ANCI-Garante Privacy


E' stata sottoscritta, il 1° Luglio 1998, la Convenzione tra il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l'ANCI.
Riportiamo di seguito il testo del protocollo di Intesa.

 

PREMESSA.

 

Il GARANTE e l'ANCI, al fine di promuovere la conoscenza delle norme che regolano la materia della protezione dei dati personali e delle relative finalità, si impegnano a favorire la diffusione, presso i Comuni italiani, della normativa e delle indicazioni in materia fornite dall'Ufficio del GARANTE, nei termini e nelle modalità di seguito indicate.

 

A tal fine l'ANCI offre la disponibilità della propria struttura di servizio "ANCITEL", che gestisce una rete telematica di interscambio informativo alla quale sono collegati al momento circa 3.500 Comuni.

 

In tale contesto il GARANTE intende diffondere i propri provvedimenti, altri atti amministrativi o normativi, nonchè altro materiale d'interesse dei Comuni, anche al fine di ridimere incertezze sull'applicazione della legge e per semplificare i relativi adempimenti.

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

 

ART. 1
(IMPEGNI DI ANCI)

 

ANCI promuoverà, attraverso la propria struttura operativa ANCITEL, la diffusione presso i Comuni delle norme in materia di protezione dei dati personali, degli atti e dei provvedimenti adottati dal GARANTE anche in risposta acquisiti e di altro materiale di interesse dei Comuni nella medesima materia. A tale fine, l'ANCI porrà in essere i seguenti servizi ed attività:

 

A. Comunicazione, a tutti i Comuni italiani, della avvenuta sottoscrizione del PROTOCOLLO D'INTESA in oggetto e della conseguente attivazione di un canale preferenziale di informazioni, messo a disposizione, su rete INTERNET, senza costi di abbonamento al servizio.

 

B. Messa in linea, nell'ambito del sito WEB di Ancitel di un apposito servizio telematico, consultabile gratuitamente da tutti i Comuni italiani, contenente le norme, gli atti e il materiale suindicato;

 

C Predisposizione di un collegamento telematico (link) fra il sito web di Ancitel e quello del GARANTE di prossima attivazione;

 

D. Integrazione del servizio ANCI Risponde, al quale fanno al momento ricorso oltre 3.000 Comuni per oltre 10.000 quesiti l'anno, già disponibile all'indirizzo INTERNET http://www.ancitel.it/, con un apposito servizio informativo attraverso il quale l'Anci fornirà, di propria iniziativa, risposte ad istanze e quesiti in materia di protezione di dati personali di specifico interesse per i Comuni.

 

E. Avvio di alcuni corsi di formazione sulla normativa per la protezione dei dati personali e sui correlati adempimenti posti a carico dei Comuni;

 

F. Attivazione di uno speciale servizio telefonico, per l'assistenza ai Comuni, nell'ambito dei servizi Ancitel, in grado di rispondere ai quesiti in materia di protezione dei dati personali.

 

L'ANCI s'impegna a fornire, salvo cause di forza maggiore, con continuità i predetti servizi, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali.

 

ART. 2
(IMPEGNI DEL GARANTE)

 

Al fine di consentire una capillare diffusione ai Comuni, delle norme in materia di protezione dei dati personali, tramite la struttura di servizio Ancitel, il GARANTE si impegna a:

 

A. Fornire con regolarità alla struttura Ancitel tutto il materiale informativo di interesse (i testi della Legge 675/96, e 676/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dei relativi regolamenti, dei provvedimenti e atti del GARANTE ed altro materiale di interesse dei Comuni), su supporto magnetico o per via telematica, al fine della sua tempestiva diffusione;

 

B Predisporre un collegamento telematico (link) fra il sito web del GARANTE di prossima attivazione e quello di Ancitel;

 

C. Rendersi disponibile ad una collaborazione, anche attraverso consultazioni periodiche, per quanto riguarda l'indicazione di elementi utili per le risposte ad istanze e quesitie, se del caso, in occasione dei corsi di formazione organizzati in materia da Ancitel per il personale dei Comuni;

 

D. Rendere noto ai Comuni che si rivolgono direttamente al GARANTE dell'avvenuta sottoscrizione del PROTOCOLLO D'INTESA con ANCI e della conseguente apertura dello speciale servizio di assistenza cui gli stessi possono rivolgersi.

 

ART. 3
(ONERI)

 

Nessun costo deriva al GARANTE per le azioni poste in essere da ANCI ed Ancitel in materia di protezione dei dati, nè il GARANTE potrà chiedere ad ANCI o ad Ancitel contributi per le azioni e le attività necessarie per onorare gli impegni previsti agli articoli 2. Il GARANTE, l'ANCI e la struttura operativa Ancitel sosterranno pertanto esclusivamente i costi propri derivanti dalle obbligazioni assunte con il presente protocollo d'intesa.

 

ART. 4
(DURATA)

 

Il presente protocollo d'intesa s'indende siglato per la durata di un anno a decorrere dal 1° Luglio 1998 che potrà essere rinnovato tacitamente per ulteriori periodi della durata di un anno se nessuna delle parti provvederà alla formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza. Le parti si riservano d'integrare il presente protocollo anche in relazione allo sviluppo delle tecnologie.