D.P.R.
223/89: REGOLAMENTO ANAGRAFICO
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (1).
Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.
(2) Si ritiene opportuno
riportare anche la premessa del presente decreto.(1/circ)
Vedi Circ. 10 febbraio
1996, n. 4 (96), emanata da: Ministero dell'Interno;
Circ. 23 luglio 1996, n.
11 Miacel, emanata da: Ministero dell'Interno;
Circ. 20 gennaio 1997, n.
3, emanata da: Ministero dell'interno;
Circ. 15 gennaio 1997, n.
2, emanata da: Ministero dell'interno;
Circ. 24 marzo 1997, n.
214, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione;
Circ. 9 marzo 1998, n.
124, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione;
Circ. 31 marzo 1998, n.
161, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 13 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 gennaio 1958, n. 136, con il quale è stato emanato il regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente;
Ritenuta la necessità di
procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo,
all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi
anagrafici;Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il
regolamento anagrafico della popolazione residente;
Considerato che
Ritenuta pertanto
l'opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti gli articoli da
Ritenuto altresì di
procedere alla modifica della rubrica del capo IV;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;
Emana il seguente
decreto:
È approvato l'unito
regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in
sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 (3).
(3) Riportato al n. II.
Regolamento anagrafico
della popolazione residente
capo I - Anagrafe della popolazione
residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
Articolo 1
Anagrafe della popolazione residente.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
Articolo 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.
1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte
le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o
ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto
come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228.
Articolo 3
Popolazione residente.
1.
Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora
abituale nel comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone
temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di
occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.
Articolo 4
Famiglia anagrafica.
1.
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2.
Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Articolo 5
Convivenza anagrafica.
1.
Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari,
di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2.
Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi
convivono abitualmente, sono considerate membri della
convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.
3.
Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili
non costituiscono convivenza anagrafica.
Articolo 6
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.
1. Ciascun componente
della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la
potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di
cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni
relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli
stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella
persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono
le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Capo II - Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni
anagrafiche
Articolo 7
Iscrizioni anagrafiche.
a) per nascita,
nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è
iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse,
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona
o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza
giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di
residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure
accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento,
tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa
dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.
2. Per le persone già
cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a
nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti
in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe
la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà comunque agli opportuni
accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone
comunicazione al prefetto.
4. Il registro di cui
all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e tenuto dal
Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato
della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di
anagrafe.
Articolo 8
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.
1. Non deve essere
effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione
anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie
di persone:
a) militari di leva,
nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il
personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano,
comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi
di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti
di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due
anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune
di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di
giudizio.
Articolo 9
Trasferimento di residenza ella famiglia.
1. Il trasferimento di
residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il
trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente
assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.
Articolo 10
Mutazioni anagrafiche.
b) d'ufficio, per le
mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti
nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo
quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
Articolo 11
Cancellazioni anagrafiche.
1. La cancellazione
dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la
morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento
della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del
domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilità
accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale
della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
I nominativi delle
persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale
di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per
irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Capo III - Adempimenti anagrafici
Articolo 12
Comunicazioni dello stato civile.
1. Devono essere
effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le
nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze
dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile
delle persone.
2. Le comunicazioni
relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono
essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti
dall'Istituto centrale di statistica.
3. Nei comuni in cui
l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le
comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di
tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla
trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero
dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da
altra autorità.
4. Nei comuni in cui
l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe,
la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di
cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del
presente regolamento.
Le comunicazioni
concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono
essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il
termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni
sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti
all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente
ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle
stesse persone.
Articolo 13
Dichiarazioni anagrafiche.
1. Le dichiarazioni
anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente
regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di
residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza
all'estero;
b) costituzione di nuova
famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di
abitazione;
d) cambiamento
dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della
qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo
di studio.
2. Le dichiarazioni di
cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni
dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla
lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare
predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere
rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di
cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui
alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni
anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
Articolo 14
Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi
dall'estero.
1. Chi trasferisce la
residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del
passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne
anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la
composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza
se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
2. [Per ottenere
l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della
popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione
è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne
comunicazione alla competente autorità di polizia] (3/a).
(3/a) Comma abrogato dall'art. 13,
D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, riportato al n. Y/XIV.
Articolo 15
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione
delle parti.
1. Qualora l'ufficiale di
anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino
l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte
dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli
interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata
dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li
notifica agli interessati entro dieci giorni.
Articolo 16
Segnalazioni particolari.
1. Quando risulti che una
persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la
residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di
cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di
anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso di persona
che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire
dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende
stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale
fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica
migratoria, all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente
iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo
effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per
emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto
effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non
dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo
effettuata, si procede ad una iscrizione con
provenienza dall'estero.
Articolo 17
Termine per le registrazioni anagrafiche.
L'ufficiale di anagrafe
deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di
ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese
dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.
Articolo 18
Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica.
1. Le dichiarazioni rese
dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente
regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i
provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti
giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di
precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le
notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui
all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal comune
di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo
possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli
opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione
dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17
decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La cancellazione
dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe
di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è
quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato
nel comune di nuova residenza.
3. Il comune di
precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di
ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve
darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e
fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.
4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo
agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione,
dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei
termini da parte del comune inadempiente.
5. Quando, a seguito
degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non acccogliere
la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato,
specificandone i motivi.
6. Per le persone non
iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base
all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla
data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1,
lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze che
sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono
risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa
provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di
statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
8. Le segnalazioni al
Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo
aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato,
corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.
Articolo 19
Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe.
1. Gli uffici di cui
all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a
fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare
tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
3. Ove nel corso degli
accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede
l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla
competente autorità di pubblica sicurezza.
Capo IV - Formazione ed ordinamento dello schedario
anagrafico della popolazione residente.
Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)
Articolo 20
Schede individuali.
3. Per le donne coniugate
o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali
debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate
quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della
popolazione residente del comune.
Articolo 21
Schede di famiglia.
1. Per ciascuna famiglia
residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme
all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella
quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed
alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia
deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di
costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente
regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso
o di trasferimento.
4. Nella scheda di
famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le
persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che
cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì
le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere
archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro
comune o all'estero.
Articolo 22
Schede di convivenza.
1. Per ciascuna
convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza,
conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di
statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche
relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della
scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed
il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella scheda di
convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le
persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che
cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza
deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o
specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed
alle posizioni anagrafiche e i conviventi.
5. La scheda di
convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per
trasferimento di essa in altro comune o all'estero.
Articolo 23
Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi
gestite con elaboratori elettronici.
1. Le schede individuali,
di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate
anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo in casi in
cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del
Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Gli uffici anagrafici
che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di
sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la
disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei
cittadini.
Articolo 24
Ordinamento e collocazione delle schede individuali.
1. Le schede individuali
devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome
dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in
schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli
stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.
Articolo 25
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di
convivenza.
Le schede di famiglia e
di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di
circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di
numero civico, scala, corte ed interno.
Articolo 26
Archiviazione degli atti.
1. Le schede individuali
e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a
parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine
alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di
convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato
all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive
schede individuali, anche se archiviate precedentemente.
Articolo 27
Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE).
La costituzione e la
tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata
dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Capo V - Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate,
schedario della popolazione temporanea
Articolo 28
Uffici anagrafici
periferici.
1. Per una migliore
funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le
anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici
collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta
delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.
Articolo 29
Istituzione delle anagrafi separate.
2. Delle istituzioni
effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed
all'Istituto centrale di statistica.
Articolo 30
Attribuzioni delle anagrafi separate.
1. Le anagrafi separate
funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le
comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o
che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono
istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni
anagrafiche.
Articolo 31
Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe
centrale.
2. Ogni mutazione delle
posizioni di cui all'art. 1 comma 3, del presente regolamento deve essere
riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.
3. Qualora gli
adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con
l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate
dalla tenuta delle copie delle schede.
Articolo 32
Schedario della popolazione temporanea.
1. Lo schedario della
popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che,
essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora
in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri
dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello
schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2
dell'art. 14.
4. La revisione dello
schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente,
almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone
non più dimoranti temporaneamente nel comune:
a) perché se ne sono
allontanate o sono decedute;
b) perché vi hanno
stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve
essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.
Capo VI - Certificazioni
anagrafiche
Articolo 33
Certificati anagrafici.
2. Ogni altra posizione
desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal
comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico
interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni
anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
articolo34
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e
di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.
1. Alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica
utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli
iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il comune disponga
di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici,
resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini
statistici e di ricerca.3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso
spese per il materiale fornito.
Articolo 35
Contenuto dei certificati anagrafici.
1. I certificati
anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio;
l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la
certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla
legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il
timbro dell'ufficio.
2. Non costituiscono
materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche
concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale,
il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede
individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente
regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per
il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse
vanno annullate prima della consegna del documento.
3. Il certificato di
stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta
dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata
richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni
anagrafiche pregresse.
Articolo 36
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche.
1. Avverso il rifiuto
opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in
caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al
prefetto.
Articolo 37
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.
1. È vietato alle persone
estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la
consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le
persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti
alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle
persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti
anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di
appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe,
unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto
dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
2. È consentita agli
stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di
elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.
3. Le richieste per la
realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione
del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture.
4. All'ufficiale di
anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del
personale abilitato alla consultazione, il quale
opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici
comunali e gli organi interessati.
Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici
Articolo 38
Adempimenti topografici.
1. La ripartizione del
territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località
abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento
generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati
dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al
successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia
concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio
statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od
ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta
cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una
migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate
le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
Articolo 39
Aggiornamento del piano topografico.
3. Nel periodo
intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune
istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle
località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è
fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di
statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali
contestazioni territoriali.
Articolo 40
Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.
1. I comuni costituiti
dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla
formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla
formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data
di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali
piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione
territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione
delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli
eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.
Articolo 41
Adempimenti ecografici.
1. Ogni area di
circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su
targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di
circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e
simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
5. Nell'ambito del
territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree
di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative
diverse.
Articolo 42
Numerazione civica.
1. Le porte e gli altri
accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi
genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di
materiale resistente.
3. La numerazione degli
accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle
norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo
censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni
dell'Istituto stesso.
Articolo 43
Obblighi dei proprietari di fabbricati.
1. Gli obblighi di cui
all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del
fabbricato.
3. Con la domanda di cui
al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la
determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da
effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della
numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il
comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere
presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto
dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il
numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3
dell'art. 42.
Articolo 44
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.
1. Nei comuni in cui gli
adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente
distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a
quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, con cementi
l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni
predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti
sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese,
la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.
Articolo 45
Stradario.
Capo VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei
censimenti; altri adempimenti statistici
Articolo 46
Revisione delle anagrafi.
2. La documentazione
desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme
che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene
effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto
centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra
due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le
sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa
al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel
comune.
Articolo 47
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
1. Nel quadro dei lavori
preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono
provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della
numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente,
avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di
nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene
effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei
fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo
delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai
comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto
centrale di statistica.
Articolo 48
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della
popolazione residente.
1. Le rilevazioni
statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i
trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in
conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto
centrale di statistica.
2. Ai fini predetti
l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi
esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle
iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento
naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.
Articolo 49
Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.
1. I competenti uffici
comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite
dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere
ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli
ampliamenti e le demolizioni.
Articolo 50
Adempimenti dell'ufficio di statistica. 1.
Nei comuni nei quali
esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16
novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni
loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite
il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il
controllo tecnico dei dati in essi riportati.
Capo IX - Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali
Articolo 51
Particolari compiti del sindaco.
1. Il sindaco è tenuto a
provvedere alle attrezzature occorrenti per la
conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo
presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle
anagrafi.
2. Inoltre il sindaco
assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.
Articolo 52
Vigilanza del prefetto. 1.
Il prefetto vigila
affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici
ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme
del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i
termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi
compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene
esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno
una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura
appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia
anagrafica e statistica.
Articolo 53
Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.
1. Le funzioni che in
materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono
demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale
nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute
le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.
Articolo 54
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di
statistica.
Articolo 55
Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.
1. Qualora, a seguito
delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni
irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti
topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero
dell'interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di
carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti,
salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.
Articolo 56
Procedura per l'applicazione delle sanzioni.
1. Le contravvenzioni
alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del
presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono
essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.
2. Il verbale deve
espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno
personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore
ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'articolo
11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a
rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare
da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
Articolo 57
Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento.
1. Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad
esso la tenuta delle anagrafi.
Articolo 58
Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica.
Sono abrogati il
"Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (4),
sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 (5), ed
ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.
(4) Riportata al n. I.
(5) Riportato al n. II.