caso, il ravvedimento si perfeziona
con il pagamento della sanzione ridotta ad un sesto del minimo.
Rientrano nella fattispecie in esame le violazioni relative al
contenuto della dichiarazione (quali, ad esempio, l’omessa o l’errata
indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo
rappresentante; la redazione della dichiarazione non in conformita’ al modello
approvato con decreto; la mancata o errata compilazione di quadri della
dichiarazione previsti per l’indicazione di elementi non rilevanti ai fini
della determinazione del tributo) che non incidono sulla determinazione e sul
pagamento del tributo e che non comportano l’omessa o l’infedele presentazione
della dichiarazione.
Gli errori e le omissioni relativi alla dichiarazione possono essere
corretti, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e
successive modificazioni, mediante una dichiarazione integrativa, da redigere
su modelli conformi a quelli approvati con riferimento al periodo d’imposta
interessato e da presentare all’Amministrazione finanziaria per il tramite di
un ufficio postale.
L’applicazione della sanzione e’ quindi esclusa se viene presentata
una dichiarazione integrativa entro tre mesi dalla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione della dichiarazione oggetto di
correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata
successivamente ai predetti tre mesi ed entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’
stata prodotta la dichiarazione da correggere, la regolarizzazione comporta il
pagamento della sanzione nella misura ridotta ad un sesto del minimo.
In particolare, se le violazioni attengono al contenuto delle
dichiarazioni dei redditi, la sanzione dovuta ammonta a L. 83.333 (pari ad un
sesto di L. 500.000, sanzione minima prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs.
n. 471 del 1997); se invece le violazioni attengono al contenuto delle
dichiarazioni dei sostituti d’imposta, la sanzione dovuta ammonta a L. 166.666
(pari ad un sesto di L. 1.000.000, sanzione minima prevista dal comma 3 dello
stesso art. 8).
Nella fattispecie in esame rientra anche quella della mancata
indicazione, nella dichiarazione dei sostituti d’imposta validamente
presentata, di compensi, interessi e altre somme, sui quali sono state
regolarmente operate e versate le relative ritenute alla fonte previste
Per tale violazione, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997,
prevede una sanzione da lire 500.000 a lire 4.000.000.
L’applicazione della sanzione e’ esclusa se viene presentata una
dichiarazione integrativa entro tre mesi dalla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della dichiarazione oggetto di regolarizzazione.
Se invece la dichiarazione integrativa viene presentata
successivamente ai predetti tre mesi ed entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’
stata prodotta la dichiarazione da correggere, la regolarizzazione si
perfeziona con il pagamento, entro lo stesso termine, della sanzione ridotta
di L. 83.333, pari ad un sesto di L. 500.000.
In quest’ultima ipotesi, se i compensi, interessi ed altre somme non
indicati nella dichiarazione sono stati corrisposti a soggetti non gia’
indicati nella stessa dichiarazione, la regolarizzazione comporta anche il
pagamento della sanzione di L. 16.666 per ogni percipiente non indicato nella
dichiarazione originaria (pari ad un sesto della sanzione di L. 100.000
prevista dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997).
Fra le violazioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento
del tributo si deve comprendere anche l’omessa presentazione del modello di
versamento (F24) contenente i dati relativi alla eseguita compensazione,
modello che, come previsto dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997,
deve essere presentato anche nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell’art. 17 dello stesso d.lgs. n. 241.
Per tale violazione, il comma 4 del citato art. 19 prevede una
sanzione di L. 300.000.
L’applicazione della predetta sanzione e’ esclusa se il modello di
versamento viene presentato ad uno dei soggetti competenti a ricevere i
versamenti (concessionari della riscossione, banche convenzionate, uffici
postali) entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione.
Se invece il modello di versamento viene presentato successivamente ai
predetti tre mesi ed entro un anno dalla data di commissione della violazione,
la regolarizzazione comporta anche il pagamento della sanzione di L. 50.000,
pari ad un sesto di L. 300.000.
1.4 Errori ed omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo.
Gli errori e le omissioni incidenti sulla determinazione e sul
pagamento del tributo possono essere regolarizzati unicamente ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 472 del 1997.
Nel settore delle imposte dirette le fattispecie in esame attengono
principalmente agli aspetti sostanziali delle dichiarazioni. Sono quindi
suscettibili di regolarizzazione mediante ravvedimento gli errori e le
omissioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, ivi comprese
quelle presentate con ritardo non superiore a trenta giorni. Sono invece
escluse le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione e quelle
equiparate.
Gli errori e le omissioni relativi ad una dichiarazione validamente
presentata possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da
redigere su modelli conformi a quelli approvati con riferimento al periodo
d’imposta interessato e da presentare all’Amministrazione finanziaria per il
tramite di un ufficio postale.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale e’ stata commessa la violazione, e quindi dell’anno nel quale e’
stata prodotta la dichiarazione oggetto di integrazione. Entro lo stesso
termine (da ritenere essenziale), deve essere eseguito il pagamento del
tributo dovuto e dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale del
5 per cento con maturazione giorno per giorno, nonche’ della sanzione ridotta
ad un sesto del minimo.
Nell’ambito delle violazioni in rassegna possono essere enucleate due
distinte fattispecie:
A. Errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e
successive modificazioni, quali, a titolo esemplificativo: errori materiali
e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di
imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di
crediti di imposta.
Trattasi di violazioni, come gia’ detto, regolarizzabili unicamente ai
sensi della lettera b) dell’art. 13; la regolarizzazione ai sensi della
lettera a) dello stesso art. 13 e’ invece esclusa in quanto gli omessi o i
carenti versamenti non riguardano le imposte correttamente calcolate e
dichiarate, ma sono conseguenti ad errori ed omissioni incidenti sulla
determinazione del tributo commessi in sede di dichiarazione.
L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede una sanzione
del 30 per cento anche nei casi di liquidazione di una maggiore imposta ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Pertanto, la regolarizzazione spontanea degli errori in questione
comporta il pagamento della sanzione ridotta al 5 per cento (pari ad un
sesto del 30 per cento), oltre ovviamente il pagamento del tributo e dei
relativi interessi moratori al tasso legale.
Le regole stabilite nell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 possono
essere utilizzate anche per regolarizzare violazioni commesse prima del 1
aprile 1998, sempreche’, le stesse non siano state gia’ constatate o non
siano iniziate attivita’ di controllo.
Conseguentemente, entro il 31 luglio 1998 (termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata,
delle persone fisiche e delle societa’ o associazioni di cui all’art. 6 del
D.P.R. n. 600 del 1973) possono essere regolarizzati gli eventuali errori
ed omissioni riguardanti la dichiarazione dei redditi presentata nel 1997
relativamente al periodo d’imposta 1996.
B. Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e
successive modificazioni, quali, a titolo esemplificativo: l’omessa o
l’errata indicazione di redditi; l’esposizione di indebite detrazioni di
imposta o di indebite deduzioni dell’imponibile.
Trattasi di errori e di omissioni che configurerebbero la violazione
di infedele dichiarazione, per la quale l’art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 471 del 1997 prevede la sanzione dal cento al duecento per cento della
maggiore imposta o della differenza del credito.
Pertanto, la regolarizzazione spontanea degli errori e delle omissioni
in argomento comporta il pagamento della sanzione ridotta al 16,66 per
cento (pari ad un sesto del cento per cento), oltre il pagamento della
maggiore imposta o del minor credito e dei relativi interessi moratori.
Si precisa che nella ipotesi in cui la dichiarazione originariamente
presentata contenga errori ed omissioni di entrambe le fattispecie considerate
alle precedenti lettere A e B, e’ possibile regolarizzare contestualmente i
predetti errori ed omissioni mediante la presentazione di un’unica
dichiarazione integrativa ed il pagamento delle somme complessivamente dovute;
ovviamente, le misure ridotte delle sanzioni (5 e 16,66 per cento) saranno
rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti dovuti.
Si e’ detto che possono essere regolarizzati anche gli errori e le
omissioni relativi ad una dichiarazione presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni. In tal caso, peraltro, l’ammontare della sanzione dovuta ai
fini del ravvedimento diverge a seconda che la violazione dell’obbligo di
presentare la dichiarazione entro i termini prescritti sia stata o meno
regolarizzata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472
del 1997, secondo le modalita’ illustrate al successivo paragrafo 1.5 della
presente circolare.
Nel primo caso, la correzione di errori ed omissioni non rilevabili in
sede di liquidazione di cui alla precedente lettera B comporta il pagamento
della sanzione ridotta al 16,66 per cento, oltre, ovviamente, il pagamento
della maggiore imposta o del minor credito e dei relativi interessi moratori.
Nel secondo caso, invece, la correzione di errori ed omissioni
comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20 per cento, con un minimo di
L. 83.333 (pari ad un sesto della sanzione minima prevista dall’art. 1, comma
1, del d.lgs. n. 471 del 1997), oltre, ovviamente, il pagamento della maggiore
imposta o del minor credito e dei relativi interessi moratori.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 472 del
1997, possono essere regolarizzate anche le violazioni agli obblighi di
esecuzione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori corrisposti a terzi.
Per le violazioni in parola, l’art. 14 del d.lgs. n. 471 del 1997
prevede una sanzione pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto,
salva l’applicazione delle sanzioni per il caso di omesso versamento.
La violazione prodromica (omessa esecuzione delle ritenute) puo’
essere regolarizzata quindi con il pagamento, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’
stata commessa la violazione, di una sanzione pari al 3,33 per cento
dell’ammontare delle ritenute non operate.
La violazione indotta (omesso versamento delle ritenute) puo’ essere
invece regolarizzata con le modalita’ illustrate nel paragrafo 1.2 della
presente circolare.
In conseguenza della operativita’ delle disposizioni previgenti nelle
ipotesi in cui esse prevedevano dei termini piu’ ampi di quelli fissati
nell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per eseguire il ravvedimento operoso,
entro il prossimo 31 luglio e’ possibile correggere talune violazioni commesse
in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi presentata nel 1996
relativamente al periodo d’imposta 1995.
In tal caso, peraltro, devono essere integralmente osservate le
previsioni degli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del D.P.R.
n. 600 del 1973 e successive modificazioni, e precisamente:
- la correzione e’ consentita solamente per gli errori e le omissioni che
configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali, a titolo
esemplificativo: l’omessa o errata indicazione di redditi; l’esposizione di
indebite detrazioni di imposta o di indebite deduzioni dall’imponibile;
- non e’ consentita invece la correzione di errori ed omissioni rilevabili in
sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, ne’ di quelli
commessi in qualita’ di sostituto d’imposta;
- il ravvedimento, oltre alla presentazione di una dichiarazione integrativa
di quella originariamente presentata, comporta il pagamento, entro gli
stessi termini, della maggiore imposta o del minor credito dovuto, con una
maggiorazione pari al 60 per cento a titolo di sanzione.
1.5 Presentazione della dichiarazione oltre il termine previsto.
La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine
stabilito comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa
presentazione della dichiarazione.
La violazione puo’ essere regolarizzata ai sensi dell’art. 13, comma
1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997 e la sanzione e’ ridotta ad un
ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della
dichiarazione, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore
a trenta giorni e se nello stesso termine viene effettuato il pagamento delle
somme dovute.
Per l’individuazione delle somme dovute ai fini del ravvedimento, si
illustrano separatamente le ipotesi in cui la violazione in parola riguarda la
dichiarazione dei redditi e quella in cui la violazione riguarda la
dichiarazione dei sostituti d’imposta.
A. Dichiarazione dei redditi.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi,
l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, prevede l’applicazione della
sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di L. 500.000, anche nell’ipotesi in cui non
sono dovute imposte.
L’ammontare delle imposte dovute da assumere quale base di
commisurazione della sanzione e’ quello risultante dall’accertamento o dalla
dichiarazione tardivamente presentata e non regolarmente e tempestivamente
pagato.
Conseguentemente, se le imposte risultanti dalla dichiarazione
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni sono state interamente
pagate nei termini previsti ovvero le eventuali violazioni degli obblighi di
versamento sono state regolarizzate ai sensi delle lettere a) o b) dell’art.
13, la violazione concernente la tardiva presentazione della dichiarazione si
regolarizza con il pagamento di una sanzione di L. 62.500, pari ad un ottavo
di L. 500.000.
La stessa sanzione di L. 62.500 deve essere pagata nei casi in cui
dalla dichiarazione risulta un’imposta a credito ovvero un’imposta dovuta di
ammontare pari o inferiore a L. 417.000.
Se, invece, dalla dichiarazione presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni risulta un’imposta dovuta (e cioe’ non pagata o pagata oltre i
termini previsti ovvero non regolarizzata mediante ravvedimento) di ammontare
superiore a L. 417.000, la tardivita’ e’ regolarizzabile con il pagamento di
una sanzione pari al 15 per cento dell’imposta dovuta.
Comunque, in tutti i casi in cui le imposte risultanti dalla
dichiarazione non sono state in tutto o in parte versate, la differenza ancora
dovuta dovra’ essere pagata nello stesso termine di trenta giorni, unitamente
ai relativi interessi legali calcolati giorno per giorno.
Le predette modalita’ di regolarizzazione operano nelle ipotesi in cui
la tardiva presentazione della dichiarazione e’ direttamente imputabile al
contribuente o ad un suo rappresentante (ad esempio, presentazione della
dichiarazione ad una banca o ad un ufficio postale oltre il termine previsto
con un ritardo non superiore a trenta giorni).
Invece, nell’ipotesi in cui la tardiva presentazione non e’ imputabile
al contribuente o ad un suo rappresentante, bensi’ ad uno dei soggetti
incaricati di presentare la dichiarazione in via telematica, la violazione
relativa alla tardiva presentazione della dichiarazione potra’ essere
regolarizzata dal soggetto incaricato della trasmissione in via telematica con
il pagamento di una sanzione di L. 62.500, pari ad un ottavo di L. 500.000.
Eventuali violazioni degli obblighi di versamento dei tributi
risultanti dalla dichiarazione, potranno, invece, essere regolarizzati dal
contribuente con le modalita’ illustrate nel paragrafo 1.1 della presente
circolare.
B. Dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, prevede
l’applicazione della sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di L. 500.000. Il
comma 3 dello stesso art. 2 prevede l’applicazione di una sanzione da
L. 500.000 a L. 4.000.000, quando le ritenute relative ai compensi, interessi
e altre somme, benche’ non dichiarate, sono state interamente versate.
Conseguentemente, se le ritenute relative ai compensi, interessi e
altre somme indicate nella dichiarazione presentata con ritardo non superiore
a trenta giorni sono state interamente versate entro le prescritte scadenze
ovvero le eventuali violazioni degli obblighi di versamento sono state
regolarizzate ai sensi delle lettere a) o b) dell’art. 13 del d.lgs. n. 472,
la violazione concernente la tardiva presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta si regolarizza con il pagamento di una sanzione di
L. 62.500, pari ad un ottavo di L. 500.000.
Se invece l’ammontare delle ritenute non e’ stato interamente versato
entro le prescritte scadenze o nei termini e con le modalita’ di cui alle
lettere a) o b) dell’art. 13, la violazione concernente la tardiva
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta si regolarizza con
il pagamento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la
presentazione della dichiarazione, delle ritenute ancora dovute e della
sanzione di L. 62.500, pari ad un ottavo della sanzione minima prevista
dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 471.
In quest’ultimo caso, il competente ufficio applichera’ la sanzione
del 30 per cento con riferimento all’ammontare delle ritenute versate oltre i
termini prescritti, procedendo altresi’ al recupero degli interessi dovuti ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 602 del 1973, qualora gli stessi non siano
gia’ stati pagati direttamente dal sostituto d’imposta.
2. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI IVA
Com’e’ noto, fino al 31 marzo 1998 il ravvedimento in materia di
imposta sul valore aggiunto era disciplinato in maniera specifica
dall’articolo 48, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, piu’ volte
modificato ed integrato.
Tale norma consentiva al contribuente di regolarizzare le violazioni
sia formali che sostanziali entro quattro diverse soglie temporali, alle quali
corrispondeva una diversa misura della riduzione delle sanzioni, finalizzata a
rendere piu’ onerosa la sanatoria in funzione dell’aumento del tempo trascorso
fra la consumazione dell’illecito e la sua regolarizzazione.
Era inoltre prevista una forma di ravvedimento "preventivo"
(consistente nella specifica indicazione nella dichiarazione annuale dei
corrispettivi non registrati e nel pagamento di una somma pari a un decimo di
tali corrispettivi) che precludeva la possibilita’ di applicare, oltre alle
sanzioni relative all’omessa fatturazione e registrazione, anche quelle
previste in materia di bolle d’accompagnamento, di scontrini e ricevute
fiscali.
Dal 1 aprile 1998, anche nel campo dell’IVA tornano ovviamente
applicabili le nuove regole sul ravvedimento stabilite, con carattere di
generalita’, dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Tra le novita’ immediatamente percepibili in materia assumono
particolare rilevanza la scomparsa del cosiddetto "ravvedimento preventivo" e
la riduzione dei tempi concessi al contribuente per rimuovere le violazioni,
fruendo di un trattamento sanzionatorio premiale. A tal ultimo riguardo, basti
osservare che l’ultima data utile per il ravvedimento prevista dall’art. 48
coincideva con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello cui l’infrazione si riferiva,
mentre il limite temporale piu’ ampio che si rinviene nell’art. 13 anzicitato
e’ rappresentato dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale l’infrazione e’ stata commessa.
Tanto premesso, si passano ora in rassegna le principali fattispecie
di violazioni regolarizzabili ai sensi del richiamato art. 13.
2.1 Omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla
dichiarazione.
L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, detta una nuova
disciplina unitaria per le violazioni degli obblighi relativi al versamento in
materia di IVA, fissando nella misura unica del 30 per cento di ogni importo
non versato la sanzione a carico di chi non esegue, in tutto o in parte, i
versamenti periodici, in acconto o di conguaglio risultanti dalla
dichiarazione.
L’infrazione in parola si perfeziona con l’omesso versamento nei
termini stabiliti dalla legge. Cio’ significa che, come gia’ accadeva in
passato, il tardivo pagamento viene, in linea di massima, sanzionato alla
stessa stregua dell’omesso pagamento.
Le violazioni in questione possono peraltro essere regolarizzate ai
sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 472 del 1997,
eseguendo spontaneamente entro i rispettivi termini (da ritenere essenziali)
il pagamento dell’imposta, dei relativi interessi moratori calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.
Piu’ esattamente, la lettera a) del comma 1 del citato art. 13
stabilisce che, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, la
sanzione e’ ridotta ad un ottavo, ossia al 3,75 per cento, se esso viene
eseguito nel termine (da ritenere essenziale) di trenta giorni dalla data in
cui l’infrazione e’ stata commessa. Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce
poi che, ai fini della regolarizzazione, il pagamento della sanzione ridotta
deve essere contestuale (ossia nel rispetto dello stesso termine) a quello
dell’imposta e dei relativi interessi moratori, calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno.
Il termine di trenta giorni di cui si e’ detto non e’ l’unico previsto
dalla nuova normativa per l’omesso versamento, inteso questo come
inadempimento relativo all’imposta da versare (periodicamente o in sede di
dichiarazione) in base alle risultanze contabili del contribuente.
Va, infatti, tenuto presente che, secondo la previsione della lettera
b) dello stesso art. 13, il pagamento (spontaneo) puo’ essere eseguito anche
con ritardo superiore a trenta giorni, ma entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione e’
stata commessa. In tal caso, oltre all’imposta e ai relativi interessi
moratori, deve essere versata contestualmente la sanzione ridotta a un sesto,
ossia pari al 5 per cento.
Si precisa che per i soggetti autorizzati a versare l’imposta
trimestralmente, a seguito di opzione, la base di commisurazione per il
calcolo degli interessi legali e della sanzione ridotta e’ costituita
dall’imposta maggiorata dell’1,50 per cento, come previsto dall’art. 33,
ultimo comma, del D.P.R. n. 633.
Si evidenzia, inoltre, che nelle ipotesi in cui sia stata esercitata
l’opzione prevista nell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, per il
pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo, le eventuali
violazioni per omesso o carente versamento degli importi dovuti per le singole
rate alle prescritte scadenze sono regolarizzabili entro trenta giorni dal
termine previsto per ogni singola rata mensile ovvero entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale e’ stata
commessa la violazione. In detti casi, peraltro, la sanzione ridotta al 3,75 o
al 5 per cento e gli interessi moratori al tasso legale devono essere
calcolati con riferimento alle rispettive somme pagate in ritardo (tributo e
interesse previsto dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997).
2.2 Violazioni di carattere formale.
Anche per la rimozione delle violazioni di natura formale, la nuova
normativa contempla due soglie temporali cui corrispondono due diversi
effetti.
Infatti, nei casi di omissioni o errori che non incidono sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, il riformulato comma 4
dell’art. 13 prevede la non applicazione della sanzione se la regolarizzazione
(spontanea) avviene entro tre mesi dalla commissione della violazione.
Decorso tale termine, sara’ ancora possibile ravvedersi, secondo la
previsione del comma 1, lettera b), dell’articolo anzicitato, usufruendo della
riduzione ad un sesto della sanzione, entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la
violazione e’ stata commessa.
Le violazioni di carattere formale, com’e’ noto, sono particolarmente
numerose nel settore dell’IVA. Tra esse possono essere ricordate quelle
relative al contenuto della dichiarazione (non rilevanti ai fini della
determinazione e del pagamento dell’imposta) quali, per esempio, l’omessa o
inesatta o incompleta indicazione dei dati occorrenti per l’individuazione del
contribuente o del suo rappresentante o per il calcolo dell’imposta o, ancora,
per il compimento dei previsti controlli.
Tali violazioni sono punite dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471
del 1997 con la sanzione da lire 500 mila a lire quattro milioni e possono
essere regolarizzate senza alcun pagamento entro tre mesi dal termine previsto
per la presentazione della dichiarazione, oppure versando spontaneamente la
sanzione di lire 83.333 (un sesto del minimo) entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
La correzione di errori od omissioni riguardanti il contenuto della
dichiarazione comporta la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 13, l’applicazione della
sanzione e’ esclusa quando la regolarizzazione delle violazioni degli obblighi
relativi alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili,
non imponibili o esenti viene effettuata entro tre mesi senza incidere sulla
determinazione e sul pagamento del tributo.
Rientrano nella fattispecie in esame anche le violazioni concernenti
la mancata presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o
cessazione di attivita’, previste nel primo e terzo comma dell’art. 35 del
D.P.R. n. 633 del 1972, o la loro presentazione con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi
ove e’ esercitata l’attivita’ o in cui sono conservati libri, registri,
scritture e documenti.
Per tali violazioni, l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997
prevede una sanzione da lire un milione a lire quattro milioni.
L’applicazione della sanzione e’ esclusa se entro tre mesi viene
presentata spontaneamente al competente ufficio la dichiarazione
precedentemente omessa o una dichiarazione rettificativa di quella gia’
prodotta.
Se invece la dichiarazione viene presentata successivamente ai
predetti tre mesi ed entro un anno dalla data di commissione della violazione,
la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione di L. 166.666, pari
ad un sesto di L. 1.000.000.
2.3 Violazioni di natura sostanziale.
Per il ravvedimento riguardante gli errori e le omissioni che incidono
sulla determinazione e sul pagamento del tributo sono previste una sola soglia
temporale ed un’unica misura di attenuazione della sanzione. Ed invero,
secondo la previsione del comma 1, lettera b), dell’art. 13, per le infrazioni
della specie la sanzione e’ ridotta a un sesto del minimo se la
regolarizzazione interviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale le violazioni stesse sono
state commesse.
2.3.1 Omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili.
L’omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA o
l’emissione di fatture (relative ad operazioni imponibili) senza indicazione
d’imposta o con indicazione di un’imposta inferiore, costituiscono violazioni
che, incidendo sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono
essere regolarizzate ai sensi della lettera b) dell’art. 13. Lo stesso dicasi
per l’omessa annotazione di operazioni imponibili o per l’annotazione con
indicazioni inesatte, tali da comportare un’imposta inferiore.
Secondo la disposizione appena citata, la regolarizzazione puo’ essere
eseguita in corso d’anno o, al piu’ tardi, entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale. Pertanto, il ravvedimento, nel caso di specie,
non comporta particolari oneri sul piano dichiarativo, dal momento che gli
imponibili e le imposte oggetto della regolarizzazione vanno a confluire nella
prescritta dichiarazione annuale.
Ai fini del ravvedimento, oltre all’effettuazione ora per allora delle
formalita’ omesse o irregolarmente eseguite, deve essere versata la sanzione
ridotta al 16,66 per cento dell’imposta relativa all’operazione non
documentata e comunque non inferiore a L. 166.666 (pari ad un sesto della
misura minima prevista dall’art. 6, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 471 del 1997:
cento per cento dell’imposta, comunque non inferiore a lire un milione).
Per altro verso, occorre considerare che l’omessa fatturazione o
l’esposizione in fattura di un’imposta inferiore o l’omessa annotazione di un
corrispettivo imponibile, possono determinare nei mesi successivi un omesso
versamento d’imposta alle prescritte scadenze, considerato che l’obbligo del
versamento, a seguito delle recenti modifiche apportate in materia, non e’
piu’ legato alle annotazioni eseguite nei registri di cui agli articoli 23 e
24 del D.P.R. n. 633 ma si perfeziona con la semplice "esigibilita’"
dell’imposta, secondo la nozione che ne fornisce l’art. 6 dello stesso
decreto.
Ne consegue che, per regolarizzare in maniera completa la propria
posizione, e’ indispensabile che il contribuente provveda ad utilizzare la
disposizione di cui all’art. 13, lettera b), tanto per sanare la violazione
prodromica (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione) quanto la
violazione indotta (omesso versamento).
Pertanto, in dette ipotesi, nei termini previsti per il ravvedimento,
oltre al versamento di cui si e’ detto, devono essere eseguiti i pagamenti:
. dell’imposta non versata alla prescritta scadenza a seguito dell’omessa o
irregolare documentazione dell’operazione;
. degli interessi legali maturati dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto
essere versata (se l’operazione fosse stata regolarmente documentata) fino a
quello in cui viene effettivamente pagata;
. della sanzione pari al 5 per cento dell’imposta oggetto della
regolarizzazione (un sesto del 30 per cento previsto dall’art. 13 del
richiamato d.lgs. n. 471).
Nei casi in cui la mancata computazione dell’imposta in sede di
liquidazione non abbia comportato un omesso versamento nel periodo di
competenza o nei successivi, permanendo comunque una posizione creditoria, la
validita’ del ravvedimento resta subordinata all’eseguita rettifica in
diminuzione del credito d’imposta da parte dell’interessato.
2.3.2 Infedele dichiarazione.
Una novita’ di assoluto rilievo e’ quella relativa alla
regolarizzazione spontanea della dichiarazione infedele, resa possibile dal
combinato disposto dei commi 1, lettera b), e 2 dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 472, con conseguente riduzione della sanzione al 16,66 per
cento (un sesto del minimo).
Al riguardo va ricordato che una facolta’ del genere non era prevista
dall’art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633. Il primo periodo di tale
articolo, infatti, ai fini del ravvedimento faceva testuale riferimento alle
omissioni e irregolarita’ "relative ad operazioni imponibili" tra le quali non
potevano essere ricomprese quelle riguardanti la dichiarazione annuale,
documento riepilogativo destinato a rappresentare l’intera "massa" dei fatti
fiscalmente rilevanti del decorso anno, per la determinazione conclusiva del
debito o del credito d’imposta.
Il citato art. 13, comma 1, lettera b), invece, non contiene
specificazioni limitative, riferendosi, con formulazione generica e
onnicomprensiva, alla regolarizzazione degli "errori e delle omissioni, anche
se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo". Deve, quindi,
ritenersi consentita la possibilita’ di integrare o correggere una
dichiarazione infedele entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la
violazione. Cio’, peraltro, sempreche’ la violazione non sia stata gia’
constatata o, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita’ amministrative di accertamento riguardanti il periodo (quali,
per esempio, richieste di notizie o invii di questionari) delle quali gli
interessati abbiano avuto formale conoscenza.
La possibilita’ di regolarizzazione entro il suddetto termine riguarda
solo le dichiarazioni annuali validamente presentate, ivi comprese quelle
presentate con ritardo non superiore a trenta giorni. Restano, quindi, escluse
dal ravvedimento le ipotesi di omissione o equiparate.
Ai fini del ravvedimento gli interessati devono presentare una
dichiarazione integrativa di quella originaria, dalla quale risulti una
maggiore imposta dovuta o un minor credito spettante, utilizzando all’uopo un
modello uguale a quello usato per la dichiarazione originaria.
Tale dichiarazione integrativa va presentata all’Amministrazione
finanziaria per il tramite di un ufficio postale.
Inoltre, ai fini della regolarizzazione, devono essere versati:
1) un importo corrispondente all’intera integrazione eseguita (maggior debito
e/o minor credito). Si precisa, peraltro, che il minor credito risultante
dalla dichiarazione integrativa puo’ non essere versato nel caso in cui lo
stesso sia stato chiesto a rimborso (con la dichiarazione originaria) e non
sia stato ancora erogato al momento della regolarizzazione, oppure nel caso
in cui tale minor credito (chiesto in computazione nell’anno successivo)
non sia, o non sia stato, riportato nella dichiarazione relativa all’anno
successivo;
2) gli interessi legali (attualmente del 5 per cento) maturati dal giorno
della commessa violazione a quello della regolarizzazione e rapportati
all’intera integrazione eseguita;
3) la sanzione ridotta al 16,66 per cento della maggiore imposta o del minor
credito dovuto.
Si sottolinea che il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione integrativa deve ritenersi perentorio e, quindi, nei riguardi di
esso non puo’ operare la disposizione stabilita dall’art. 37, quinto comma,
del D.P.R. n. 633. Il rispetto del termine previsto per la regolarizzazione e’
essenziale anche per quel che concerne i versamenti e, pertanto, qualsiasi
inosservanza dello stesso compromette gli effetti del ravvedimento e rende
legittima l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione nella
misura intera.
Da ultimo, va evidenziato che l’eventuale maggior volume d’affari
dichiarato in sede di integrazione non fa venire meno la validita’ delle
scelte ad esso collegate, operate dal contribuente con la dichiarazione
originaria (opzione per eseguire i versamenti trimestralmente o altro).
2.3.3 Omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo.
L’art. 13, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 471 dispone che la
sanzione del 30 per cento si applica anche sulla maggiore imposta (o sulla
minore eccedenza detraibile) risultante in esito alle correzioni di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo (automatizzato) della
dichiarazione annuale.
Al riguardo, per quanto concerne le procedure automatizzate di
liquidazione dell’IVA risultante dalla dichiarazione, la norma in commento
richiama espressamente l’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (introdotto
dall’art. 14, comma 1, lett. a, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) che trovera’
applicazione con riferimento alle dichiarazioni che saranno presentate a
decorrere dal 1 gennaio 1999. Va osservato, tuttavia, che l’assimilazione,
quanto al regime sanzionatorio, della maggiore imposta risultante dalla
correzione di meri errori all’omesso versamento e’ gia’ prevista dal sesto
comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 633 (aggiunto, con decorrenza 20 giugno 1996,
dall’art. 10, comma 2, lett. c, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, come
modificato dalla legge 8 agosto 1996, n. 425), tuttora in vigore per le parti
che non contrastano con le nuove disposizioni. Pertanto, l’assimilazione di
cui trattasi, nel passaggio dal previgente al nuovo regime, opera senza
soluzione di continuita’ e riguarda anche i rapporti tributari pendenti al 20
giugno 1996, in forza della disposizione contenuta nel comma 2-ter dello
stesso art. 10.
Tanto chiarito, si precisa che le violazioni della specie possono
essere regolarizzate solo ai sensi della lettera b) dell’art. 13 e non della
lett. a), non trattandosi di omessi versamenti dell’imposta risultante dalla
dichiarazione ma appunto di errori commessi in sede di dichiarazione che hanno
inciso sulla determinazione dell’imposta e, quindi, sul suo pagamento.
La regolarizzazione, pertanto, puo’ essere effettuata entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, mediante il
versamento della maggiore imposta (o del minor credito) conseguente alla
correzione dell’errore, dei relativi interessi moratori e della sanzione
ridotta pari al 5 per cento (un sesto del 30 per cento).
Non e’ necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa.
2.4 Omessa presentazione della dichiarazione annuale.
Se la violazione consiste nell’omessa presentazione della
dichiarazione annuale, la possibilita’ di ravvedimento e’ subordinata alla
rimozione dell’inadempimento in tempi molto ristretti. La lettera c)
dell’art. 13, infatti, accorda la riduzione ad un ottavo del minimo delle
sanzioni (che, nella specie, sono quelle previste dall’art. 5, commi 1 e 3,
primo periodo, del d.lgs. n. 471) solo se la dichiarazione viene presentata
non oltre trenta giorni dalla scadenza.
Per la violazione in esame, la disposizione e’ in linea con la
previsione dell’art. 37, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 che considera omessa
la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta giorni
rispetto al termine di scadenza.
Ai fini del ravvedimento, oltre all’imposta dovuta (determinata
secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.lgs.
n. 471) e ai relativi interessi moratori, deve essere versata la sanzione del
15 per cento (un ottavo del minimo del 120 per cento) della stessa imposta,
con un minimo di lire 62.500.
In assenza di imposta dovuta, l’unico versamento da eseguire rimane la
sanzione di lire 62.500 (un ottavo del minimo di lire 500 mila).
3. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI REGISTRO E TRIBUTI SIMILARI
Nel campo dell’imposta di registro e dei tributi similari (imposta
sulle successioni e donazioni, INVIM, ipotecaria e catastale) l’istituto del
ravvedimento, quanto meno secondo le modalita’ previste nell’attuale
sistemazione organica, costituisce una novita’ di carattere assoluto.
Come si dira’ esaminando le principali fattispecie di violazioni
regolarizzabili, nel settore di cui trattasi le regole sul ravvedimento devono
subire qualche necessario adattamento, legato soprattutto alla circostanza che
per i tributi in discussione, in linea di massima, e’ ancora prevista la
liquidazione ad opera dell’ufficio.
3.1 Omissione della richiesta di registrazione o della presentazione della
denuncia.
La nuova normativa di cui al d.lgs. n. 473 del 1997 non prevede
l’ipotesi della tardivita’ della richiesta di registrazione o di presentazione
delle denunce. Occorre, tuttavia, tener presente che l’art. 13 del decreto
n. 472, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi,
compreso quello di registro, l’operativita’ del ravvedimento che, com’e’ noto,
consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente
eseguito oltre i termini originalmente previsti ma pur sempre nel rispetto di
scadenze normativamente predeterminate.
Piu’ esattamente, il comma 1, lettera c), del citato art. 13
stabilisce che la sanzione e’ ridotta ad un ottavo del minimo, se la
dichiarazione e’ presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Tale
disposizione riguarda anche l’imposta di registro, in quanto l’espressione
"dichiarazione" usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato e,
quindi, comprensiva anche della nozione di "atto" o "denuncia".
Ai fini del ravvedimento e’ necessario che il versamento della
sanzione ridotta avvenga contestualmente (ossia entro lo stesso termine) alla
regolarizzazione del pagamento del tributo, nonche’ al pagamento degli
interessi di mora calcolati al tasso legale (attualmente del 5 per cento) con
maturazione giorno per giorno.
Esemplificando, se per un contratto di locazione di immobili il
contribuente lascia infruttuosamente scadere il termine di venti giorni dalla
sottoscrizione dell’atto o dalla data di inizio della sua esecuzione (se
trattasi di contratto verbale) di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del Testo
Unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, puo’, nei trenta giorni
successivi, assolvere l’imposta, maggiorata degli interessi maturati e della
sanzione del 15 per cento (un ottavo del minimo), a mezzo di autoliquidazione
e di versamento o al concessionario della riscossione o presso una banca sita
nell’ambito territoriale di detto concessionario o, infine, presso un
qualunque ufficio postale sull’apposito conto corrente intestato al
concessionario competente. Versata l’imposta, l’interessato chiedera’
all’ufficio la registrazione (tardiva) del contratto, compilando l’apposito
stampato e allegando la copia dell’attestato di versamento.
E’, tuttavia, indispensabile che tutto cio’ (pagamento di quanto
dovuto e presentazione dell’atto di registrazione) avvenga nel rispetto del
suddetto termine di trenta giorni e, inoltre, spontaneamente, ossia prima che
la violazione sia stata constatata o, comunque, prima che siano iniziati
accessi, ispezione, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento
delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Appare, quindi, chiara la differenza tra la fattispecie della
tardivita’, operante, come si e’ detto, fino al 31 marzo 1998, e quella del
ravvedimento. Nella prima ipotesi, il periodo di trenta giorni (successivo
alla scadenza) era incondizionatamente usufruibile dal contribuente, mentre
nel caso del ravvedimento la possibilita’ di utilizzare detto termine e’
subordinato alla mancata iniziativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il termine di trenta giorni di cui si e’ finora detto non e’ l’unico
utilizzabile in tema di ravvedimento per la violazione in esame. Infatti, la
lettera b) dell’art. 13 del d.lgs. n. 472, prevede per quei tributi in ordine
ai quali non e’ prevista dichiarazione periodica (quale, ad esempio, l’imposta
di registro) la possibilita’ di regolarizzare spontaneamente gli errori od
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, entro un anno dalla commissione della violazione. In tal caso la
sanzione viene ridotta ad un sesto del minimo, ossia al 20 per cento
dell’imposta dovuta. La procedura per la regolarizzazione non differisce da
quella precedentemente descritta, permanendo l’ipotesi in cui l’imposta sia
autoliquidabile.
Ove, invece, la liquidazione dell’imposta debba essere eseguita
dall’ufficio, la procedura da seguire per il ravvedimento e’ quella prevista
dal comma 3 dell’art. 13, per cui:
. entro il termine di un anno e sempreche’ non vi siano state iniziative
preclusive da parte dell’Erario, gli interessati devono presentare l’atto o
la denuncia per la registrazione;
. successivamente, nel piu’ breve tempo possibile l’ufficio provvede a
notificare alla parte apposito avviso contenente la liquidazione
dell’imposta dovuta, degli interessi legali maturati dalla data della
commessa violazione fino a quella del ravvedimento, nonche’ della sanzione
pari al 20 per cento dell’imposta. Tale atto deve contenere l’avvertenza
che viene notificato al preciso scopo di rendere possibile il
perfezionamento del ravvedimento e che, pertanto, un eventuale mancato
pagamento nel termine indicato nell’avviso rende inefficace la
regolarizzazione.
La regolarizzazione della violazione in esame puo’ essere eseguita, a
seconda dei casi, dai vari soggetti obbligati a richiedere la registrazione
(esclusa quella d’ufficio) indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 del
Testo Unico.
Va, peraltro, ricordato che per i funzionari indicati alla lettera c)
dell’art. 10 (cancellieri e segretari) l’obbligo di richiedere la
registrazione non sempre si accompagna con quello del contestuale pagamento.
Ed invero, mentre il primo obbligo riguarda tutte le sentenze, tutti i decreti
e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione detti
funzionari hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni, l’obbligo del
pagamento dell’imposta (o del deposito) concerne solo i decreti di
trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e gli altri atti da essi
ricevuti.
Ne consegue che, limitatamente agli atti degli organi giurisdizionali
per i quali non sussiste il cennato obbligo di pagamento in capo ai
cancellieri e segretari (atti per i quali l’imposta va assolta separatamente
entro il termine previsto dall’art. 54, comma 5, del T.U. dalle parti in causa
o dai soggetti nel cui interesse e’ richiesta la registrazione) non sara’
necessario versare l’imposta ai fini del ravvedimento.
3.2 Insufficiente dichiarazione di valore.
La possibilita’ di regolarizzare spontaneamente gli errori od
omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
prevista dalla citata lettera b) dell’art. 13, comma 1, del decreto n. 472,
riguarda anche l’insufficiente dichiarazione di valore.
E’ da ritenere, cioe’, che grazie alla citata norma, un contribuente
che, per un motivo qualsiasi, ha dichiarato nell’atto o nella denuncia una
base imponibile non congrua, possa rimediare alla violazione commessa
producendo spontaneamente una dichiarazione integrativa di valore, entro un
anno della data in cui e’ stata realizzata l’infrazione.
Rimane da chiarire che, in una tale evenienza, poiche’ non e’ prevista
l’autoliquidazione dell’imposta complementare da parte del contribuente, il
ravvedimento dovra’ necessariamente essere articolato in due fasi ai sensi del
riformulato comma 3 dell’art. 13, per cui:
. entro il citato termine di un anno e sempreche’ non vi siano state
iniziative preclusive da parte dell’Erario, deve essere presentata la
dichiarazione integrativa di valore (in forma libera ma in maniera
irretrattabile) allo stesso ufficio presso cui e’ stato registrato l’atto
contenente l’insufficiente dichiarazione;
. successivamente, ma non oltre il termine previsto dall’art. 76, comma 1-bis,
del T.U., l’ufficio provvede a notificare alla parte apposito avviso
contenente la liquidazione della maggiore imposta dovuta, degli interessi
legali maturati fino al giorno in cui e’ stata resa l’integrazione di
valore, nonche’ della sanzione pari al 16,66 per cento (un sesto del
minimo). Tale atto deve contenere l’avvertenza che viene notificato al
preciso scopo di rendere possibile il perfezionamento del ravvedimento e
che, pertanto, non puo’ essere impugnato.
E’ appena il caso di precisare, poi, che un eventuale mancato
pagamento nel termine indicato nell’avviso di liquidazione rende inefficace la
regolarizzazione e consente all’ufficio di procedere alla rettifica del valore
dichiarato, con la conseguente applicazione della sanzione nella misura
intera.
3.3 Tardivita’ di pagamento.
Com’e’ noto, l’art. 70 del Testo Unico assoggettava alla soprattassa
del 20 per cento il tardivo pagamento dell’imposta, intendendo per tale quello
effettuato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica
dell’avviso di liquidazione.
Anche se tale norma risulta espressamente abrogata dall’art. 1,
lett. g), del d.lgs. n. 473, l’infrazione in parola resta ugualmente punibile
con la sanzione del 30 per cento prevista in via generale dall’art. 13, comma
2, del d.lgs. n. 471 per "ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di
una sua frazione nel termine previsto" fuori dei casi di tributi iscritti a
ruolo.
Per l’infrazione di cui trattasi deve ritenersi consentito il
ravvedimento spontaneo ai sensi dell’art. 13, lettere a) e b), del d.lgs.
n. 472, con riduzione della sanzione al 3,75 per cento (un ottavo del 30 per
cento) se la regolarizzazione interviene nei trenta giorni ovvero con una
riduzione al 5 per cento (un sesto del 30 per cento) se la stessa avviene
entro un anno dalla commessa violazione.
3.4 Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio.
L’omessa presentazione del repertorio e’ regolarizzabile entro tre
mesi, ai sensi del riformulato comma 4 dell’art. 13, senza alcun pagamento
ovvero entro un anno, ai sensi della disposizione prevista nel comma 1,
lettera b), dello stesso articolo, con riduzione della sanzione a lire 333.333
(un sesto del minimo), tenendo presente che tra i motivi preclusivi del
ravvedimento si deve comprendere anche la conoscenza formale da parte del
pubblico ufficiale del rapporto predisposto dall’ufficio per l’applicazione
della sanzione accessoria.
Anche la mancata o irregolare tenuta del repertorio e’ suscettibile di
regolarizzazione spontanea entro tre mesi senza alcun versamento oppure entro
un anno con riduzione della sanzione a lire 167.000, tenendo presente che tra
i motivi preclusivi del ravvedimento si deve includere anche la diffida da
parte dell’ufficio alla regolarizzazione del repertorio.
3.5 Omessa presentazione della dichiarazione di successione
La nuova normativa introdotta dal d.lgs. n. 473 non contempla
l’ipotesi della tardiva presentazione della dichiarazione di successione.
Anche per il tributo successorio, tuttavia, opera l’istituto del
ravvedimento spontaneo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472. Pertanto, se lo
stesso interviene entro i trenta giorni successivi all’ordinario termine
previsto per la presentazione della dichiarazione, la sanzione si riduce al 15
per cento (un ottavo del minimo), mentre se la regolarizzazione (sempre in
assenza di interventi preclusivi da parte dell’ufficio) avviene entro un anno
dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione, la stessa
sanzione si riduce al 20 per cento (un sesto del minimo).
Per quanto riguarda la procedura, trattandosi di un’ipotesi in cui non
e’ prevista l’autoliquidazione da parte del contribuente, essa dovra’
necessariamente articolarsi in due fasi, analogamente a quanto gia’ chiarito
in precedenza per la violazione di insufficiente dichiarazione di valore in
materia di imposta di registro.
Nel caso in cui l’omissione riguarda una dichiarazione per la quale
non e’ dovuta imposta di successione, il ravvedimento puo’ essere effettuato
entro tre mesi senza alcun versamento oppure entro un anno con il pagamento di
lire 83.333 (pari ad un sesto di L. 500.000).
Per le altre violazioni, ugualmente suscettibili di regolarizzazione
(insufficiente dichiarazione di valore, tardivita’ di pagamento, ecc.) si
rinvia ai chiarimenti forniti in materia di imposta di registro.
4. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Nel corso dell’illustrazione delle principali fattispecie di
violazioni regolarizzabili ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997,
sono state evidenziate le ipotesi in cui, ai fini del ravvedimento, e’
necessario anche o unicamente la presentazione di una dichiarazione
integrativa
In particolare, la presentazione di una dichiarazione integrativa si
rende necessaria quando il ravvedimento comporta la correzione di errori ed
omissioni relativi ad una dichiarazione gia’ validamente presentata.
La dichiarazione integrativa deve essere redatta su modelli conformi a
quelli approvati con riferimento al periodo o all’anno di imposta interessato,
utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione di quelli pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, e secondo le modalita’ stabilite per la
dichiarazione originaria oggetto di correzione.
Pertanto, se la dichiarazione integrativa viene compilata con
strumenti informatici deve essere utilizzato il modello sintetico PC,
sempreche’ lo stesso sia gia’ stato approvato con riferimento all’annualita’
oggetto di regolarizzazione.
Nella dichiarazione integrativa puo’ essere riprodotto il contenuto
della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni od integrazioni
oppure possono essere evidenziate le sole correzioni od integrazioni che si
intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria; in ogni caso, e’
necessario che siano evidenziate le variazioni apportate rispetto alla
dichiarazione oggetto di regolarizzazione, nonche’ le maggiori imposte o i
minori crediti che dovessero derivare a seguito delle correzioni od
integrazioni effettuate.
Pertanto, se l’integrazione e’ riferita ad una dichiarazione
presentata utilizzando il modello unificato compensativo, e’ sufficiente
compilare, oltre ai dati identificativi del contribuente, i quadri relativi al
settore impositivo oggetto di integrazione.
Nel frontespizio della dichiarazione integrativa deve essere riportata
la dicitura "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso, ai sensi
dell’art. 13, comma .........".
Nel caso in cui venga utilizzato il Modello UNICO e’ invece
sufficiente barrare l’apposita casella "INTEGRATIVA" riportata nel
frontespizio del modello nello spazio dedicato al "Tipo di dichiarazione".
La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio
postale con una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a
contenerla senza piegarla. Sulla busta deve esser indicata la dicitura
"Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello ..........".
Si precisa che e’ possibile presentare la dichiarazione integrativa
presso qualsiasi ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale del
contribuente.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalita’ di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni
pecuniarie a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del
1997 sono state stabilite con il decreto dirigenziale dell’11 giugno 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.
In particolare, il predetto decreto prevede che il pagamento delle
somme dovute a titolo di sanzione deve essere eseguito mediante versamento
diretto al concessionario della riscossione o alla banca, utilizzando il
Modello F23 o il bollettino di conto corrente postale Modello F32, approvati
con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 17 dicembre 1997.
In ordine alle modalita’ di compilazione dei modelli F23 e F32, si
forniscono le seguenti indicazioni.
- Dati anagrafici.
. Nel "campo 1" devono essere riportati i dati anagrafici e il codice
fiscale (o partita IVA per i pagamenti in materia di IVA) del
contribuente.
. Nel "campo 2" devono essere riportati i dati anagrafici e il codice
fiscale (o partita IVA per i pagamenti in materia di IVA) del soggetto, se
diverso dal contribuente, che effettua il pagamento.
- Dati del versamento.
. Nello spazio "cod. ufficio" deve essere indicato il codice dell’ufficio
finanziario competente a rilevare la violazione oggetto di ravvedimento;
se la violazione o le violazioni possono essere rilevate da piu’ uffici,
e’ sufficiente indicare il codice di uno di essi. Nel caso di violazioni
formali relative alla dichiarazione modello Unico 98, deve essere indicato
il codice del Centro di Servizio territorialmente competente in relazione
al domicilio fiscale del contribuente; i contribuenti con domicilio
fiscale compreso nei territori non ancora serviti dai Centri di Servizio
(Lombardia, escluse le provincie di Lodi e di Milano, Toscana, Umbria)
devono indicare il codice dell’ufficio (ufficio delle entrate, ove
istituito, oppure ufficio distrettuale delle imposte dirette o ufficio
IVA) territorialmente competente a rilevare la violazione.
. Nello spazio "causale" deve essere indicato il codice SZ; in materia di
imposte indirette, se la sanzione e’ pagata contestualmente al tributo,
deve essere indicato il codice causale relativo al tributo.
. Nello spazio "estremi dell’atto o del documento" deve essere indicato
l’anno di riferimento della violazione; se la stessa si riferisce ad un
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, deve esser indicato
il primo dei due anni nella forma AAAA.
. Nello spazio "cod. tributo" devono essere indicati gli appositi
codici-tributo istituiti con il decreto dirigenziale 11 giugno 1998; nel
caso di violazioni che non comportano anche il pagamento di uno specifico
tributo (quali, ad esempio, violazioni formali, violazioni di obblighi
contabili), deve essere indicato il codice per le sanzioni pecuniarie del
tributo cui le violazioni sono collegate.
. L’importo da pagare deve essere espresso in migliaia di lire, con
arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano
le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario (ad esempio,
62.500 diventa 62.000; 166.666 diventa 167.000).
. Nel caso di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni relativamente
al contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale,
all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF, il codice della regione
cui devono affluire le predette somme, mancando un’apposita casella nei
modelli F23 e F32, deve essere riportato sui modelli stessi utilizzando lo
spazio contrassegnato dalla voce "descrizione".
Il pagamento del tributo, quando dovuto, e degli interessi legali di
cui all’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, e’ eseguito invece
utilizzando la specifica modulistica prevista per il versamento diretto del
tributo stesso.
Pertanto, nei casi di ravvedimento in materia di imposte dirette e di
imposta sul valore aggiunto:
- i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare il modello F24, nel
quale possono compensare le somme dovute a titolo di tributo in sede di
ravvedimento con gli eventuali crediti fiscali e/o contributivi emersi dalla
dichiarazione annuale;
- i soggetti non titolari di partita IVA, invece, possono pagare presso una
banca utilizzando il modello di colore azzurro approvato con decreto
ministeriale 25 settembre 1995 ovvero presso gli sportelli dei concessionari
della riscossione o presso gli uffici postali utilizzando la specifica
modulistica.
Nei casi, invece, di ravvedimento in materia di imposta di registro e
tributi similari, gia’ riscossi dai servizi di cassa del Dipartimento delle
entrate, il pagamento del tributo, quando dovuto, e’ eseguito utilizzando gli
stessi modelli F23 o F32.
Gli interessi moratori al tasso legale devono essere pagati
cumulativamente al tributo cui si riferiscono; nel caso in cui il tributo sia
gia’ stato pagato, gli interessi ancora dovuti sono pagati utilizzando il
codice del tributo cui si riferiscono.
Si evidenzia che il pagamento delle somme dovute a seguito di
ravvedimento, a titolo sia di tributo che di sanzione, puo’ essere effettuato
presso uno qualsiasi sportello bancario, postale e dei concessionari della
riscossione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente.
Si precisa infine che il pagamento delle somme dovute a seguito di
ravvedimento deve essere effettuato necessariamente entro i termini fissati
dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 in relazione alle diverse tipologie di
ravvedimento e che non e’ prevista alcuna forma di pagamento rateale.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
*le parti in neretto sono quelle sostituite dal Dlgs.vo 203/98